Per comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni transfrontaliere è necessario trasmettere i dati delle operazioni svolte con l’Esterometro 2024. Ecco come funziona.
L’Esterometro, nell’attuale forma, è stato introdotto con art. 1, co. 1103 della Legge n. 178/20, entrato in vigore dal 1° luglio 2022. Stabilisce che i dati delle operazioni transfrontaliere siano trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio e il formato Xml utilizzati per la fatturazione elettronica.
L’obbligo comunicativo diventa facoltativo nel caso in cui per l’operazione sia stata utilizzata la bolletta doganale emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio.
Vediamo ora come funziona l’Esterometro 2024
Cos’è e come funziona l’Esterometro
In breve, l’Esterometro è una comunicazione che i soggetti passivi di Iva devono inviare all’Agenzia delle Entrate nel caso in cui si effettuino scambi con soggetti esteri.
Fino all’introduzione delle novità dal 1° luglio 2022 la comunicazione doveva avvenire con cadenza trimestrale, da tale data invece la comunicazione avviene per singola operazione.
I termini per la trasmissione sono diversi per le operazioni attive e passive.
Per le operazioni attive, cessione di beni e servizi, la trasmissione dei dati deve avvenire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine previsto da specifiche disposizioni.
Per le operazioni passive (ricezione di beni e servizi) la trasmissione avviene entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. Solo in caso di autofattura elettronica, il termine è di 12 giorni anche per le operazioni passive.
Si tratta di tempistiche identiche a quelle per la fatturazione elettronica, in questo modo gli adempimenti risultano semplificati.
Non tutte le operazioni devono essere comunicate, sono escluse, infatti, nel caso in cui:
- sia stata emessa una bolletta doganale per delle operazioni extraeuropee;
- le operazioni transfrontaliere, nel caso in cui sia stata emessa ricevuta o fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio;
- operazioni relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia, se di importo inferiore a 5.000 euro.
Salvo le eccezioni è necessario comunicare sempre, attraverso l’Esterometro, sia le operazioni che vengono effettuate o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.
Come si compila l’Esterometro
La normativa prevede che per ogni singola operazione il soggetto passivo debba utilizzare il Sistema di Interscambio per trasmettere il file Xml conforme alle Specifiche Tecniche. Naturalmente, come per la fattura elettronica, il sistema effettua un controllo della comunicazione per verificare che sia correttamente compilata. Deve esservi coincidenza dei dati tra tale comunicazione e la comunicazione della fattura elettronica.
All’interno dell’Esterometro è obbligatorio inserire le seguenti informazioni da inviare all’Agenzia delle Entrate con cadenza trimestrale:
- i dati identificativi del cedente o prestatore;
- i dati identificativi del cessionario o committente;
- la data del documento che attesta l’operazione;
- la data di registrazione, solo per i documenti ricevuti e le note di variazione;
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l’aliquota Iva che è stata applicata;
- l’imposta ovvero, nel caso in cui l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Chi deve fare l’Esterometro
A dover compilare e inviare l’Esterometro sono tutti i soggetti passivi d’imposta residenti in Italia. Questo include tutti coloro che esercitano attività sia di cessione di beni sia di prestazione di servizi sul territorio italiano.
La compilazione dell’Esterometro è obbligatoria per questi soggetti quando ricevono o emettono fatture da o verso soggetti non residenti in Italia. Esistono però alcune categorie escluse da questa comunicazione.
Sono previste sanzioni in caso di errata o mancata trasmissione dei dati. Infatti, la sanzione amministrativa prevista è pari a 2 euro per ogni fattura, fino a un massimo di 400 euro mensili.
Questa cifra può essere ridotta del 50%, fino al limite massimo di 200 euro per ciascun mese, nel caso in cui l’invio dei dati avvenisse entro 15 giorni successivi alla scadenza.
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Quali sono le operazioni estere che richiederanno e-fattura
Le fatture da comunicare, che dovranno essere inviate utilizzando il sistema di interscambio e il formato Xml, non sono limitate a quelle relative a rilevanti ai fini dell’Iva, ma vanno invece a comprendere anche tutte le operazioni fuori campo.
Nello specifico, le fatture attive riguardanti le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, dovranno essere compilate utilizzando il documento di tipo “TD01”, andando a valorizzare il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”.
Per quel che riguarda le fatture passive il cliente italiano dovrà andare a generare un documento utilizzando i codici TD17, TD18, o TD19, a seconda del tipo di operazione, ovvero:
- TD17 quando si tratta di integrazione o autofattura per acquisto servizi dall’estero. Da utilizzare quando il prestatore estero (anche residente a San Marino / Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al committente residente o stabilito in Italia senza IVA. Si usa anche per comunicare i dati relativi a prestazioni di servizi (non rilevanti ai fini IVA in Italia) effettuate da un soggetto non stabilito in Italia a favore di un soggetto passivo italiano;
- TD18 per l’integrazione relativa all’acquisto di beni intracomunitari;
- TD19, infine, per integrazione o autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.
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