Sai che la legge italiana indica dei lavori che sono più stressanti di altri? Ecco di quali si tratta.
È innegabile che ci sono lavori più stressanti di altri: può dipendere dalla gravosità delle mansioni svolte, dalle condizioni di lavoro, come pure dalle pressioni a cui si è sottoposti quotidianamente.
Tuttavia, proprio perché lo stress sul lavoro dipende da una serie di variabili, spesso soggettive, non è possibile fare una classifica di quali sono i lavori più stressanti in Italia e nel mondo. Potrebbe essere ad esempio che due colleghi abbiano una percezione completamente differente rispetto al proprio lavoro, per quanto le mansioni svolte siano le stesse.
Ecco perché nel definire quali sono i lavori più stressanti preferiamo limitarci a indicare quelli che sono riconosciuti come tali dalla nostra normativa. Nel diritto del lavoro, infatti, vengono previste delle particolari tutele per chi svolge determinati lavori che per gravosità delle mansioni o per la particolarità dei luoghi in cui si opera richiedono un trattamento di maggior favore. Lavori che quindi possiamo anche definire come più stressanti.
Ad esempio, per l’accesso alla pensione vengono individuati dei lavori gravosi e usuranti per i quali viene definito un trattamento agevolato, come potete approfondire nel nostro corso dedicato.
Come vedremo non si tratta solamente di professioni dove è richiesto uno sforzo fisico, ma anche psicologico, a dimostrazione che le ragioni alla base dello stress possono essere diverse.
Quali sono i lavori “stressanti” secondo la normativa italiana
Chi svolge determinate professioni va prima in pensione: il legislatore ha infatti rilevato che gli anni di lavoro in cui vengono svolte mansioni considerate particolarmente usuranti non equivalgono a quelli di altri lavoratori impiegati in professioni meno stressanti.
Nel dettaglio, agevolazioni sono previste tanto per le professioni considerate usuranti quanto per quelle gravose. Iniziamo dalle prime, definite dall’articolo 1 del Dlgs n. 67 del 2011.
Qui vengono raccolte in quattro distinte categorie. Nella prima si rimanda a quelle specifiche professioni descritte dall’articolo 2 del decreto ministeriale del Lavoro del 19 maggio 1999, quali:
- lavori in galleria, cava o miniera;
- lavori ad alte temperature;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- attività per l’asportazione dell’amianto;
- attività di lavorazione del vetro cavo;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori espletati in spazi ristretti.
La seconda categoria, invece, più in generale indica come lavori usuranti quelli che richiedono un impegno costante di notte. Nel dettaglio, vengono chiamati appunto lavoratori notturni, quelli che prestano la loro attività:
- nel periodo notturno (tra la mezzanotte e le 5:00 del mattino) per almeno 6 ore e per un minimo di 64 giorni lavorativi l’anno;
- per almeno 3 ore nel periodo notturno ma per l’intero anno lavorativo.
E ancora, un’altra caratteristica che può rendere un lavoro molto stressante, e quindi gravoso, è la tipologia delle mansioni. Ad esempio se pur non essendo particolarmente faticose sono talmente sistematiche da essere considerate quasi “noiose”. Ne sono un esempio i lavoratori addetti alla linea catena, terza categoria gravosa, ossia quelli impiegati in un processo produttivo in serie contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione dei tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni svolgendo attività caratterizzate dalla ripetizione.
Sono considerati tali anche i conducenti di veicoli con capienza complessiva non inferiore a 9 posti se adibiti al servizio di trasporto pubblico collettivo.
Per quanto riguarda i lavori stressanti perché gravosi, invece, esiste un vero e proprio elenco, inizialmente definito dalla legge n. 2025 del 2017 e poi dalla legge di Bilancio 2022. A oggi, quindi, sono considerate professioni gravose:
- operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
- operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del d.lgs.67/2011;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
- professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;
- tecnici della salute;
- addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
- professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
- operatori della cura estetica;
- professioni qualificate nei servizi personali e assimilati;
- artigiani, operai specializzati e agricoltori;
- conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali;
- operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
- conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
- conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
- operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
- conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
- conduttori di mulini e impastatrici;
- conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
- operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
- operatori di macchinari fissi in agricoltura e nell’industria alimentare;
- conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
- personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
- personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
- portantini e professioni assimilate;
- professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
- professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.
I videoterminalisti
Anche lavorare per molte ore al computer o comunque davanti uno schermo è considerato stressante, per quanto non a tal punto da meritare un trattamento agevolato ai fini della pensione.
Tuttavia, la legge (il D.lgs 81 del 2008) riconosce comunque la particolarità di svolgere una tale professione e pertanto obbliga i datori di lavoro a riconoscere una pausa di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro, così da far riposare la vista e tutelare la salute del dipendente.
Lo stress da lavoro correlato
Va detto poi che il suddetto D.lgs 81 del 2008 è altresì importante in quanto per la prima volta si parla di stress da lavoro correlato, nonché su come prevenirlo, in attuazione di quanto previsto dalla normativa europea (direttiva europea 89/391 CEE).
In precedenza, la normativa sulla sicurezza tendeva a focalizzarsi prevalentemente sui rischi fisici, ma con il recepimento delle direttive europee e l’evoluzione della consapevolezza sui rischi psicosociali, il legislatore ha integrato la necessità di valutare e prevenire anche lo stress legato al lavoro.
Questo decreto sottolinea l’importanza di considerare i fattori organizzativi, ambientali e soggettivi che possono contribuire a generare stress, ponendo l’attenzione non solo sugli individui, ma sull’intero ambiente lavorativo.
Il D.lgs. 81/08 pertanto obbliga i datori di lavoro a condurre valutazioni preliminari e, se necessario, approfondite, per identificare e gestire i rischi legati allo stress.
Questo approccio mira a garantire un ambiente di lavoro più sicuro e sano, con la consapevolezza che il benessere psicologico dei lavoratori è essenziale per la loro produttività e sicurezza complessiva.
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