Esistono diversi tipi di adozione in Italia; per alcuni di essi, la legge prevede la possibilità di revoca: ecco quando si rischia di incorrere in questo provvedimento.
L’ordinamento italiano conosce diverse tipologie di adozione, ognuna di esse è basata su presupposti e procedure differenti.
La loro disciplina è prevista dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184 (“Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”) e, in parte, dal Codice civile.
In particolare, è possibile distinguere tra:
- adozione legittimante;
- adozione internazionale;
- adozione in casi particolari;
- adozione dei maggiori d’età.
Il primo tipo di adozione, detta anche adozione “piena”, ha come presupposti la minore età dell’adottato e lo stato di abbandono; essa mira a far acquisire all’adottato lo status di figlio degli adottanti, allo stesso tempo, fa venir meno ogni rapporto con la famiglia d’origine.
Il minore non deve avere alcun legame di parentela con l’adottante, del quale assumerà il cognome al termine dell’iter di adozione.
“Per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.”
(art. 27, L. ad.).
L’adozione internazionale si distingue dalla prima per il fatto che il minore ha una nazionalità diversa dagli adottanti: gli effetti sono i medesimi, ma si caratterizza per una procedura più articolata e complessa, che implica l’intervento dell’autorità straniera dello stato di cittadinanza del minore.
L’adozione in casi particolari e quella del maggiorenne, infine, si differenziano dalle prime due per un aspetto importante: l’adottato non recide ogni rapporto con la famiglia biologica, poiché il rapporto adottivo si aggiunge a quello di filiazione naturale.
La legge prevede espressamente la possibilità di revoca dell’adozione solo in merito a queste due ultime ipotesi: esaminiamole meglio e vediamo quando si rischia di incorrere in questo provvedimento.
Revoca adozione: guida
Adozione in casi particolari
L’adozione in casi particolari è prevista dagli articoli 44 e seguenti della Legge sull’adozione.
Con questo strumento è possibile adottare il minore anche in assenza dei presupposti previsti dalla legge in caso di adozione legittimante (art. 7, L. ad.).
Come anticipato, normalmente, per procedere all’adozione è necessario che il minore si trovi in stato di abbandono e che non sussistano rapporti di parentela di alcun tipo tra adottanti e adottato.
È altresì necessario che gli adottanti siano uniti in matrimonio da almeno 3 anni senza che sia intervenuta separazione personale, nemmeno di fatto, oppure che abbiano avuto un rapporto stabile a partire dai 3 anni precedenti al matrimonio.
Al contrario, nell’adozione “particolare” tali requisiti non devono necessariamente sussistere.
Secondo l’art. 44, infatti, il minore può essere adottato anche:
- da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
- dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio, anche adottivo, dell’altro coniuge;
- quando il minore sia portatore di handicap e sia orfano di padre e di madre;
- quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
Tale tipo di adozione è consentita anche in presenza di figli e può essere richiesta dal non coniugato.
Qualora l’adottante sia coniugato (e non separato), la richiesta di adozione deve essere fatta da entrambi i coniugi.
Quanto agli effetti di questo tipo di adozione, si è detto come essa non implichi l’interruzione dei rapporti con la famiglia d’origine da parte dell’adottato.
Inoltre, quest’ultimo non diviene parente, a sua volta, dei parenti dell’adottante.
L’adottato, quindi, mantiene diritti e doveri verso la famiglia di origine, pur assumendo il cognome dell’adottante che antepone al proprio.
Per quanto riguarda i diritti successori, mentre l’adottante non matura alcun diritto di successione nei confronti dell’adottato, questi, viceversa, è equiparato ai figli legittimi e, come tale, avrà i medesimi diritti ereditari nei riguardi dell’adottante (ma non anche nei confronti dei suoi parenti).
Inoltre, l’adottato mantiene tutti i diritti di successione verso la propria famiglia d’origine.
Abbiamo detto che questo tipo di adozione può essere soggetto a revoca: vediamo in quali casi.
1) Revoca dell’adozione “particolare”
La revoca dell’adozione “particolare” è prevista dagli articoli 51 e seguenti della Legge sull’adozione.
È disposta con sentenza dal Tribunale e può essere richiesta sia dall’adottante sia dall’adottato, oltre che dal Pubblico ministero al ricorrere di determinate ipotesi.
In particolare, il comma 1 dell’art. 51 dispone che:
“La revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell’adottante, quando l’adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.”
Quindi, le condizioni della domanda di revoca da parte dell’adottante sono:
- l’età superiore agli anni 14 dell’adottato;
- il fatto che quest’ultimo abbia attentato alla vita dell’adottante, del coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti; oppure,
- il fatto che lo stesso abbia commesso verso di loro un delitto punibile con pena detentiva non inferiore a 3 anni.
Secondo il comma 2, se l’adottante muore in conseguenza dell’attentato, la revoca dell’adozione può essere chiesta da coloro che avrebbero dovuto ricevere l’eredità in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti.
In caso di revoca, il Tribunale, sentito il Pubblico ministero e il minore, può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l’amministrazione dei beni nonché segnalare il minore al giudice tutelare affinché venga nominato un tutore.
Quanto alla revoca richiesta nell’interesse dell’adottato, l’art. 52, comma 1 dispone che:
“Quando i fatti previsti nell’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell’adottato o su istanza del pubblico ministero.”
In altri termini, quando l’adottante:
- ha attentato alla vita dell’adottato, del coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti; oppure,
- ha commesso commesso verso di loro un delitto punibile con pena detentiva non inferiore a 3 anni,
l’adottato può domandare la revoca dell’adozione anche grazie all’intervento del Pubblico ministero che presenta, a tal fine, apposita istanza (il minore, infatti, difficilmente potrà prendere in maniera autonoma iniziative di questo tipo).
Anche in questo caso, il Tribunale può adottare i provvedimenti più opportuni nell’interesse del minore, altresì segnalando il minore al giudice tutelare per la nomina di un tutore.
Infine, il Pubblico ministero ha sempre facoltà di promuovere la revoca dell’adozione quando ravvisa una violazione dei doveri incombenti sugli adottanti (art. 53).
Gli effetti dell’adozione vengono meno dal momento in cui passa in giudicato la sentenza di revoca.
In ogni caso, anche se la revoca viene pronunciata dopo la morte dell’adottante per fatti imputabili all’adottato, questi perderà i diritti di successione nei confronti dell’adottante con effetto retroattivo.
Adozione di maggiorenne
L’adozione di maggiorenne conferisce all’adottato lo status di figlio adottivo dell’adottante, che si aggiunge a quello di figlio naturale dei genitori biologici.
Anche in questo caso, i rapporti con la famiglia d’origine non vengono recisi, così come restano in vita i reciprochi diritti e doveri previsti per legge tra genitori e figli.
Questo tipo di adozione, a differenza dei precedenti, è regolato dal Codice civile (art. 291 e ss., c.c.).
In merito alle condizioni per ottenere l’adozione, è necessario che:
- l’adottando abbia compiuto i 18 anni;
- l’adottante abbia compiuto almeno 35 anni;
- l’età dell’adottante superi di almeno 18 anni quella dell’adottando;
- il consenso di adottante e adottando;
- l’assenso dei genitori dell’adottando e del coniuge sia dell’adottante che dell’adottando, se presenti;
- in presenza di figli legittimi o naturali maggiorenni dell’adottante, anche il consenso di questi ultimi.
Sulla domanda di adozione decide il Tribunale con sentenza, verificate le condizioni richieste dalla legge.
Intervenuta la sentenza di adozione, gli effetti per l’adottato sono:
- assunzione del cognome dell’adottante che deve anteporre al proprio;
- permanenza dei diritti e doveri legali verso la sua famiglia di origine;
- acquisizione dei diritti successori nei confronti dell’adottante.
L’adottato non acquista legami di parentela con i parenti dell’adottante, così come l’adottante non diviene parente dei familiari dell’adottato né acquista alcun diritto successorio nei suoi confronti.
1) Revoca dell’adozione di maggiorenne
Anche questo tipo di adozione può essere revocato nei casi previsti dalla legge; in particolare, in caso di indegnità dell’adottato o dell’adottante.
Al riguardo, il comma 1 dell’art. 306, c.c. (“Revoca per indegnità dell’adottato”) così dispone:
“La revoca dell’adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell’adottante, quando l’adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.”
In buona sostanza, anche qui, le condizioni per la revoca su domanda dell’adottante sono:
- che l’adottato abbia attentato alla vita di questi o a quella del suo coniuge, discendente o ascendente; oppure,
- che lo stesso abbia commesso ai danni degli stessi soggetti un delitto punito con pena detentiva non inferiore a 3 anni.
Inoltre, se l’attentato causa la morte dell’adottante, la revoca può essere richiesta da coloro che avrebbero dovuto ricevere l’eredità in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti.
Gli stessi requisiti valgono per la revoca su domanda dell’adottato.
Al riguardo, l’art. 307, c.c. prevede che:
“Quando i fatti previsti dall’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunziata su domanda dell’adottato.”
Gli effetti dell’adozione vengono meno quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
Infine, se la revoca interviene dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, egli e i suoi discendenti sono comunque esclusi dalla successione dell’adottante.
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