Modello ISEE 2022: quali sono i componenti del nucleo? Attenzione a non commettere errori, ecco quali sono i più comuni.
Uno degli errori più comuni commessi nel richiedere l’ISEE riguarda i componenti del nucleo familiare da indicare in DSU. E si tratta di un errore che può portare a gravi ripercussioni, in quanto per chi dichiara il falso - indipendentemente che si tratti di un errore fatto in buona fede - si configura il reato di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale.
Ecco perché è utile informarsi prima su chi fa parte del nucleo familiare ai fini ISEE e chi no, così da non rischiare di commettere errori quando si indicano redditi e patrimoni. Ecco una guida utile per farlo.
ISEE: quale nucleo familiare?
La definizione di nucleo familiare ai fini ISEE la troviamo nell’articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 159/2013, dove si legge che questo si configura come “l’insieme delle persone che convivono e che sono legate da vincoli di parentela, affinità, tutela, affettivi o di matrimonio alla data di presentazione della DSU”.
E qui c’è già un primo errore che alcuni commettono: pensare che anche per il nucleo familiare, al pari di redditi e patrimoni, si consideri quello riferito a due anni prima.
Non è così, in quanto - come appunto anticipato - si considera il momento in cui si presenta la DSU, fermo restando che poi per la valutazione della situazione economica si va indietro di due anni.
Sono due, dunque, gli aspetti fondamentali:
- la convivenza sotto lo stesso tetto;
- la sussistenza tra i componenti di uno dei legami elencati in precedenza.
Possiamo comunque semplificare dicendo che per la valutazione dei componenti da indicare nell’ISEE si può fare riferimento allo stato di famiglia, il quale si può anche richiedere gratuitamente dalla nuova Anagrafe online.
Questa è la regola generale che tuttavia non risponde esaustivamente alla nostra domanda visto che ci sono molte eccezioni possibili. Ad esempio, ci sono delle situazioni dove anche coloro che non convivono sotto lo stesso tetto si considerano comunque dentro lo stesso nucleo familiare.
Figli non conviventi
Pensiamo, ad esempio, al caso dei figli maggiorenni non conviventi, come possono essere quegli studenti fuori sede che si trasferiscono in una regione differente pur restando a carico dei genitori. A tal proposito, la regola generale stabilisce che i figli maggiorenni non conviventi con uno o entrambi i genitori vanno comunque indicati in DSU quando sussistono le tre seguenti situazioni:
- sono a carico IRPEF dei genitori;
- hanno meno di 26 anni;
- non sono coniugati e non hanno figli.
Costituiscono nucleo a sé, invece, i figli non conviventi che sono coniugati e/o hanno figli, anche nel caso in cui questi siano a carico di altre persone. Così come costituiscono nucleo a sé i figli non conviventi con più di 26 anni, o quelli con meno di 26 anni ma comunque non a carico dei genitori.
A tal proposito, ricordiamo che un figlio risulta essere a carico dei genitori quando:
- fino a 24 anni ha un reddito annuo che non supera i 4.000,00€:
- sopra i 24 anni ha un reddito annuo che non supera i 2.840,51€.
Il coniuge
Altro errore che alcuni commettono è quello di non indicare il coniuge in DSU qualora questo risulti avere altra residenza.
Ebbene, non è assolutamente così: anche se non figurano nello stato di famiglia, in quanto con residenze differenti, i coniugi non costituiscono mai due nuclei familiari distinti, a meno che ovviamente non risultino legalmente separati.
Per quanto riguarda, invece, i coniugi residenti all’estero, questi rientrano nel nucleo familiare del coniuge che risiede in Italia solamente qualora questi risultino iscritti all’AIRE (Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero).
Le stesse regole si applicano per coloro uniti con unione civile, i quali non figurano in due diversi nuclei familiari nemmeno quando hanno delle residenze differenti.
Genitori non sposati e non conviventi
Altro frequente errore è quello commesso quando si richiede l’ISEE per prestazioni riservate ai figli minorenni, come può essere il bonus nido o il nuovo assegno unico. In questo caso, stando alle regole suddette, il genitore che non convive e che non ha i figli a carico non dovrebbe essere considerato nell’ISEE, ma in realtà non è così.
La normativa, infatti, stabilisce che questo vada comunque considerato come componente aggregato al nucleo, e quindi bisogna tenerne conto di redditi e patrimoni, eccetto il caso in cui questo:
- è sposato con una persona diversa dall’altro genitore. Attenzione, è il genitore non convivente ad aver contratto un nuovo matrimonio, non l’altro.
- ha figli con una persona diversa dall’altro genitore (vale quanto detto in precedenza);
- è obbligato, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, al versamento di assegni periodici diretti al mantenimento dei figli.
- è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato allontanato dalla residenza familiare.
- è stato accertato estraneo in termini di rapporti affettivi ed economici, in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
Nei casi differenti da quelli sopra indicati il genitori non convivente si considera comunque ai fini ISEE, ma solamente per le prestazioni riferite ai minorenni (Reddito di cittadinanza compreso), in quanto si presume comunque che ci sia un vincolo affettivo tra le parti.
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