Quando parliamo di legge, nell’ambito del diritto, possiamo fare riferimento ad una molteplicità di significati. Infatti, possiamo intendere la legge sia da un punto di vista materiale (atto normativo) che da uno formale (atto giuridico).
Nel senso materiale la legge è quell’atto giuridico che ha come effetto la creazione, la modifica o l’abrogazione di norme generali e astratte di un ordinamento giuridico.
Con legge in senso formale, invece, si intendono quegli atti giuridici adottati dagli enti territoriali ai quali è riconosciuta, dall’ordinamento, autonomia legislativa nel rispetto del principio della separazione dei poteri.
Con il termine legge si può intendere anche la norma giuridica, ovvero l’insieme delle regole che concorrono a disciplinare i diversi ambiti della vita organizzata.
La legge, gerarchicamente parlando, si pone in una posizione più alta nei confronti delle altre fonti del diritto, ad eccezione della Costituzione dello Stato. In alcuni ordinamenti, come quello italiano, si distinguono vari tipi di legge a seconda della loro posizione gerarchica:
- legge ordinaria: subordinata alla costituzione;
- legge costituzionale: ha lo stesso rango della Costituzione e per questo è adottata con una procedura aggravata.
In alcuni ordinamenti, come ad esempio quello spagnolo, c’è la legge organica che nella gerarchia delle fonti del diritto è subordinata alla costituzione e alla legge costituzionale ma ha un rango superiore alla legge ordinaria.
In Italia il potere legislativo spetta a:
- Parlamento (leggi ordinarie);
- Regioni a statuto ordinario (leggi regionali);
- Province autonome di Trento e Bolzano (leggi provinciali).
Per quanto riguarda la legge statale il potere d’iniziativa spetta, negli ambiti determinati dalla Costituzione, a:
- Governo;
- ciascun membro delle Camere;
- al popolo (iniziativa sottoscritta da almeno 50.000 cittadini);
- CNEL
- Consiglio regionale;
- Agli altri organi e soggetti eventualmente individuati con legge costituzionale.
Ogni progetto di legge presentato viene presentato ad una Camera con il testo che viene esaminato, in base a quanto disposto dal regolamento parlamentare, dalla commissione competente. La Camera poi l’approva articolo per articolo con votazione finale; si intende approvato il testo di legge votato favorevolmente dalla maggioranza dei presenti in aula.
A questo punto il testo di legge passa all’altra Camera che a sua volta lo esamina e lo approva; se il testo approvato è stato modificato passa nuovamente all’altra Camera che deve votare nuovamente (“navetta parlamentare”).
Il testo è approvato definitivamente se viene votato, senza alcuna modifica, da entrambe le Camere. Successivamente la legge viene promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.