L’indennità di buonuscita per le Forze Armate non riguarda tutto lo stipendio: escluse le prestazioni occasionali e aggiuntive. Il Consiglio di Stato fa chiarezza sul TFR, ecco la novità.
L’indennità di buonuscita per le Forze Armate non è calcolata su tutto lo stipendio, poiché prestazioni straordinarie e occasionali non rientrano nel calcolo del TFR. La Sentenza n. 909/2017 del Consiglio di Stato sul caso di un Carabiniere trasferito ad altro incarico chiarisce molti punti della normativa previdenziale.
Il TFR per i lavoratori delle Forze Armate non può essere onnicomprensivo di tutte le prestazioni fornite, se esse sono occasionali o aggiuntive. Secondo quanto previsto dal Codice Civile, l’indennità di buonuscita riguarda solo le prestazioni a frequenza regolare.
La decisione del Consiglio di Stato identifica l’incoerenza della normativa vigente sul calcolo del TFR per le Forze Armate. Le lacune identificate dalla pronuncia possono riguardare molti militari, soprattutto chi viene frequentemente trasferito.
Vediamo cosa prevede la Sentenza e cosa è previsto per l’indennità di buonuscita delle Forze Armate.
Indennità di buonuscita Forze Armate 2017: il calcolo non è su tutto lo stipendio
L’indennità di buonuscita per le Forze Armate non è calcolata su tutto lo stipendio, se ad esso sono connesse prestazioni occasionali e aggiuntive. La pronuncia della Sentenza del Consiglio di Stato rigetta il ricorso di un Carabiniere trasferito per un periodo limitato alla DIA di Catanzaro.
Il TFR calcolato dall’INPDAP non era comprensivo di tutti i contributi versati dal Carabiniere, poiché erano state esclusi i trattamenti del periodo del nuovo incarico. Questi emolumenti sono stati considerati come trattamenti occasionali ed elargiti per un periodo di tempo limitato, perciò non calcolabili ai fini dell’indennità di buonuscita.
Lo stipendio del Carabiniere, tuttavia, corrisponde ad una regolare attività lavorativa ed è stato ricevuto con frequenza altrettanto regolare, per cui il conteggio avrebbe dovuto comunque considerarlo. Il Codice Civile (art 2021, comma 2) conferma la sua posizione, eppure il Consiglio di Stato si è pronunciato diversamente.
Indennità di buonuscita Forze Armate 2017: il TFR non calcola gli straordinari
L’indennità di buonuscita del lavoratore delle Forze Armate non può comprendere i contributi versati per altro lavoro, poiché esso è comunque considerato occasionale e aggiuntivo. Non essendoci disposizioni specifiche per questi casi, il Consiglio di Stato non ha potuto favorire il Carabiniere.
Il calcolo del TFR segue una norma generale, che in questo caso è di difficile applicazione: non si tratta propriamente di straordinari poiché le somme aggiuntive corrispondono ad un lavoro regolare, tuttavia, il periodo alla DIA si configura come straordinario rispetto al precedente e questo non è gestito da nessuna norma specifica.
L’articolo 2021 del Codice Civile non può essere applicato automaticamente e l’indennità di buonuscita del Carabiniere dovrà comunque essere ricalcolata escludendo i contributi straordinari, creando un vero e proprio corto circuito nella normativa sul TFR dei militari.
Il caso del Carabiniere trasferito ad altro incarico per un periodo di tempo è il caso di molti lavoratori delle Forze Armate. Malgrado la Sentenza premetta di non voler creare un precedente, la pronuncia chiarisce un punto importante sul calcolo dell’indennità di buonuscita e sollecita il legislatore ad aggiornare la normativa.
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