Vediamo cosa dice la Corte di Cassazione sull’argomento e chiariamo in cosa consista l’assegno sociale
La legge prevede particolari prestazioni di tipo economico e assistenziale a favore di persone invalide e anziani con basso reddito. L’assegno sociale è uno di queste prestazioni economiche, vediamo di cosa si tratta e quali sono i requisiti per ottenerlo.
L’assegno sociale: che cos’è
E’ una prestazione a carattere assistenziale e di sostegno, erogata dall’Inps a favore di persone anziane in condizioni economiche disagiate e precarie che non dipende dal versamento di contributi.
Ha carattere transitorio in quanto viene corrisposto limitatamente al periodo di tempo nel quale sussistono i requisiti per la sua erogazione. La verifica del possesso dei requisiti viene fatta annualmente dall’Inps. Sulla base delle dichiarazioni dei redditi del soggetto interessato l’Inps effettua la liquidazione definitiva, una modifica o la sospensione della prestazione.
L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef e non si trasmette agli eredi dopo la morte del beneficiario.
L’assegno sociale sostituisce, a far data dal 1995, la pensione sociale.
Requisiti per avere diritto all’assegno sociale
Hanno diritto a richiedere l’assegno sociale le persone che:
- hanno compiuto 65 anni e 3 mesi;
- siano cittadini italiani o cittadini UE residenti in Italia;
- siano cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- abbiano effettiva e abituale residenza in Italia;
- siano sprovvisti di reddito, ovvero possiedano redditi di importo inferiore alla soglia stabilita dalla legge, la quale cambia a seconda che la persona sia coniugata o meno;
- abbiano soggiornato in via continuativa e legalmente in Italia per almeno 10 anni (come stabilito dal 1° gennaio 2009).
Calcolo del reddito annuo peri l diritto all’assegno sociale
Può ottenere l’assegno sociale, per quanto riguarda il 2014, chi ha un reddito personale non superiore a 5.818,93 euro e un reddito coniugale (si comprende in questo caso anche i redditi del coniuge) non superiore di 11.637,86 euro.
Se i redditi dell’interessato, quelli dell’eventuale coniuge oppure la somma di entrambi superano i limiti di legge, l’assegno sociale viene negato.
Se invece il richiedente non dispone di alcun reddito personale l’assegno sociale viene erogato in misura intera.
Nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge, l’assegno viene erogato per un importo ridotto.
In questo caso, sarà pagato un importo annuo pari alla differenza tra l’importo intero annuale dell’assegno sociale corrente e l’ammontare del reddito annuale.
Accertata la presenza dei requisiti previsti dalla legge, l’assegno sociale decorre dal 1° giorno del mese seguente a quello di presentazione della domanda.
Esso è corrisposto mensilmente per un importo massimo, aggiornato ogni anno, e che, per l’anno 2014, è di 447,61 euro, corrisposti per 13 mensilità.
Veniamo al punto oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione
Per comprendere la decisione della Suprema Corte è bene chiarire che il reddito personale del soggetto interessato è costituito dai:
- proventi derivanti da pensioni di guerra e da altre prestazioni assistenziali o previdenziali corrisposte in maniera continuativa e a carico dello Stato, di enti pubblici e di Stati esteri;
- i proventi di qualsiasi natura assoggettabili all’Irpef, ad eccezione del reddito derivante dalla proprietà o usufrutto dell’ abitazione.
Tra i redditi soggetti all’Irpef, va compreso anche l’assegno periodico di mantenimento percepito a seguito di separazione legale, di divorzio o di annullamento di matrimonio, sempre che tale importo risulti da provvedimento del giudice;
Nel reddito personale rientra dunque l’assegno periodico di mantenimento riconosciuto dal Giudice. Cosa succede però se di fatto tale assegno non viene versato dal coniuge?
La Corte di Cassazione Sezione Lavoro con sentenza 6570/2010 ritiene che l’assegno sociale spetta alla moglie dopo la separazione, nel caso in cui il marito non corrisponda l’assegno dovuto. Respinge nel caso esaminato, il ricorso dell’Inps che sosteneva invece l’incompatibilità tra la prestazione previdenziale con qualunque altro tipo di reddito. Il Suprema Corte riconosce, in capo alla donna, il diritto alla prestazione richiesta all’Inps, in quanto l’interessata di fatto non aveva mai percepito l’assegno dovuto.
Nel calcolo del reddito non deve tenersi conto delle somme di cui si ha diritto ma effettivamente non percepite.
Qualora il coniuge separato o divorziato possa provare che il mantenimento non sia mai stato corrisposto e che per tale mancanza il reddito rientra nei limiti fissati dalla legge, l’Inps dovrà accogliere la domanda, ammesso che sussistano gli altri requisiti di età e residenza necessari.
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