Cosa cambia tra una supplenza con scadenza il 31 agosto e una che scade il 30 giugno con la fine delle attività scolastiche? Le differenze sono solamente di tipo economico, ecco quali sono.
Supplenze scuola: quali differenze tra un contratto che scade il 31 agosto e uno che scade il 30 giugno?
Anche il prossimo anno scolastico si preannuncia ricco di posti vacanti e per questo molti insegnanti saranno chiamati a ricoprire una supplenza. Quello che però in molti ancora non sanno è quali sono le differenze tra una supplenza annuale, per la quale la scadenza del contratto è fissata al 31 agosto, e quella che termina con la fine delle attività scolastiche, quindi il 30 giugno.
È importante sapere quali sono le differenze tra questi due tipi di contratti, poiché a seconda del tipo di supplenza ci sono dei diversi trattamenti economici.
Prima di vedere quali sono le differenze, facciamo chiarezza su quali tipo di supplenze scadono il 31 agosto e per quali, invece, il contratto termina con la fine delle attività didattiche.
Scuola, supplenze insegnanti: quando l’incarico è annuale?
Si dice supplenza annuale quella per la quale il servizio inizia il 1° settembre e si conclude il 31 agosto dell’anno successivo. Questo tipo di supplenze vengono utilizzate per la copertura delle cattedre prive di titolare, quindi per i cosiddetti posti vacanti costituiti in organico di diritto e residuati dai trasferimenti.
Scuola, supplenze insegnanti: quando l’incarico scade il 30 giugno?
Una supplenza per la quale la conclusione del servizio è fissata al 30 giugno, si definisce “fino al termine delle attività didattiche”.
Questa viene utilizzata per la copertura dei posti non vacanti, dove gli insegnanti titolari della cattedra prestano servizio altrove per tutta la durata dell’anno scolastico. È il caso ad esempio delle assegnazioni provvisorie, che nell’anno scolastico 2016/2017 sono state molto utilizzate da alcuni docenti trasferiti con le operazioni di mobilità 2016/2017 per riavvicinarsi a casa.
Le supplenze “fino al termine delle attività didattiche” sono utilizzate anche per la copertura di quelle cattedre costituite in organico di fatto in seguito all’aumento delle classi e degli alunni.
Infine, i contratti con scadenza al 30 giugno sono stipulati per le supplenze per la copertura di ore residue inferiori all’orario di cattedra, pari o inferiori quindi alle sei ore settimanali.
Scuola: differenze tra supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche
Come abbiamo già specificato, le differenze tra un contratto di supplenza con scadenza al 31 agosto e uno al 30 giugno, sono quasi esclusivamente di tipo economico.
Infatti, per la ricostruzione della carriera non ci sono differenze tra le supplenze annuali e quelle che terminano con la fine delle attività didattiche, dal momento che l’anno di anzianità del servizio scatta al 180° giorno di servizio. Questo quindi vale per entrambe le categorie.
Non ci sono differenze nemmeno per l’attribuzione del punteggio nelle Graduatorie d’Istituto e nelle Graduatorie ad Esaurimento.
Discorso differente invece dal punto di vista economico. In primis gli insegnanti con la supplenza che scade il 31 agosto percepiscono lo stipendio per due mesi in più, anche se solitamente i docenti con contratto in scadenza il 30 giugno possono ammortizzare questa differenza facendo domanda di disoccupazione per i mesi estivi.
Un’altra differenza riguarda il TFR, cioè il Trattamento di Fine Rapporto. Infatti, chi ha un contratto che scade il 30 giugno lo riceve entro i 6 mesi successivi dal termine della supplenza, mentre per chi ricopre una supplenza annuale e il 1° settembre successivo firma un nuovo contratto il TFR viene accantonato e pagato alla fine della carriera.
Ci sono delle differenze anche dal punto di vista del pagamento dei giorni di ferie. Infatti, per i supplenti con contratto in scadenza al termine delle attività scolastiche, alle ferie maturate vanno detratti i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel contratto.
Quindi dal punto di vista economico una supplenza annuale è molto più conveniente di una fino al 30 giugno. Ed è per questo che la normativa permette agli insegnanti precari, ma solo nel periodo “di espletamento delle operazioni di attribuzione delle supplenze e prima della stipula dei relativi contratti”, di rinunciare senza incorrere in penalizzazioni ad una proposta contrattuale con scadenza il 30 giugno in favore di un incarico annuale.
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