Come si ripartiscono i redditi derivanti dall’associazione in partecipazione alle società di persone e quali sono le modalità per dichiararli.
Le società di persone e le tipologie societarie assimilate sono soggette a particolari regole per quanto riguarda la ripartizione dei redditi (sia essi utili o perdite) derivanti da esse e la distribuzione di quegli stessi redditi nei casi di associazione in partecipazione a quelle stesse società.
Tipologie societarie
In base all’art. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) quando si parla di società di persone ci si riferisce in particolare a:
- società semplici;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- imprese familiari;
- aziende coniugali non gestite in forma societaria;
I redditi delle società di persone, siano essi utili o perdite, spettano a ciascun socio in modo direttamente proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili, anche se non percepiti.
Si considerano soci quelli che risultano tali al momento della chiusura dell’esercizio di cui si vanno a ripartire i redditi.
Le società residenti in Italia sono considerate tali se hanno avuto la sede legale o la sede amministrativa o l’oggetto principale dell’attività in Italia per la maggior parte dell’esercizio di cui si vanno a ripartire i redditi. L’oggetto principale di una società viene, generalmente, indicato nell’atto notarile che costituisce la società stessa o, se non c’è atto notarile, in base all’attività effettivamente esercitata.
Ripartizione delle quote
Per la determinazione delle quote di partecipazione ai redditi, siano essi utili o perdite, delle società di persone e di quelle assimilate, occorre tener conto di differenti criteri:
- Le quote di partecipazione sono indicate nell’atto di costituzione della società stessa che può essere redatto con un atto pubblico (atto notarile) o con una scrittura privata autenticata;
- Le quote di partecipazione alle società di persone possono essere modificate con un atto notarile successivo alla costituzione della società e in tal caso la variazione della ripartizione degli utili ha effetto dall’esercizio successivo (alla stipula dell’atto modificativo) se tale variazione non deriva dalla modificazione della ripartizione delle quote sociali mentre ha effetto dall’esercizio in corso, se la variazione della ripartizione degli utili deriva da modifiche nella ripartizione di quote sociali (ad esempio a causa di cessioni di quote, liquidazioni di quote, ecc.);
- Se le quote di partecipazione non risultano determinate da un atto notarile (o da una scrittura privata autenticata), le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionali al valore dei conferimenti dei soci alla società;
- Se non risulta determinato neanche il valore dei conferimenti, le quote di partecipazione si presumono uguali;
Dichiarazione dei Redditi da partecipazione
Se le quote di partecipazione a una società di persone, o assimilata, vengono modificate, l’Agenzia delle Entrate, ai fini fiscali, ritiene che la cessione di quote a nuovi soci producano i loro effetti dall’esercizio successivo alla cessione delle quote stesse e i relativi redditi possano essere considerati solo dall’esercizio successivo.
I redditi derivanti dalla partecipazione a società di persone si dichiarano nel Quadro RH del Modello Unico, da utilizzare anche per i redditi derivanti dall’associazione ai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) e dai soci dai soci di società che hanno optato per il regime della trasparenza (art. 116 del TUIR).
In questo riquadro devono essere indicati i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma associata e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di quegli stessi redditi, salvo che per le indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata.
Per ulteriori informazioni sulla dichiarazione redditi da partecipazione in società di persone è possibile anche consultare le informazioni sugli aspetti fiscali delle associazioni in partecipazione.
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