Le ferie non possono essere monetizzate, salvo alcune eccezioni: una di queste è quella dei supplenti brevi o anche di quelli con contratto in scadenza il 30 giugno. Nulla da fare, invece, per le supplenze annuali.
Quanti giorni di ferie spettano ai docenti assunti con contratto a tempo determinato? Come noto per ogni lavoratore la legge riconosce un diritto irrinunciabile alle ferie; ciò significa che non vi può assolutamente rinunciare neppure previo il pagamento di una somma in denaro.
In alcuni casi, però, le ferie possono essere monetizzate, ad esempio per i contratti a tempo determinato con scadenza inferiore ad un anno. Quando si parla di contratto a tempo determinato è facile pensare ai supplenti, ovvero a coloro che nel corso dell’anno scolastico sono stati impiegati solamente per pochi mesi.
A tal proposito ci si chiede come funzionano le ferie per i supplenti e in quali casi queste possono essere monetizzate. Inoltre, ricordiamo che il monte ferie dipende dai giorni di lavoro effettuati nel corso dell’anno e di seguito faremo chiarezza su come calcolare le ferie maturate di cui si può ancora usufruire.
Ecco quindi una guida dedicata alle ferie riconosciute al personale supplente della scuola, con le informazioni sulla la formula per calcolarle e le regole per la monetizzazione.
Come si calcolano le ferie?
Così come per gli altri lavoratori del settore pubblico e privato, anche ai docenti - nonché al personale ATA - viene riconosciuto un monte ferie proporzionale al servizio prestato.
Per i contratti a tempo determinato, quindi, non c’è un monte ferie prestabilito poiché questo varia a seconda dei giorni di lavoro. Nel dettaglio, per calcolare le ferie a disposizione bisogna effettuare la seguente operazione:
Moltiplicare 30 per i giorni di servizio effettuati e dividere tutto per 360.
Naturalmente è bene ricordare che nei giorni di servizio non si considerano solamente quelli effettivi. Per questo dato, infatti, bisogna far riferimento ai giorni inclusi nel contratto, compresi quelli in cui si è stati assenti dal lavoro per permessi o aspettativa.
Quando richiederle?
Le ferie maturate possono essere godute anche durante l’anno scolastico, ma nel limite di 6 giorni. Come recentemente chiarito dal portale SIDI, inoltre, questi giorni si possono sommare ai 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari.
A tal proposito leggi anche-Insegnanti: giorni di ferie trasformati in permessi, da oggi si può.
Dopodiché le ferie rimanenti possono essere godute al momento della sospensione delle lezioni. Non possono essere richiesti però in concomitanza con gli scrutini, gli esami di Stato e le altre attività valutative.
Quindi le ferie possono essere godute nel periodo che va dal 1° settembre all’inizio delle lezioni, nonché durante le vacanze natalizie e di Pasqua. In alternativa si possono richiedere nel periodo che va dall’ultimo giorno di scuola al 30 giugno, ma nel rispetto di quanto detto in precedenza in merito a scrutini ed esami di Stato.
Per i supplenti con contratto in scadenza il 31 agosto (supplenze annuali) invece, le ferie possono essere godute anche dal 1° luglio al 31 agosto.
Le ferie non godute possono essere monetizzate?
Siamo arrivati quindi ad uno dei temi più delicati riguardo alle ferie: la monetizzazione. Come anticipato non è possibile rinunciare alle ferie e chiedere che queste vengano pagate, poiché la legge riconosce loro una funzione essenziale: permettere al lavoratore di recuperare energie dopo un anno di lavoro.
Quindi le ferie sono essenziali anche per la tutela del diritto alla salute del lavoratore ed è per questo che i lavoratori impiegati per un anno intero non possono assolutamente rinunciarvi. Questo vale quindi per i docenti di ruolo, così come per i supplenti con contratto in scadenza il 31 agosto, i quali in tema di ferie sono considerati alla pari dei primi.
Per questo motivo gli insegnanti con contratto in scadenza il 31 agosto non possono rinunciare alle ferie e chiedere un’indennità sostitutiva. Questa possibilità, infatti, è un’esclusiva per i supplenti brevi o per quelli con contratto in scadenza il 30 giugno; in questo caso, infatti, godere delle ferie maturate non è obbligatorio e per questo è possibile monetizzarle.
È bene sottolineare, però, che per il pagamento delle ferie spettanti vengono detratti i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
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