Pensioni: in caso di pignoramento solo una parte dell’importo può essere aggredita dai debitori. Ecco come si calcola il minimo vitale e qual è il valore aggiornato al 1° gennaio 2020.
Pensioni: gli aggiornamenti degli importi nel 2020 hanno interessato anche il minimo vitale. Si tratta di un parametro molto importante, in quanto è da questo che si calcola la somma di pensione che può essere pignorata.
Il minimo vitale è quindi una garanzia per il pensionato che si trova in una condizione debitoria; per legge, infatti, va stabilito un importo dell’assegno che non può essere mai aggredito dai creditori, così da permettere al pensionato di far fronte perlomeno alle spese quotidiane.
È la legge a stabilire i criteri per il calcolo del minimo vitale della pensione tuttavia l’importo cambia ogni anno. Questo perché ai fini del calcolo del minimo vitale bisogna tenere conto della pensione minima, la quale annualmente è soggetta a rivalutazione.
Di conseguenza anche per il minimo vitale (che ricordiamo si applica solo per le pensioni e non per gli stipendi per i quali sono previste sì delle tutele per i debitori ma diverse da quelle riconosciute ai pensionati).
Minimo vitale della pensione: come si calcola
È l’articolo 545, VII comma, del Codice di procedura civile ad indicare la procedura da utilizzare per il calcolo del minimo vitale utile ai fini del pignoramento della pensione.
Nel dettaglio, qui si legge che la base di partenza è l’importo della pensione minima (o meglio detto dell’assegno sociale), la quale va però incrementata della metà dell’importo.
Il calcolo, quindi, è molto semplice: è sufficiente sapere, infatti, che nel 2020 l’importo dell’assegno sociale (che come il resto delle pensioni è stato rivalutato dello 0,4%) è salito a 459,83 euro€. La metà di questo equivale a 229,91€, e di conseguenza l’importo del minimo vitale è salito a 689,74€.
Pignoramento della pensione: quanto possono prendere i creditori
Ma attenzione, perché non tutto l’importo della pensione che eccede il minimo vitale può essere aggredito dai creditori. Anche qui, infatti, interviene la legge, la quale ci dice che sulla parte eccedente il suddetto importo si può effettuare un pignoramento nel limite di un quinto.
Ciò significa che su una pensione pari a 1.000,00€ mensili l’importo pignorabile è così calcolato:
- individuare l’eccedenza del minimo vitale: 1.000,00€ - 689,74€ = 310,26€
- calcolo del quinto pignorabile: 310,26/5 = 62,05€
Ogni mese, quindi, il creditore può aggredire fino ad un massimo di 62€ circa, , mentre al pensionato resterebbero 938,00€.
Tuttavia, ci sono dei casi in cui il pignoramento può essere superiore a questo importo. È il caso ad esempio del pensionato che ha maturato debiti di diversa specie: in quel caso i relativi pignoramenti possono concorrere fino alla metà della somma che eccede il minimo vitale. Ad esempio, nel caso di specie ci sarebbe stato un pignoramento fino a 155,00€ circa.
Altra precisazione fa fatta in base alla natura del creditore; quanto questo coincide con l’ente di riscossione dell’Agenzia delle Entrate, infatti, si applicano delle regole differenti. Ossia:
- pensione importo non superiore a 2.500,00€: pignorabile 1/10 dell’eccedente il minimo vitale;
- pensione di importo compreso tra i 2.500,00€ e i 5.000,00€: pignorabile 1/7 dell’eccedente il minimo vitale;
- pensione di importo superiore ai 5.000,00€: pignorabile 1/5 dell’eccedente il minimo vitale.
Ultima, non per importanza, precisazione va fatta nel caso dei pignoramenti notificati in banca con il quale si vanno ad aggredire somme già accreditate sul conto corrente. In questo caso la regola generale vuole che per le somme accreditate a titolo di pensione si possa pignorare solamente la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale.
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