Green pass obbligatorio per tutti nelle università d’Italia. Dal 1° settembre è scattato l’obbligo, ma cosa succede se ai controlli non si presenta la certificazione verde Covid-19?
Le università, così come gli altri istituti di formazione, stanno riaprendo i battenti dopo la pausa estiva. I corsi riprendono in sicurezza, una sicurezza maggiore di quella prevista lo scorso anno e per la quale era richiesta solo la presentazione di una domanda di ingresso nella facoltà.
Da settembre infatti il Governo ha ampliato l’uso del green pass negli istituti formativi, dalle scuole alle università, con alcune differenze. Infatti se per la scuola gli studenti sono esonerati dal mostrare il green pass all’ingresso, per gli universitari sarà invece obbligatorio possedere e mostrare la Certificazione verde.
Il servizio di controllo si svolgerà all’ingresso delle strutture, una procedura alla quale ormai gli studenti sono abituati fin dai primi giorni della pandemia. Non controllare o non presentare il green pass ha delle conseguenze: le sanzioni possono essere molto salate.
Il green pass è obbligatorio nelle università per tutti
Il Decreto Legge 111 (6 agosto 2021) ha introdotto l’obbligo di possesso della Certificazione verde Covid-19 per ristoranti e altre attività, obbligo poi esteso ad altre categorie.
Per l’università l’obbligo di presentazione del green pass è previsto dal 1° settembre almeno fino al 31 dicembre, data nella quale scade l’attuale stato di emergenza.
Dal Decreto approvato si evince che “ chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID19”.
Cosa si intende per “chiunque”?
A differenza delle scuole primarie e secondarie di tutti i gradi, nelle università si entra solamente con il green pass alla mano per tutti: docenti, personale e ovviamente studenti. Infatti nelle scuole l’obbligo è stato limitato ai soli “adulti”, dagli insegnanti al personale ATA. Da ieri, è meglio informare anche su questo aspetto, per entrare nelle scuole è previsto l’obbligo di green che per i genitori.
Tornando all’università, per una maggiore chiarezza, l’obbligo di green pass è previsto per tutti i lavoratori che prestano servizio all’interno dell’università, ovvero dottorandi, docenti e personale e per tutti gli studenti con una sola eccezione. Sono infatti esclusi i soggetti che per motivi medici sono esenti dalla campagna vaccinale. In questo caso al posto del green pass deve essere mostrata una certificazione medica alternativa.
Chi controlla e quali sanzioni sono previste se non si ha il green pass?
Se nei ristoranti sono gli stessi ristoratori a fare da controllori e quindi c’è il rischio o almeno il dubbio che questi potrebbero non eseguire i controlli per non avere problemi con i clienti, nelle università non sarà così. Infatti a gestire l’ingresso sarà il personale preposto.
Ormai con i controllori del servizio sicurezza (o in alcuni casi con i ragazzi e le ragazze della borsa di collaborazione) tutti gli studenti hanno una certa dimestichezza. Si tira fuori il cellulare con la prenotazione dell’aula, con il green pass e, in alcuni casi, un documento di riconoscimento.
Il gioco è fatto, in teoria. Ma se non si vuole o non si possiede la certificazione verde che succede? Ovviamente la prima possibilità è: non si entra nell’ateneo. Esiste però anche la possibilità di entrare di nascosto, da una delle tante vie alternative all’ingresso principale.
Se si viene “beccati” senza green pass le sanzioni però possono essere molto salate e sicuramente non alla portata delle tasche di tutti gli studenti. Le sanzioni previste vanno dai 400 ai 1.000 euro, tanto per gli studenti quanto per i professori o per il personale dell’università.
© RIPRODUZIONE RISERVATA