Atto di precetto, cosa significa e come funziona

Giorgia Dumitrascu

7 Gennaio 2025 - 11:30

Sai cosa comporta ricevere un atto di precetto? Vediamo come funziona, le norme di riferimento e le possibili soluzioni per agire subito.

Atto di precetto, cosa significa e come funziona

Hai ricevuto una comunicazione legale che ti intima di saldare un debito entro pochi giorni? Potrebbe trattarsi di un atto di precetto, uno strumento che riveste un ruolo cruciale nel recupero crediti. Si tratta di un atto formale che obbliga il debitore ad adempiere a quanto dovuto, pena l’avvio dell’esecuzione forzata. Ma cosa significa esattamente? L’atto di precetto è un intimazione ad adempiere che il creditore, munito di un titolo esecutivo, usa per richiedere al debitore di pagare un determinato importo o rispettare un obbligo. Il titolo esecutivo è una prova legale che certifica il diritto del creditore di ottenere quanto gli spetta. Può trattarsi, ad esempio, di una sentenza di un giudice, un decreto ingiuntivo, una cambiale o un assegno.

Se il debitore non adempie entro il termine stabilito dall’atto di precetto, il creditore ha il diritto di procedere con l’esecuzione forzata. Questo procedimento consente di recuperare il credito attraverso misure coercitive, come il pignoramento di beni mobili, immobili o somme depositate su conti bancari. In pratica, l’esecuzione forzata rappresenta l’ultimo strumento a disposizione del creditore per vedere soddisfatto il proprio diritto.

Cosa significa atto di precetto?

L’atto di precetto è l’atto con cui il creditore, sulla base di un titolo esecutivo, intima al debitore di adempiere l’obbligazione dovuta entro un termine di legge, entro un termine non minore di dieci giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. Lo scopo del precetto è quello di preannunciare l’esecuzione forzata.

L’atto di precetto deve essere conforme ai requisiti formali prescritti dalla normativa, pena la sua nullità. Ad esempio, la mancanza dell’indicazione del titolo esecutivo o di altre informazioni obbligatorie potrebbe renderlo inefficace e costituire un motivo di opposizione da parte del debitore.

L’atto di precetto non è di per sé un atto esecutivo, ma è una diffida ad adempiere, un atto preparatorio all’esecuzione. Quindi, si colloca in una fase pre-esecutiva, offrendo al debitore l’opportunità di regolarizzare la propria posizione prima che il creditore ricorra agli strumenti di esecuzione coattiva.

Infine, il precetto non deve essere confuso con altri strumenti giuridici. Ad esempio, non ha la stessa funzione di un semplice sollecito di pagamento: mentre quest’ultimo rappresenta una richiesta informale, il precetto ha un’efficacia vincolante e segue regole specifiche previste dalla legge.

Atto di precetto: la legge di riferimento

L’atto di precetto trova il suo fondamento giuridico principale nell’art. 480 del Codice di Procedura Civile. La norma dispone che il precetto debba essere notificato al debitore e contenere, oltre all’intimazione ad adempiere l’obbligazione, l’indicazione del titolo esecutivo su cui si basa e del termine entro il quale il debitore è tenuto ad adempiere per evitare l’avvio delle procedure esecutive.

L’art. 480 c.p.c. stabilisce inoltre che il precetto debba essere redatto in conformità a specifici requisiti formali, pena la sua nullità. Tra i più rilevanti:

  • la chiara identificazione del titolo esecutivo;
  • l’esatta indicazione delle parti coinvolte, ossia il creditore e il debitore;
  • la somma dovuta, comprensiva di spese e interessi, ove applicabili;
  • l’indicazione dell’avvertimento al debitore sulle conseguenze in caso di mancato adempimento.

Anche altre disposizioni regolano aspetti connessi all’atto di precetto. Ad esempio, gli artt. 137 e ss. c.p.c. disciplinano le modalità di notifica, che deve essere effettuata nel rispetto delle formalità previste per garantire la conoscenza dell’atto da parte del debitore. Inoltre, l’art. 481 c.p.c. prevede la decadenza dell’atto di precetto qualora l’azione esecutiva non venga intrapresa entro 90 giorni dalla sua notifica.

Riforma Cartabia: come cambia l’atto di precetto?

Un elemento importante introdotto dalla recente riforma della giustizia civile, nota come Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), riguarda la possibilità di usare strumenti digitali per la redazione e la notifica degli atti esecutivi. Questo intervento normativo, volto a rendere più efficiente il sistema giudiziario, ha conferito maggiore centralità al Processo Civile Telematico (PCT), includendo anche gli atti di precetto tra quelli notificabili per via telematica tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Il legislatore ha inteso bilanciare il diritto del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio credito con quello del debitore a essere informato e a poter eventualmente opporsi, garantendo così un equilibrio tra le parti in sede esecutiva.

Notifica dell’atto di precetto: come avviene

La notifica dell’atto può avvenire tramite ufficiale giudiziario o PEC, garantendo che il debitore sia informato delle richieste e delle possibili conseguenze. Senza una corretta notifica, l’atto non può produrre effetti giuridici e il creditore non può procedere con l’esecuzione forzata (artt. 137 e ss. c.p.c.).

La notifica è affidata all’ufficiale giudiziario, che può eseguire l’operazione personalmente o avvalersi di strumenti digitali, come previsto dal Processo Civile Telematico (PCT). La legge, infatti, consente di notificare l’atto di precetto anche mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), purché il destinatario disponga di un indirizzo PEC regolarmente registrato in uno degli elenchi pubblici previsti dalla normativa, come il Registro delle Imprese o l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).

Modalità tradizionali di notifica

Quando la notifica avviene in modo tradizionale, l’ufficiale giudiziario:

  • si reca presso il domicilio del debitore indicato nell’atto;
  • consegna una copia autentica dell’atto di precetto al destinatario o, in sua assenza, a una persona autorizzata a riceverlo, come un familiare convivente o un addetto al servizio;
  • redige una relazione di notifica che attesta la consegna dell’atto.

Se il destinatario è irreperibile o rifiuta di ricevere l’atto, l’ufficiale giudiziario può procedere con la notifica per deposito. In questo caso, lascia un avviso presso il domicilio del debitore e deposita l’atto presso la casa comunale o l’ufficio postale competente.

Notifica telematica

La notifica tramite PEC è una modalità sempre più diffusa, soprattutto per i creditori professionisti e per gli avvocati che rappresentano le parti. Il documento notificato deve essere firmato digitalmente e trasmesso in formato PDF, corredato da una relata di notifica redatta secondo i requisiti previsti dalla legge.

La notifica si considera perfezionata:

  • per il mittente, al momento della generazione della ricevuta di accettazione della PEC;
  • per il destinatario, al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna.

Atto di precetto: i tempi previsti prima e dopo la notifica

Non esistono particolari limiti temporali tra la formazione del titolo esecutivo e l’atto di precetto, purché il titolo non sia prescritto o decaduto. Tuttavia, è fondamentale che il titolo esecutivo sia valido e che non abbia perso efficacia per il decorso del tempo.

Infatti, l’efficacia del precetto è limitata nel tempo. In particolare, ai sensi dell’art. 481 c.p.c., l’atto perde validità se il creditore non avvia l’esecuzione forzata entro 90 giorni dalla data della notifica. Questo termine è stato introdotto per evitare che un atto di precetto non seguito da azioni esecutive rimanga indefinitamente pendente, causando incertezza giuridica al debitore.

Se il creditore non rispetta i tempi previsti, sarà necessario procedere con un nuovo atto di precetto, con conseguenti ulteriori costi e ritardi. D’altra parte, il debitore può opporsi alla procedura esecutiva se dimostra che il precetto è decaduto.

Cosa succede dopo la notifica dell’atto di precetto

Dopo la notifica dell’atto di precetto, si apre una fase decisiva che offre al debitore la possibilità di evitare l’esecuzione forzata e al creditore di prepararsi al successivo pignoramento qualora l’adempimento non avvenga. Gli eventi successivi alla notifica sono regolati dalle norme del Codice di Procedura Civile e si svolgono secondo una sequenza prestabilita.

Il termine per l’adempimento

Dalla data di notifica del precetto, il debitore dispone di 10 giorni per adempiere volontariamente all’obbligazione. Durante questo periodo, il debitore può:

  • effettuare il pagamento della somma indicata nell’atto, comprensiva di capitale, interessi e spese;
  • tentare una negoziazione con il creditore per raggiungere un accordo di saldo e stralcio o una rateizzazione;
  • valutare, eventualmente con l’assistenza di un legale, se ci siano i presupposti per proporre un’opposizione.

Mancato pagamento e avvio dell’esecuzione forzata

Se il debitore non adempie entro i 10 giorni, il creditore può procedere con l’esecuzione forzata, che rappresenta il passo successivo per ottenere la soddisfazione del proprio credito.

Le modalità di esecuzione possono variare in base alla natura del credito e alla situazione patrimoniale del debitore:

  • pignoramento mobiliare: beni mobili del debitore possono essere sequestrati e venduti all’asta per soddisfare il credito;
  • pignoramento immobiliare: l’immobile di proprietà del debitore può essere sottoposto a esecuzione forzata e venduto;
  • pignoramento presso terzi: somme o crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi, come stipendi o conti correnti, possono essere bloccati e assegnati al creditore.

Come opporsi a un atto di precetto

Il debitore può impugnare il precetto per vizi formali o motivi sostanziali entro 20 giorni dalla notifica, presentando un’opposizione in tribunale. L’opposizione all’atto di precetto è uno strumento per il debitore che ritenga il precetto illegittimo o infondato. La legge prevede due principali tipologie di opposizione, regolate rispettivamente dagli artt. 615 e 617 c.p.c., a seconda del motivo del ricorso.

Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

L’opposizione all’esecuzione è utilizzata dal debitore per contestare l’esistenza del diritto del creditore a procedere con l’esecuzione forzata. I motivi di opposizione possono includere, ad esempio:

  • insussistenza del credito;
  • estinzione del debito, ad esempio per avvenuto pagamento;
  • inefficacia del titolo esecutivo.

L’opposizione può essere proposta:

  • prima dell’inizio dell’esecuzione forzata, attraverso un atto di citazione da notificare al creditore presso il tribunale competente, di norma quello del luogo di residenza del debitore;
  • dopo l’inizio dell’esecuzione forzata, ma limitatamente ai fatti sopravvenuti alla notifica del precetto.

In questa fase, il giudice può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo o rigettare l’opposizione, autorizzando l’esecuzione a proseguire.

Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

È finalizzata a contestare eventuali vizi di forma o irregolarità nell’atto di precetto o nella sua notifica. Alcuni esempi di motivi di opposizione possono essere:

  • omessa indicazione degli elementi obbligatori previsti dall’art. 480 c.p.c.;
  • errori nella notifica del precetto;
  • mancanza di chiarezza nelle somme richieste.

Come anticipato, tale forma di opposizione deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto, pena la decadenza del diritto. La competenza spetta al giudice del luogo dell’esecuzione, e la procedura si svolge in forma contenziosa.

Procedura e modalità di presentazione

L’opposizione, in entrambe le forme, richiede:

  • la redazione di un atto di citazione o ricorso da parte di un avvocato, in cui sono esposti i motivi dell’opposizione;
  • la notifica dell’atto al creditore;
  • la richiesta al giudice competente di sospendere l’esecuzione, se necessario.
    Il giudice, valutate le ragioni delle parti, può sospendere l’efficacia del precetto e dell’eventuale esecuzione forzata o rigettare l’opposizione, autorizzando il creditore a proseguire.

Esiti dell’opposizione

Gli esiti dell’opposizione possono variare:

  • accoglimento dell’opposizione: annullamento o correzione dell’atto di precetto;
  • rigetto dell’opposizione: il procedimento esecutivo prosegue;
  • sospensione temporanea dell’esecuzione: fino alla definizione del giudizio.

Quanto costa fare un atto di precetto

Il costo per la redazione e la notifica di un atto di precetto varia a seconda di diversi fattori, tra cui il valore del credito da recuperare, le spese vive sostenute e l’onorario richiesto dal legale incaricato. I costi complessivi comprendono sia gli oneri dovuti per l’adempimento delle formalità di legge sia le spese legali, che possono essere recuperate dal debitore in caso di pagamento o esito positivo dell’esecuzione.

Contributo unificato

L’atto di precetto non richiede il pagamento di un contributo unificato, in quanto non è un atto introduttivo di un procedimento giudiziario. Tuttavia, in caso di successiva esecuzione forzata, il creditore dovrà versare il contributo unificato proporzionale al valore del credito, come previsto dal D.P.R. n. 115/2002.

Spese di notifica

La notifica dell’atto di precetto comporta costi legati all’attività dell’ufficiale giudiziario o all’utilizzo di strumenti telematici:

  • notifica tradizionale: l’importo varia in base alla distanza chilometrica tra l’ufficio dell’ufficiale giudiziario e il domicilio del debitore, secondo le tariffe stabilite dalla legge;
  • notifica tramite PEC: è generalmente meno onerosa, poiché non prevede costi per l’attività fisica di consegna.

Compenso professionale dell’avvocato

La redazione dell’atto di precetto è generalmente affidata a un avvocato, il cui compenso è calcolato in base ai parametri forensi previsti dal D.M. n. 55/2014, che distingue le prestazioni in base al valore della controversia. Per un atto di precetto relativo a crediti di modesto valore, il compenso può essere contenuto, mentre per importi più elevati, il costo aumenta proporzionalmente.

Spese accessorie

Ulteriori costi possono includere:

  • spese di copia: per ottenere copie conformi del titolo esecutivo;
  • diritti di segreteria: in caso di utilizzo di servizi degli uffici giudiziari;
  • spese vive: quali bolli o eventuali traduzioni del titolo esecutivo, se redatto in lingua straniera.

Recupero delle spese

Il creditore, una volta notificato l’atto di precetto, può richiedere al debitore il rimborso di tutte le spese sostenute. Tali costi devono essere indicati nell’atto stesso, con una specifica voce relativa al capitale, agli interessi e agli oneri accessori.

Argomenti

# Legge

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