ISEE Università genitori non sposati, non conviventi o divorziati: quali redditi?

Patrizia Del Pidio

23 Agosto 2024 - 09:39

In caso di genitori divorziati quale dei due deve presentare l’ISEE università per il figlio? Nel caso di genitori non sposati e non conviventi, invece, che redditi si indicano?

ISEE Università genitori non sposati, non conviventi o divorziati: quali redditi?

L’Isee Università va compilato in modo diverso e indicando redditi diversi in base alla situazione dei genitori dello studente. Non sempre è facile districarsi in maniera brillante nella compilazione della DSU, soprattutto nei casi in cui la famiglia non è propriamente tradizionale e i genitori risultano essere divorziati, non sposati e non conviventi.

L’ISEE università permette di pagare tasse meno onerose per l’iscrizione al corso di studi. Il figlio, in caso di nucleo familiare standard, rientra nell’ISEE dei genitori. Ma cosa accade quando i genitori sono divorziati? Quale dei due deve presentare la DSU? Nel caso in cui i genitori non sono mai stati coniugati e non convivono tra loro come ci si deve regolare nella compilazione? Il reddito del genitore non convivente va considerato? Il genitore non convivente viene aggregato nel nucleo del figlio? E questo cosa comporta? Cerchiamo di sciogliere questi nodi.

Isee genitori non sposati e non conviventi

Il caso dei genitori non coniugati tra loro e non conviventi prevede due diverse modalità di compilazione dell’ISEE, una che comporta genitore non convivente e non coniugato con altra persona, che viene attratto nel nucleo familiare del figlio, l’altra, invece, con genitore soltanto non convivente che viene considerato come componente aggiuntiva.

L’ISEE università coincide con l’ISEE ordinario qualora lo studente:

  • conviva con entrambi i genitori;
  • conviva con un solo genitore perché i genitori siano non conviventi tra loro a causa di separazione legale o divorzio;
  • conviva con un solo genitore perché l’altro risulta estraneo;
  • non conviva con i genitori coniugati tra loro ma risulti a loro carico;
  • e sia autonomo economicamente e non conviva con i genitori.

Nel caso, invece, i genitori non siano conviventi e non siano coniugati tra loro, in linea generale fanno parte di nuclei familiari diversi proprio perché manca la convivenza.

Se il genitore non convivente, in questo caso, non è sposato con altra persona e non ha altri figli con altra persona, viene attratto nel nucleo familiare del figlio e, quindi, i suoi redditi e i suoi patrimoni devono essere inclusi nell’ISEE del nucleo familiare di cui fa parte il figlio.

Se, invece, il genitore non convivente risulta sposato con altra persone o ha altri figli con altra persona diversa dal genitore convivente, è necessario calcolare la componente aggiuntiva in riferimento del genitore non convivente.

Il genitore non convivente, quindi, va sempre considerato nell’ISEE Università del figlio. Bisogna, però, capire come procedere in base alla situazione familiare dello stesso.

ISEE Università genitori divorziati

Come possono procedere i genitori divorziati che devono richiedere l’ISEE Università per il figlio? In caso di separazione legale o divorzio i figli convivono con uno solo dei genitori.

In linea generale a richiedere l’ISEE del figlio maggiorenne deve essere il genitore che lo ha fiscalmente a carico ai fini Irpef e questo può accadere anche nel caso che il figlio sia indicato in uno stato di famiglia diverso (il caso, quindi, che il figlio sia a carico a 100% a un genitore e conviva, poi, di fatto con l’altro).

Nel caso che il figlio maggiorenne, invece, sia a carico fiscalmente di entrambi i genitori, a presentare l’ISEE dovrà essere il genitore convivente.
In entrambi i casi, il genitore che non presenta l’ISEE non viene attratto nel nucleo familiare del figlio e, di conseguenza, i suoi redditi non devono essere comunicati nella DSU.

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