L’esenzione dal pagamento del ticket può essere richiesta anche per invalidità, vediamo l’iter, come si presenta domanda e che documenti servono per ottenere il tesserino.
L’esenzione del ticket spetta anche agli invalidi che possono richiedere apposito tesserino. La validità può essere illimitata, di 10 anni o rivedibile in base al verbale di riconoscimento della patologia invalidante. Con il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento del ticket i disabili possono fruire gratuitamente di alcune (o di tutte, in base ai casi) prestazioni specialistiche ambulatoriali riconosciute dal servizio sanitario nazionale.
Per richiedere l’esenzione ci si deve rivolgere all’Asl di residenza e solo quando si è in possesso di un verbale di invalidità accertato da Commissione medica della stessa Azienda Sanitaria Locale.
Riconoscimento esenzione ticket per invalidità
Per il riconoscimento dell’esenzione del ticket per invalidità ci si deve rivolgere alla propria Asl di residenza. Al diritto non concorre il reddito dell’invalido, ma solo la patologia invalidante. L’esenzione da diritto, in alcuni casi, a tutte le prestazioni di garantite dal Ssn mentre in altri solo per quelle correlate alla patologia invalidante.
A differenza di quello che accade nella richiesta dell’esenzione per reddito o per età, il tesserino di esenzione ticket rilasciato per invalidità richiede una documentazione diversa. Può essere richiesto o presentandosi all’ufficio territorialmente competente dell’Asl, o contattando via mail lo sportello del proprio Distretto sanitario di residenza.
La richiesta deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
- documento di riconoscimento;
- codice fiscale;
- per gli invalidi per servizio il decreto ministeriale in copia autentica;
- per gli invalidi di guerra il modello 69 in copia autentica;
- per gli invalidi civili il verbale di invalidità in copia autentica;
- per gli infortunati sul lavoro l’attestato Inail in copia autentica.
Quanto vale l’esenzione dal pagamento del ticket?
La validità del tesserino ha periodi variabili. Per gli invalidi civili al 100%, per i ciechi, i sordomuti e coloro che hanno invalidità permanente non suscettibile a modifica il tesserino ha validità illimitata.
Per gli invalidi civili con percentuale inferiore al 100% la validità è di 10 anni a patto che il verbale non richieda rivedibilità; in quest’ultimo caso ha la stessa validità del riconoscimento dell’invalidità civile soggetta a rivedibilità.
Categorie di invalidi che possono richiedere l’esenzione del ticket
Ogni tipologia di invalidità è riconosciuta con un apposito codice e nello specifico:
- G01 Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campi di sterminio;
- L01 Grandi invalidi del lavoro dall’80% al 100% di invalidità;
- L02 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 dal 67% al 79% di invalidità;
- S01 Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria, titolati di specifica pensione;
- S02 Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5°;
- C01 Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento;
- C02 Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento;
- C03 Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità;
- C04 Invalidi < di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90;
- C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 a entrambi gli occhi riconosciuti dalla Commissione Invalidi Ciechi Civili;
- C06 Sordomuti (chi è colpito da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata);
- V01 Vittime atti di terrorismo e stragi e familiari (L. 206/04) /vittime dovere e familiari superstiti;
Vi sono, poi, invalidi per i quali l’esenzione del ticket è riconosciuta solo per prestazioni specialistiche ambulatoriali che siano correlate alla patologia che ha portato al riconoscimento dell’invalidità e sono:
- G02 Invalidi di guerra militari appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8°;
- L03 Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa fino a 2/3 dall’1% a 66% di invalidità;
- L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali;
- S03 Invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6° all’8°.
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