Supplenze brevi 2016/2017: quando vengono chiamati i supplenti per cattedra e potenziamento? Vediamo le novità dell’anno che sta per iniziare per le nomine dei supplenti per brevi periodi.
Le supplenze brevi per il 2016/2017 sono state regolamentate con una recente circolare del Miur, che cerca di riparare alle problematiche dell’anno che sta per iniziare. I posti che sono rimasti vacanti sono infatti tantissimi e in molte scuole la chiamata diretta è stata un vero fallimento.
Il Concorso in molte regioni italiane non produrrà risultati in tempo utile per l’anno che sta per iniziare e di conseguenza le cattedre vuote devono essere occupate in altro modo.
Per le supplenze brevi i docenti chiamati a coprire i posti vacanti saranno chiamati sulla base dalle graduatorie di circolo e d’istituto, come dice l’articolo 7 del decreto ministeriale 131/07. Queste supplenze brevi andranno a coprire i posti dove non possono essere chiamati i docenti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e i periodi di assenza breve dei docenti.
Con le novità dell’anno 2016/2017 si devono però fare delle distinzioni, che per lo scorso anno scolastico non erano presenti. Per questo nuovo ciclo scolastico si dovranno infatti differenziare i docenti impiegati su cattedra e quelli invece su potenziamento.
Vediamo insieme le novità per le supplenze brevi dell’anno 2016/2017 in base alle disposizioni emanate dal Miur nei giorni scorsi.
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Supplenze brevi 2016/2017 per i docenti impiegati su cattedra
In base alla legge n.23 del 29/12/2014 i Dirigenti scolastici non possono sostituire i docenti che si sono assentati fin dal primo giorno. Alle supplenze brevi il Dirigente scolastico può attingere solo per riuscire a tamponare il primo periodo di assenza del docente, in modo da garantire il normale svolgimento dell’attività didattica.
Per un primo periodo possono essere convocati gli stessi docenti dell’istituto, in modo da provvedere poi provvedere alla sostituzione. Lo scorso anno non si poteva comunque attuare la sostituzione sin dal primo giorno di assenza, mentre invece per quest’anno scolastico 2016/2017 le cose sono differenti.
Si potranno infatti attuare le sostituzioni fin dal primo giorno di assenza attingendo al personale di potenziamento.
Il dirigente potrà quindi chiamare un docente destinato all’organico di potenziamento ed evitare di convocare la supplenza. Non si potrà però procedere per un lungo periodo con questa tipologia di sostituzione, dal momento che dopo i 10 giorni di sostituzione il preside dell’istituto dovrà provvedere a convocare un supplente.
La supplenza di questo tipo può avvenire ovviamente solo nel momento in cui tra il personale di potenziamento è presente un docente che possa sostituire il professore mancante. In alternativa si dovrà chiamare subito la supplenza e attuare le pratiche per la sostituzione sin dal primo giorno.
Supplenze brevi 2016/2017 per i docenti impiegati su potenziamento
Ben altra storia è invece la supplenza per i docenti che si sono stati inseriti nell’organico di potenziamento. Nel caso in cui si dovessero assentare essi non possono essere sostituiti per un breve periodo di tempo. In sostanza se uno dei docenti di questa categoria non può andare a lavorare per motivi di varia natura, il programma che svolge si bloccherà.
Nell’articolo 1 comma 95 della Legge 13 luglio 2015 n.107 si legge infatti per periodi di breve durata (massimo 10 giorni) i docenti del potenziamento non possono essere sostituiti con insegnanti titolari di supplenze brevi o saltuarie.
Ciò vuol dire che quando il docente di potenziamento si assenterà il progetto del quale è il responsabile si fermerà per tutto il periodo della sua assenza.
In sostanza i ragazzi dovranno rimanere fermi per il progetto che cura il docente, dal momento che non è previsto che vengano assegnate supplenze brevi a questo comparto della didattica.
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