La Cassa Nazionale del Notariato ha pubblicato le modalità per chiedere il riscatto della laurea ai fini pensionistici. Ecco come fare domanda.
I notai possono chiedere il riscatto degli anni di laurea tramite il modulo (allegato alla fine dell’articolo) disposto dalla Cassa Nazionale del Notariato.
Secondo la normativa vigente, il riscatto degli anni laurea può essere chiesto in modo parziale o integrale, ma solo dopo almeno 10 anni di esercizio della professione.
Vediamo come presentare la domanda di riscatto.
Notai: il riscatto della laurea secondo la vigente normativa
In base alla normativa vigente, il riscatto degli anni impiegati per il conseguimento della laurea può essere richiesto dopo almeno 10 anni di esercizio effettivo. Per consentire la maggiore fruibilità del riscatto, la legge attuale consente anche il riscatto parziale dei suddetti periodi (uno o più anni).
Tuttavia, il periodo minimo per chiedere il riscatto non può essere inferiore a 6 mesi, ma il calcolo dell’onere viene comunque rapportato all’intero anno; ne deriva che il periodo di 6 o più mesi che viene riscattato verrà considerato pari ad un anno.
Se i periodi da prendere in considerazione per il riscatto coincidono tra loro oppure coincidono con altri periodi di attività lavorativa svolta per i quali è dato chiedere la ricongiunzione, per tali periodi il riscatto è consentito una sola volta.
Si precisa che non è consentito il riscatto della laurea e del servizio militare obbligatorio o civile equiparato se il richiedente ha fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
Riscatto della laurea: come fare?
Per presentare la domanda di riscatto della laurea bisogna compilare ed inviare l’apposito modulo messo a disposizione della Cassa Nazionale del Notariato (allegato alla fine dell’articolo).
L’onere del riscatto viene calcolato sulla base di apposite tabelle attuariali e può essere disposto sia un’unica soluzione che con il pagamento del 50% dell’importo, mentre il residuo viene versato in rate mensili (maggiorate dell’interesse legale vigente al momento della domanda) in numero pari alla metà dei mesi da riscattare (l’ultima rata deve scadere prima della data di cessazione dall’esercizio professionale).
Il riscatto si perfeziona con il pagamento dell’intero onere, quindi con il versamento iniziale del 50%, nell’ipotesi di dilazione, da effettuarsi entro il termine essenziale di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della Cassa del relativo importo. Quando il riscatto è perfezionato, non è ammesso il recesso e le somme corrisposte quale onere del riscatto non possono essere in nessun caso restituite.
In caso di pagamento dilazionato, se il Notaio cessa dall’esercizio professionale, le rate residue da corrispondere sono compensate con l’indennità di cessazione spettante, altrimenti sono detratte, dal rateo di pensione, sempre rispettando i limiti di legge. Inoltre qualora il pagamento delle rate non venga completato, la Cassa Nazionale del Notariato ha la facoltà di rideterminare il periodo da considerare ai fini del calcolo della pensione corrispondente a quanto versato, nel rispetto dei criteri che regolano l’Istituto. La Cassa considera utili solo i versamenti che coprono anni interi ed ogni tipo di eccedenza è irripetibile.
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