Il reato di autoriciclaggio consiste nel reimpiegare, occultandone origine e utilizzo, un bene od una somma di denaro frutto di un reato commesso antecedentemente.
Il reato di autoriciclaggio viene identificato nell’ordinamento italiano dall’articolo 648 ter-1 del codice penale il quale punisce chiunque “fuori dai casi del concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.
Il reato di autoriciclaggio è stato riconosciuto e normato nell’ordinamento italiano solo nel 2014 con l’art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014.