Quali scelte può fare il lavoratore nel corso dell’anno per evitare un conguaglio di fine anno troppo pesante? Dall’Irpef lorda al bonus 100 euro, passando per le detrazioni, ecco un’analisi completa
Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad effettuare, in ogni singolo periodo di paga, di norma mensile, una trattenuta a titolo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef).
In base a quello che è il reddito mensile, imponibile ai fini fiscali, il datore calcola quella che è l’Irpef lorda, a sua volta ridotta in base all’ammontare delle detrazioni da lavoro dipendente.
Dalla sottrazione Irpef lorda meno detrazioni si ottiene l’Irpef netta effettivamente trattenuta al lavoratore, insieme ai contributi Inps a suo carico.
Da ultimo, per coloro che rispettano determinati limiti di reddito, si aggiunge una somma netta a titolo di trattamento integrativo, pari a 1.200 euro annui, corrispondenti a 100 euro medi mensili.
I calcoli che il sostituto d’imposta effettua mensilmente sono tuttavia parziali, dal momento che, solo in sede di elaborazione del cedolino paga di dicembre, sarà noto il reddito complessivo dell’anno.
In quella sede, il datore di lavoro effettuerà il cosiddetto «conguaglio di fine anno». Obiettivo del conguaglio è ottenere l’Irpef effettivamente dovuta dal lavoratore, compreso l’importo reale del trattamento integrativo.
In sede di conguaglio può accadere che:
- l’Irpef trattenuta nel corso dell’anno sia inferiore a quella effettivamente dovuta dal contribuente, in questo caso si dovrà recuperare la differenza (cosiddetto «conguaglio negativo»);
- l’Irpef trattenuta nel corso dell’anno è superiore a quella effettivamente dovuta dal contribuente, pertanto al contribuente spetta il rimborso delle imposte trattenute in eccedenza.
Analizziamo ora in dettaglio cosa può fare il contribuente per evitare brutte sorprese nella busta di dicembre, in sede di conguaglio di fine anno.
Irpef lorda
L’Irpef lorda si calcola applicando al reddito imponibile del contribuente una serie di aliquote. Ciascuna di esse opera nei confronti di una determinata porzione di reddito:
- 23% per i redditi fino a 15mila euro;
- 25% per i redditi superiori a 15mila ma non eccedenti i 28mila euro;
- 35% per i redditi superiori a 28mila ma non eccedenti i 50mila euro;
- 43% per i redditi superiori a 50mila euro.
Il calcolo dell’Irpef lorda avviene, in ogni singolo periodo di paga, dividendo i valori reddituali di riferimento per 12. In questo modo, il reddito imponibile ai fini fiscali del mese è tassato al:
- 23% fino a 1.250,00 euro (15.000/12);
- 25% da 1.250,01 a 2.333,33 euro;
- 35% da 2.333,34 a 4.1666,66 euro;
- 43% da 4.166,67 euro.
In sede di conguaglio di fine anno, il sostituto d’imposta calcola l’Irpef lorda effettivamente dovuta dal contribuente, in base a quello che è il reddito complessivo.
Può accadere che il contribuente, in determinati periodi dell’anno, subisca una tassazione calcolata su un reddito di 1.500 euro (ad esempio da gennaio a maggio) e, successivamente, a seguito di un passaggio di livello, il compenso imponibile ai fini fiscali corrisponda invece a euro 3.000,00.
A fine anno, il reddito complessivo si attesta a 39mila euro, pertanto il datore di lavoro, in sede di conguaglio, recupererà l’Irpef lorda relativa ai mesi in cui la retribuzione imponibile ai fini fiscali è stata pari a euro 1.500,00.
Per evitare un recupero a fine anno, il lavoratore che ipotizza di ricevere un reddito non omogeneo, nei singoli mesi, può chiedere al sostituto d’imposta l’applicazione di un’aliquota fissa. Quest’ultima si determina:
- calcolando l’Irpef lorda corrispondente al reddito complessivo che si ipotizza di ricevere nell’anno, ad esempio 39mila euro, pari in questo caso a euro 10.550,00;
- dividendo l’Irpef lorda per il reddito complessivo, 10.550,00/39.000,00 = 0,27051;
- moltiplicando 0,27051 * 100 = 27,05%.
A questo punto non resta che chiedere al sostituto d’imposta di applicare, in tutti i singoli periodi di paga, l’aliquota fissa al 27,05%.
La scelta in parola dev’essere comunicata con la «Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia» o «modello D23».
Nel documento il contribuente può chiedere che l’aliquota fissa:
- si applichi soltanto nei singoli periodi di paga e non in sede di conguaglio di fine anno;
- si applichi nei singoli periodi di paga e in sede di conguaglio di fine anno.
Di norma, quest’ultima opzione concerne i contribuenti che percepiscono redditi ulteriori a quello da lavoro dipendente, erogato dal sostituto d’imposta.
Detrazioni da lavoro dipendente
Le detrazioni hanno come obiettivo quello di diminuire l’Irpef lorda, in ragione di una serie di spese che il contribuente è tenuto a sostenere per recarsi al lavoro (si pensi, ad esempio, alle spese per carburante, auto e trasporti pubblici) e produrre i seguenti redditi:
- reddito da lavoro dipendente, eccezion fatta per le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati;
- taluni redditi assimilati al lavoro dipendente, nello specifico quelli di cui all’articolo 50, comma 1 del Tuir, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis), l).
L’ammontare della detrazione è forfettariamente calcolato in funzione del reddito complessivo del contribuente:
- se il reddito non è superiore a 15mila euro, la detrazione è pari a 1.880,00 euro;
- se il reddito è superiore a 15mila ma non eccede i 28mila euro la detrazione è calcolata sommando a 1.910 il risultato di [1.190 * (28.000 - reddito complessivo)/13.000];
- se il reddito eccede i 28mila ma non i 50mila euro la detrazione si ottiene moltiplicando 1.910 per [(50.000 - reddito complessivo)/22.000];
- nulla spetta se il reddito complessivo eccede i 50mila euro.
In ogni singolo periodo di paga, il sostituto d’imposta simula quello che sarà il reddito annuo e, sulla base di questo, attribuisce la detrazione in busta paga.
Dal momento che il calcolo avviene moltiplicando il reddito mensile, imponibile ai fini fiscali, per il numero di mensilità di retribuzione (13 o 14 in caso di riconoscimento della quattordicesima mensilità), può accadere che il contribuente percepisca una detrazione:
- per la prima metà dell’anno, ricadente nella fascia 15.000 - 28.000 euro;
- per la seconda metà dell’anno, a seguito di una promozione con conseguente passaggio di livello, ovvero in generale per aumento della retribuzione, calcolata in base alla fascia di reddito 28.000 - 50.000 euro.
In queste ipotesi se il reddito complessivo, in sede di conguaglio di fine anno, risulta effettivamente compreso nella fascia 28.000 - 50.000 euro, il lavoratore subirà una trattenuta in quanto, nella prima metà dell’anno, ha percepito una detrazione eccessiva, calcolata in base alla fascia 15.000 - 28.000 euro.
Di conseguenza, se il lavoratore prevede di percepire, nei singoli mesi dell’anno, redditi non omogenei, è opportuno che comunichi al datore di lavoro un determinato reddito complessivo e, sulla base di questo, chiedere che vengano calcolate le detrazioni da lavoro dipendente.
La scelta in questione dev’essere comunicata al sostituto d’imposta con la «Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia» o «modello D23». Nel documento, oltre a indicare il reddito complessivo, l’interessato ha la possibilità di scegliere se applicare tale reddito:
- per tutto il periodo d’imposta e non in sede di conguaglio di fine anno;
- per tutto il periodo d’imposta ed anche in sede di conguaglio di fine anno.
Di norma, la prima opzione è quella utilizzata da coloro che non percepiscono altri redditi nel periodo d’imposta, oltre a quello da lavoro dipendente erogato dal datore di lavoro.
Bonus 100 euro
Introdotto a partire dalle prestazioni rese dal 1° luglio 2020, il trattamento integrativo detto anche «Bonus 100 euro», spetta alle persone fisiche:
- titolari di redditi da lavoro dipendente, eccezion fatta per le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
- taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis), l) del Tuir.
È inoltre necessario che l’imposta lorda, determinata sui redditi appena indicati, sia di importo superiore alla detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati, disciplinata sempre dal Tuir all’articolo 13, comma 1.
Dal 1° gennaio scorso, a seguito delle modifiche introdotte dalla Manovra 2022, il bonus spetta in misura pari a 1.200,00 euro annui, corrispondenti a 100 euro medi mensili, ai contribuenti che possiedono un reddito complessivo non eccedente i 15mila euro.
Al contrario, quanti hanno un reddito superiore a 15mila euro ma non eccedente i 28mila euro, hanno diritto al trattamento integrativo se, in sede di dichiarazione dei redditi, la somma delle detrazioni (elencate all’articolo 1, comma 1, decreto legge 5 febbraio 2020 numero 3) è di ammontare superiore all’Irpef lorda.
In tale situazione, il bonus è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore ai 1.200 euro complessivi, pari alla differenza tra la somma delle detrazioni (di cui all’articolo 1, comma 1) e l’imposta lorda.
Alla luce delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022, il bonus è erogato in maniera automatica dal sostituto d’imposta (datore di lavoro) nelle singole buste paga dell’anno, se il reddito complessivo, che si presume il contribuente totalizzerà, non eccede i 15mila euro.
Superata la soglia in questione, la fruizione del bonus è posticipata al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico Persone Fisiche), dove la somma delle detrazioni potrà essere confrontata all’Irpef lorda e, se superiore a quest’ultima, darà diritto al trattamento integrativo.
Nel caso in cui il lavoratore preveda di ottenere redditi, nell’anno, superiori a 15mila euro è opportuno chiedere l’erogazione del bonus direttamente in sede di conguaglio di fine anno, quando sarà definitivo il dato relativo ai redditi da lavoro dipendente percepiti nel periodo d’imposta.
La scelta in questione viene fatta consegnando, al datore di lavoro, la «Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia» o «modello D23». All’interno del documento è necessario selezionare l’apposita casella per la fruizione del trattamento integrativo in sede di «conguaglio di fine anno».
In questo modo si evita di percepire il bonus per determinati mesi dell’anno, salvo poi dover restituire le somme in sede di conguaglio se il reddito complessivo eccede i 15mila euro.
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