Mancato pagamento di una somma di denaro da parte del debitore, quali sono gli interessi dovuti e a quanto ammontano
Partiamo dal presupposto che il denaro è un bene fruttifero e che le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, dette obbligazioni pecuniarie, producono dei frutti.
Nel nostro ordinamento il solo fatto di disporre del denaro altrui comporta la maturazione degli interessi, i frutti prodotti dal denaro. Tali interessi, a seguito della loro funzione, si definiscono remunerativi e corrispettivi poiché fungono da corrispettivo per l’uso del denaro altrui.
Per fare un esempio, gli interessi corrispettivi sono riconosciuti al mutuante, a titolo di corrispettivo, per il prestito di denaro al mutuatario. Il credito del mutuante alla restituzione della somma prestata, consta pertanto di una parte, detta capitale (la somma inizialmente prestata) e di un’altra parte, costituita dagli interessi.
Il saggio o tasso, è la misura degli interessi, espressa in percentuale del capitale in relazione ad un determinato lasso di tempo considerato. Tale tasso si definisce legale e dunque si parla di interessi legali poiché è stabilito dalla legge.
Ai sensi dell’art. 1284 del codice civile il saggio degli interessi legali è determinato annualmente dal Ministro dell’economia e delle finane che, con decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ne modifica la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Tale misura è stabilita non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce. Qualora entro questa data non sia fissata la nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
A far data dal 1° gennaio 2014, il tasso di interesse legale è fissato all’ 1%.
Gli eventuali interessi superiori alla misura legale devono essere pattuiti e richiedono il consenso del debitore; poiché devono essere stabiliti previo accordo delle parti e per iscritto si definiscono interessi convenzionali; diversamente, in mancanza di patto, saranno applicati nella misura legale.
Ricorrono normalmente nei prestiti concessi dalle banche ai loro clienti in quanto il tasso è calcolato dalle banche in misura superiore al tasso di inflazione.
Gli interessi convenzionali, pur potendo superare il tasso legale non possono essere fissati in misura sproporzionata, divenendo in tal caso tassi usurari con conseguente nullità della convenzione.
Interessi moratori
Affinchè il creditore possa pretendere gli interessi moratori è necessario che il debitore sia in mora.
La mora è il ritardo nell’adempimento imputabile al debitore e presuppone la scadenza del termine e la costituzione in mora del debitore, cioè l’atto formale con il quale il creditore invita il debitore ad eseguire la prestazione.
Gli interessi di mora sono gli interessi collegati all’ inadempimento di un’obbligazione pecuniaria seguito mancato o ritardato pagamento della prestazione al termine fissato dalla legge o in base agli accordi delle parti.
Gli interessi di mora hanno un intento sanzionatorio e risarcitorio e sono quelli che deve corrispondere il debitore moroso. Spettano al creditore indipendentemente dalla prova da parte creditore di aver subito un danno.
Misura degli interessi moratori
Sulla base del codice civile anche gli interessi di mora sono dovuti al tasso legale ma se prima della costituzione in mora erano dovuti interessi corrispettivi più elevati del tasso legale, anche gli interessi moratori saranno nella stessa misura.
Una misura diversa dal tasso legale è prevista ad esempio dal D.lgs 231/02 modificato dal D.lgs 9 novembre 2012 n. 192, che ha espressamente previsto, per gli interessi moratori connessi a transazioni commerciali, un tasso più elevato del tasso di interesse legale. Si parla di un ambito circoscritto, in quanto sulla base della norma citata si intendono transazioni commerciali «i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo». In relazione a tali fattispecie descritte gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la formale costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento".
Ricapitolando quanto finora esposto, possiamo concludere dicendo che gli interessi, in base alla loro entità possono essere: legali, convenzionali o usurari. In base alla loro natura possono essere: corrispettivi o moratori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA