Per gli investimenti e l’acquisto di titoli online, l’intermediario finanziario non è tenuto ad fornire il prospetto informativo all’acquirente. La decisione della Cassazione.
Riguardo agli investimenti e all’acquisto di titoli online l’intermediario finanziario non ha alcun obbligo di predisporre il prospetto informativo all’acquirente. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione facendo riferimento alla legge n. 58 del 1998 in materia di sollecitazione all’investimento.
Precisamente, la Cassazione specifica che l’intermediario finanziario è tenuto a fornire il prospetto informativo solo nell’ipotesi di operazioni rivolte in maniera uniforme e standardizzata ad investitori/acquirenti indistinti ed indeterminati.
Dunque, il ricorrente si è visto rigettare il ricorso e negare la richiesta di risarcimento danni per violazione delle regole in materia di intermediazione finanziaria online.
Il caso di specie
La decisione della Corte di Cassazione prende spunto dal ricorso presentato da un investitore al quale era stato notificato un decreto ingiuntivo dalla propria banca. Dunque, il ricorrente aveva presentato opposizione a decreto ingiuntivo al Tribunale di Belluno chiedendo il risarcimento danni conseguente alla violazione delle regole in materia di intermediazione finanziaria online.
In particolare, l’attore aveva contestato al Tribunale la sottoscrizione di operazioni di investimento e acquisto titoli non adeguate al proprio profilo patrimoniale e senza aver ricevuto adeguate informazioni circa i mercati finanziari e gli strumenti derivati.
Ma sia in primo grado che in Corte d’Appello la richiesta era stata respinta. Così il ricorrente aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, adducendo a motivo del ricorso la violazione delle norme sull’offerta fuori sede e la mancanza di un prospetto informativo, richiamando l’articolo 94 della legge n. 58 del 1998.
La decisione della Corte di Cassazione: il prospetto informativo non è obbligatorio
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e ha condannato la parte alle spese di giudizio. Infatti, secondo i giudici della Suprema Corte, l’intermediario finanziario non è obbligato a fornire all’acquirente il prospetto informativo in caso di acquisto di titoli o investimenti online e sottolinea che l’obbligo sussiste solo relativamente alle operazioni concluse ai sensi dell’articolo 94 del decreto n. 58/1998, cioè le operazione rivolte ad investitori/acquirenti indistinti ed indeterminati in maniera standardizzata.
In particolare, nella decisione in esame, la Corte di Cassazione ha richiamato la disciplina generale in materia di prospetti informativi nei servizi finanziari e di investimento, citando due precedenti pronunce (Cassazione n. 8733/2016 e Cassazione n. 18039/2012)dove si dice che:
“L’obbligo di pubblicazione del prospetto informativo, è previsto solo per le ipotesi di sollecitazione all’investimento, ai sensi dell’art. 94, commi 1 e 2 del citato decreto n. 58/1998, caratterizzate per essere l’offerta comunque rivolta, secondo lo schema dell’art. 1336 c.c., ad un numero indeterminato ed indistinto di investitori in modo uniforme e standardizzato, cioè a condizioni di tempo e prezzo predeterminati; e non quando invece, la diffusione di strumenti finanziari presso il pubblico avvenga mediante la prestazione di «servizi di investimento» (di cui all’art. 1, comma 5, TUF), cioè attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, a condizioni diverse a seconda dell’acquirente e del momento in cui l’operazione è eseguita; in tal caso, la tutela del cliente è affidata all’adempimento, da parte dell’intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 d.lgs. n. 58/1998 e 26 ss. Reg. Consob n. 11522 del 1998”.
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