I diritti d’autore si suddividono in diritti patrimoniali e diritti morali. Quelli patrimoniali riguardano l’aspetto economico e possono venire ceduti.
Quando si parla di diritto d’autore è necessario fare una differenziazione tra due parti fondamentali: i diritti morali, e quelli patrimoniali. I diritti morali includono il diritto alla paternità dell’opera, per esempio, e sono personalissimi, intrasferibili ed eterni. Riguardano il legame dell’autore con la propria creazione e lo identificano sempre, e per sempre, come autore o co-ideatore di questa, permettendogli di agire in diversi modi a seconda della situazione.
Tuttavia, non sono diritti morali quelli legati allo sfruttamento dell’opera stessa, bensì quelli patrimoniali. Questi sono cedibili e, alla morte dell’autore o dell’ultimo co-creatore, avranno una scadenza che, una volta superata, renderà quanto creato di dominio pubblico. Nel momento in cui si parla di contratti, guadagno, e cessione dei diritti, si fa sempre riferimento a quelli patrimoniali.
I diritti patrimoniali degli autori
Ogni opera d’ingegno è protetta, nel momento in cui nasce, dal diritto d’autore. Questo diritto non è necessario che venga richiesto in alcun modo e, seppur esistono delle modalità aggiuntive per proteggersi, come la registrazione della propria creazione alla Siae o a un’organizzazione simile, questa non è obbligatoria per essere protetti.
I diritti patrimoniali si differenziano da quelli morali perché riguardano il diritto del creatore di sfruttare economicamente un’opera e trarne così un profitto. Ne esistono di diverse tipologie, e vengono ceduti attraverso contratti con case editrici, produzioni, o similari, a seconda dell’opera in questione. La cessione, perché sia legale, deve rispettare alcune regole precise.
Nel momento della morte dell’autore, i diritti patrimoniali passano agli eredi, che dovranno gestirli in caso di necessità. I diritti morali, invece, non sono mai cedibili e anche al momento della morte rimangono all’autore (per esempio, anche quando uno scrittore muore, rimane comunque genitore di tutti i suoi romanzi).
Quali sono i diritti patrimoniali
I diritti patrimoniali sono molteplici e, tranne che in casi particolari, non si vanno a cedere tutti assieme in un solo blocco, perché permettono di poter sfruttare l’opera in diversi modi.
Questi includono:
- diritto di pubblicazione, che solitamente viene ceduto dietro pagamenti di royalties alle case editrici, per un massimo di vent’anni;
- diritto di riproduzione, ovvero della creazione di copie, anche temporanee, dell’opera. Anche in questo caso è necessario nel momento in cui viene pubblicato un romanzo, per esempio;
- diritto di trascrizione. Le opere vengono tutelate anche se sono solo in forma orale, ed è l’autore ad avere il diritto di decidere se e quando trasporle in forma scritta;
- diritto di esecuzione, rappresentazione, o recitazione al pubblico. Questi diritti si riferiscono alle diverse forme di fruizione diretta al pubblico, che includono non solo opere teatrali o concerti (quindi dal vivo), ma anche attraverso altri mezzi, come televisione o radio;
- diritto di comunicazione al pubblico: è l’autore a dover decidere se e come mettere a disposizione del pubblico la sua opera attraverso l’utilizzo dei mezzi di diffusione a distanza (TV, radio, ecc), compreso internet. Per ogni diffusione dell’opera, inoltre, sarà necessario avere il permesso dell’autore;
- diritto di elaborazione e modifica dell’opera, che prevede che qualsiasi modifica all’opera deve essere prima approvata dall’autore. Questo include le traduzioni, o la trasformazione dell’opera in un altro formato, come nel caso di film tratti da romanzi e adattamenti in generale. Non si può trarre una sceneggiatura da un romanzo senza il permesso del detentore dei diritti di elaborazione e modifica;
- diritto di noleggio e il diritto prestito, il primo si riferisce alla cessione temporanea delle opere per un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, mentre il secondo riguarda la cessione a fini diversi da quello economico o commerciale. In entrambi i casi questi diritti non si esauriscono nel momento in cui vengono distribuite copie o originali;
- diritto di seguito, è il diritto dell’autore di percepire un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere.
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Che caratteristiche hanno
I diritti patrimoniali, come visto, sono molteplici e coprono diversi aspetti dello sfruttamento economico di un’opera, e proprio per questo risultano essere diversi tra loro. Tuttavia hanno anche delle caratteristiche in comune.
Prima di tutto, vengono definiti esclusivi, ovvero solo dell’autore, o della persona, o della realtà a cui sono stati ceduti tramite contratto. Una volta ceduti gli unici con il diritto di farli valere sono coloro che ne sono attualmente in possesso. Sono anche interdipendenti tra di loro. Questo significa che si può scegliere di cederne alcuni, ma non tutti, oppure di cederne una parte a una realtà e un’altra a qualcuno di differente.
Per via di queste due caratteristiche importantissime, i contratti che parlano di cessione dei diritti d’autore prevedono che ogni singolo diritto che viene ceduto venga espresso in modo esplicito. Inoltre, la legge sul diritto d’autore chiarisce come anche nel caso di cessione di uno o più esemplari dell’opera «non importi, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione».
Le regole per la cessione dei diritti patrimoniali
Le regole generali relative alla cessione dei diritti d’autore prevedono che:
- a poter essere acquistati, alienati e trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge sono solo i diritti a carattere patrimoniale;
- l’autore deve aver compiuto almeno 16 anni e avere la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere create, oltre che di esercitare le azioni che ne derivano;
- salvo patti contrari, come già accennato in precedenza, la cessione di uno o più esemplari non comporta la trasmissione dei diritti di utilizzo economici;
- la trasmissione dei diritti deve avvenire in forma scritta, tramite contratto;
- i diritti non possono essere sottoposti a pegno, sequestro, e a esecuzione forzata, a meno che non siano stati ceduti a terzi. Tuttavia gli esemplari di un’opera possono essere soggetti a tali eventualità;
- possono, infine, essere oggetto di espropriazione per pubblica utilità da parte dello Stato.
Nel momento in cui ci si trova di fronte alla possibilità di firmare un contratto è fondamentale leggerne ogni sua parte, assicurandosi anche di aver compreso bene quali diritti si stanno per cedere e per quanto tempo, e richiedendo l’aiuto di un esperto nel settore in caso di dubbi.
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