Gli insegnanti possono richiedere dei permessi studio nell’anno solare secondo delle tempistiche ben precise. Vediamo chi può farlo, quando e per cosa si possono utilizzare le 150 ore.
Ogni anno gli insegnanti possono richiedere dei permessi studio di 150 ore per l’anno solare successivo mediante la scuola presso la quale prestano servizio. Le 150 ore di permessi studio per gli insegnanti non si calcolano quindi sull’anno scolastico e di conseguenza la fruizione non coincide con l’inizio delle lezioni.
Le 150 ore di permessi studio, disciplinate dal Ccnl Istruzione e Ricerca e dalla contrattazione integrativa regionale, possono essere utilizzate da tutti gli insegnanti anche se i precari non sempre vi accedono in modo agevole.
Gli insegnanti, di ruolo e a tempo determinato, possono richiedere i permessi per motivi di studio per partecipare a specifici corsi, di specializzazione e abilitanti, e quindi anche per il tirocinio diretto. Vediamo allora chi può richiedere i permessi studio insegnanti, in quali occasioni e qual è la finestra temporale per accedere alle 150 ore.
Permessi studio insegnanti 150 ore: chi può richiederli e condizioni
Stando all’articolo 37 del nuovo Ccnl Istruzione e Ricerca, possono richiedere i permessi studio insegnanti tutti i docenti che siano dipendenti dell’amministrazione quindi:
- il personale di ruolo con contratto a tempo indeterminato;
- il personale precario con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale (se previsto dai contratti integrativi e nei limiti delle disponibilità dei contingente provinciale).
I permessi studio possono essere richiesti dai docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato, si legge testualmente nel Ccnl, e sono concessi “per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi tirocini e/o esami”.
Dunque i docenti possono richiedere le 150 ore alla propria scuola, stando anche alle ultime novità normative in termini di formazione per gli insegnanti, per frequentare:
- corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili (per il personale docente abilitato di ogni ordine e grado), il cosiddetto Tfa sostegno;
- corsi abilitanti da 30, 36 e 60 Cfu.
Anche il personale Ata può richiedere i permessi di 150 ore per esigenze di studio. Come specifica sempre il Ccnl:
In sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 30, comma 4, lett. b4) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) sono definiti i criteri di priorità per la concessione dei permessi qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, fermo restando che, in ogni caso, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
Permessi studio insegnanti 150 ore: quando e come richiederli
Le 150 ore di permessi studio per gli insegnanti vanno richieste per l’anno solare e la domanda va sempre presentata nel mese di novembre per fruirne dal gennaio successivo. Molti docenti che non abbiano richiesto i permessi studio nell’anno scolastico precedente, potrebbero trovarsi nei primi mesi del successivo senza ore residue.
Problematica, infatti, è la fruizione delle 150 ore dei permessi studio proprio per i docenti precari e soprattutto per coloro che nel 2024 frequentano i corsi di abilitazione da 30, 36 o 60 Cfu previsti dal ministero che sono a frequenza obbligatoria.
All’inizio dell’anno scolastico molti docenti precari si trovano a seguire i corsi abilitanti senza la possibilità di richiedere le 150 ore di permessi studio e dover scegliere, quindi, tra lavoro e formazione. Ricordiamo che la formazione è a pagamento e i corsi abilitanti presso le università hanno un costo che va dai 2.000 ai 2.500 euro.
Molti docenti precari, inoltre, possono subire i ritardi nell’assegnazione della supplenza annuale o anche potrebbero essere saltati dall’algoritmo o non essere assunti da Gps per altri motivi e lavorare solo per supplenze brevi o temporanee. I docenti che lavorano per contratti prorogati di volta in volta da Graduatorie di istituto, spesso anche per diversi mesi, non hanno diritto alle ore di permessi studio trovandosi quindi in una condizione di precarietà estrema.
Proprio per ovviare a queste problematiche, almeno per i docenti precari con contratto annuale, l’Usr Molise ha deciso di riaprire i termini per presentare la domanda per la fruizione per il diritto allo studio per l’anno solare 2024, limitatamente al periodo che va da ottobre a dicembre 2024 sempre tenendo conto del residuo minimo restante del monte ore per l’anno in corso. I docenti molisani che stanno frequentando i corsi abilitanti possono quindi fare domanda entro il 25 settembre.
Per richiedere i permessi studio, in generale, i docenti devono inviare la domanda compilando il modello fornito dall’Usr alla scuola nella quale si presta servizio che fa da tramite con l’ufficio scolastico di competenza.
Entro un mese solitamente l’ufficio scolastico competente emana il decreto con i nominativi del personale che è ammesso a fruire dei permessi studio e ciascun dirigente scolastico emette il provvedimento concessivo ai dipendenti della propria scuola. Per poter fruire dei permessi studio gli insegnanti devono presentare la certificazione attestante la frequenza ai corsi che danno diritto alle 150 ore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA