La lettera di intento o dichiarazione di intento è una comunicazione che gli esportatori abituali che vogliono importare ed acquistare sul mercato senza IVA devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Insieme alla ricevuta di presentazione rilasciata dalla stessa agenzia, il soggetto interessato sarà tenuto a consegnarla al fornitore, al prestatore o in dogana (D.lgs 175/2014).
La lettera di intento può essere emessa per singola operazione, fino ad certo valore, o per acquisti fatti dalla data di richiesta fino ad una data che non può essere successiva al 31/12 di ciascun anno.
Tutte le lettere di intento, progressivamente numerate, devono essere annotate in un apposito registro (registro delle dichiarazioni d’intento) oppure sul registro delle fatture emesse o quello dei corrispettivi entro 15 giorni, sia dal dichiarante che dal ricevente.
Con l’art.20, comma 1 del Decreto Legislativo n.175 del 21 novembre 2014 (decreto semplificazioni), pubblicato sulla G.U. 28/11/2014 n.277 ed in vigore dal 13 dicembre, seguito da un provvedimento direttoriale (prot.159674/2014), sono state apportate diverse modifiche legata alla lettera di intenti e l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale suindicato, ha fornito le relative istruzioni.