Il pignoramento presso terzi è stato oggetto di notevoli modifiche negli ultimi mesi, ecco tutte le novità introdotte e come funziona il pignoramento presso terzi nel 2025.
Il pignoramento presso terzi è una forma di esecuzione forzata che ha per oggetto i crediti vantati dal debitore principale verso un terzo soggetto. Può avere ad oggetto beni mobili del debitore in possesso di terzi o crediti del debitore nei confronti di terzi. L’obiettivo è tutelare il creditore da eventuali mancati adempimenti del debitore principale.
Generalmente il pignoramento si esegue sui beni nella disponibilità del debitore, ma in limitati casi si può optare per la ricerca di beni presso terzi, si parla in questi casi di pignoramento presso terzi.
La disciplina generale è prevista nel Codice Civile che si occupa di questa specifica procedura negli articoli da 543 a 554.
In quali casi si può effettuare il pignoramento presso terzi? Quali sono gli obblighi delle persone coinvolte, in particolare del terzo in questione? Può fare qualcosa per impedire il pignoramento? Vediamo di seguito come funziona questo tipo di esecuzione forzata, quando può avvenire e quali norme si applicano.
Cos’è pignoramento presso terzi?
Il meccanismo del pignoramento presso terzi permette al creditore di rifarsi non solo sul debitore principale, ma anche sui debitori di questi. L’esempio classico è il pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro, il datore di lavoro in questo caso è debitore delle somme maturate rispetto al debitore principale.
L’altro caso è il pignoramento delle somme in conto corrente, in questo caso la banca, terzo pignorato, è debitore delle somme verso il debitore principale e le somme vengono pignorate per conto di quest’ultimo e in favore del creditore.
Può avvenire in due situazioni: attraverso il pignoramento di beni, oppure di crediti. In entrambi i casi, bisognerà rispettare i limiti imposti dalla legge: non è possibile pignorare i crediti alimentari, i sussidi di maternità, malattia e garanzia, oppure per il sostentamento di persone in situazione di grave difficoltà economica.
Pignoramento presso terzi, come funziona?
La notifica dell’atto di pignoramento, avviene non solo al debitore principale, ma anche a quello che a sua volta ne è debitore (terzo pignorato), e in questi casi si parla di “debitore del debitore".
Nell’atto di pignoramento il terzo è intimato a consegnare il suo debito nei confronti del debitore direttamente al creditore. Come conseguenza il debitore pignorato non potrà più pretendere le somme dovute dal terzo pignorato.
Appare quindi evidente che il procedimento di pignoramento presso il terzo coinvolge 3 soggetti:
- il creditore procedente (colui che quindi richiede il pignoramento);
- il debitore esecutato;
- il terzo pignorato.
La procedura del pignoramento presso terzi è la seguente:
- il creditore notifica l’atto di precetto al debitore;
- dopo il 10° giorno, ed entro il 90°, da questa notifica, può notificare l’atto di pignoramento sia al debitore sia al terzo pignorato;
- il terzo pignorato deve dare comunicazione di tutti i debiti che ha nei confronti del debitore principale, o le somme e i beni che detiene presso di sè;
- in mancanza di una comunicazione, il giudice fissa un’udienza alla quale il terzo pignorato deve comparire per chiarire se è davvero debitore del debitore principale;
- qualora non compaia neppure all’udienza il giudice emette in automatico l’ordine con il quale lo intima al pagamento delle somme pignorate al creditore.
Per essere valido, è necessario che l’atto di pignoramento soddisfi alcuni requisiti specifici. Vediamo di seguito di cosa si tratta.
Occorre prestare attenzione ad alcuni dettagli, infatti nella procedura di intimazione è importante individuare correttamente il foro competente. Per l’esecuzione forzata avente ad oggetto beni mobili è competente il giudice (dunque il Tribunale) del luogo in cui si trovano le cose. In caso di pignoramento dei crediti è, invece, generalmente competente il Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Requisiti atto pignoramento presso terzi
Affinché sia valido, l’atto di pignoramento notificato al terzo e al debitore deve contenere una serie di informazioni fondamentali, ovvero:
- indicazione del credito per il quale si procede (ad esempio un contratto di compravendita di un bene già consegnato e non pagato);
- indicazione del titolo esecutivo in base al quale si procede, ad esempio una sentenza di condanna al pagamento delle somme o un decreto ingiuntivo;
- indicazione delle somme e delle cose dovute;
- intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;
- la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il tribunale competente e l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
- data dell’udienza con citazione del debitore a comparire davanti al giudice.
A seguito della notifica dell’atto di pignoramento, il terzo pignorato deve inviare al creditore procedente una dichiarazione. Questa andrà fatta per mezzo di raccomandata a/r oppure tramite Pec.
Al suo interno bisognerà quindi indicare:
- le somme o i beni del debitore in suo possesso;
- data nella quale deve eseguirne il pagamento o la consegna;
- eventuali sequestri precedentemente eseguiti e cessioni già notificate e accettate.
Novità introdotte nel 2022
Con la legge 206 del 2021 sono stati introdotti, all’interno dell’articolo 543 del Codice civile, due nuovi commi. Il nuovo comma 5 prevede che entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento il creditore debba notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo indicando il numero di ruolo assegnato; inoltre deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso e/o il mancato deposito dell’avviso nel fascicolo rendono il pignoramento inefficace.
Il pignoramento presso terzi può essere effettuato anche verso più terzi soggetti, ad esempio nel caso di un soggetto con due conti corrente, il pignoramento può essere effettuato su entrambi i conti anche se detenuti presso diverse banche.
Con il nuovo comma 6 si prevede che nel caso in cui l’esecuzione sia effettuata nei confronti di più soggetti terzi pignorati, la notifica di tali atti debba essere effettuata nei confronti di tutti i soggetti.
Ricordiamo che il pignoramento presso terzi può essere effettuato anche da autorità per il versamento dei tributi e questi possono accedere facilmente ai dati detenuti dalle banche.
Nel caso di pignoramento presso terzi per il mancato versamento delle imposte, l’iscrizione a ruolo delle somme costituisce titolo esecutivo art. 49 del d.p.r. n. 602 del 1973. L’Agenzia delle Entrate non ha quindi bisogno di un decreto ingiuntivo o di una sentenza per procedere.
Pignoramento presso terzi, novità 2024 nella legge di Bilancio
Le ultime novità introdotte nel pignoramento presso terzi sono inserite nel
comma 100 dell’art. 1 della Legge n. 213/23. La norma prevede che l’agente della riscossione possa avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l’acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l’attività di riscossione. Tale attività deve essere però compatibile con la protezione dei dati personali.
Con tale norma viene modificato il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in particolare nella legge viene inserito l’articolo 75 ter rubricato «Cooperazione applicativa e informatica per l’accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell’azione di recupero coattivo» .
Tale articolo sottolinea che, al fine di assicurare la massima efficienza nell’azione di riscossione attraverso la semplificazione e velocizzazione delle procedure, l’agente di riscossione può utilizzare le attività telematiche previste dal comma 100 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2024.
- Il comma 2 dell’articolo 75 ter sottolinea che è necessario attendere uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze che:
- nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente,
- sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali,
- in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
- stabilisca modalità operative e organizzative per l’esercizio di tale attività.
Ricordiamo che la legge di delega fiscale (legge 111 del 2023) ha comunque posto dei paletti in quanto ha stabilito che l’attività di razionalizzazione, l’informatizzazione e la semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari non può eccedere somme previste in quota capitale, interessi e spese accessorie e le operazioni devono comunque essere effettuate senza ledere le forme di tutela previste per il debitore.
Pignoramento presso terzi nel decreto PNRR
L’articolo 25 del decreto del PNRR prevede, invece, garanzie nei confronti dei creditori.
L’articolo 25 modifica l’articolo 546 del codice di procedura civile e introduce l’articolo 551-bis del codice di procedura civile.
Nel dettaglio il nuovo articolo 546 prevede che: dal giorno in cui è notificato il pignoramento, il terzo assume il ruolo di custode dei beni ed è quindi soggetto agli obblighi previsti per tale figura, cambiano però i limiti, gli stessi sono:
- importo del credito precettato aumentato di 1.000 euro per i crediti fino a 1.100 euro;
- importo del credito precettato aumentato di 1.600 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200 euro ;
- importo del credito precettato aumentato della metà per i crediti superiori a 3.200 euro.
Nella precedente versione dell’articolo 546 del codice di procedura civile il terzo in quanto custode delle somme, doveva bloccare un valore pari alle somme dovute con una maggiorazione pari alla metà del cedito precettato.
L’articolo 551 bis, invece, prevede che, salvo che sia già stata pronunciata l’ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse.
La dichiarazione di interesse serve a conservare l’efficacia del pignoramento e deve essere effettuata nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale. La dichiarazione di interesse deve essere notificata a tutte le parti e al terzo e deve contenere:
- indicazione della data di notifica del pignoramento;
- dichiarazione dell’ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva;
- indicazione del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura, ;
- attestazione che il credito ancora sussiste.
Con le nuove norme viene semplificato anche il procedimento di notifica, infatti, se il terzo debitore è titolare di un indirizzo PEC, la notifica dell’atto di pignoramento avviene con la posta elettronica certificata.
Tutti i crediti sono pignorabili? I limiti 2025
Non tutti i crediti sono pignorabili, in linea generale non possono essere pignorati i beni essenziali per la vita, come pensioni minime, il minimo vitale, assegni di accompagnamento. Non possono, inoltre, essere pignorati assegni alimentari, assegni di maternità, sussidi dovuti per malattia o per sostenere le spese funerarie.
Altri, invece, sono solo parzialmente pignorabili.
Tra queste si ricorda l’obbligo in capo al datore di lavoro che deve versare lo stipendio o altre indennità relative al rapporto lavorativo al debitore. In questo caso il d.l.n. n°83 del 2015 ha stabilito che queste somme, tra le quali sono comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura stabilita dal Presidente del Tribunale o dal giudice autorizzato.
Invece, per quel che riguarda tributi dovuti allo Stato o agli altri enti locali, gli stipendi possono essere pignorati nella misura di un quinto.
Per la pensione o altri assegni di quiescenza è stato stabilito che non può essere pignorato l’ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato del doppio con un limite minimo di 1.000 euro. L’importo eccedente è pignorabile applicando la stessa regola che vale per il salario e per le altre indennità lavorative.
Per il 2025 l’assegno sociale è stato aumentato di pochi euro e corrisponde a 538,68 euro.
Possono essere pignorate le somme in giacenza nei conti corrente o in libretti di risparmio. Nel caso in cui si tratti di conti intestati a più persone, le somme possono essere pignorate limitatamente alla quota di spettanza del debitore principale.
Come difendersi dal pignoramento presso terzi
Ci si può difendere dal pignoramento presso terzi? Sì. Ci sono alcune modalità da utilizzare per poter bloccare il pignoramento presso terzi.
Ci si potrà opporre al pignoramento, oppure muoversi in altri modi, ovvero:
- opposizione del pignoramento presso terzi. In questo caso si hanno a disposizione diverse tipologie di opposizione, da quella degli atti esecutivi, che contesta la regolarità degli atti (articolo 617 Cpc). In questo caso viene fatta dal debitore. Altrimenti il terzo potrà fare opposizione all’esecuzione (articolo 615 Cpc) proponibile nel caso in cui si contesti il debito o si contestino le somme. Come nel caso in cui il debitore principale ritenga di nulla dovere al creditore pignorante;
- un’altra modalità è il pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario. Si dovrà versare a quest’ultimo la somma dovuta al creditore, così da evitare il pignoramento dei beni;
- un’altra opzione è la conversione del debito. In questo caso è prevista la sostituzione del bene vincolato con una somma di denaro;
- infine, un’ultima possibilità è trovare un accordo con i creditori.
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Quanto costa un pignoramento?
Può sembrare strano, ma anche per far valere i propri diritti, quindi per eseguire un pignoramento presso terzi, è necessario sostenere dei costi.
Per l’iscrizione del pignoramento, a cura del creditore, sia presso il debitore che presso terzi il contributo unificato è di 43 euro, a cui si aggiunge il bollo di Euro 27,00 per diritti di notifica se il valore del precetto è inferiore a 2.500 euro. Se il valore è superiore a tale limite, l’ importo il contributo unificato è di 139 euro, più marca di 27 euro.
Anche proporre opposizione al precetto ha un costo. Se viene proposta opposizione al pignoramento ex articolo 615 del Cpc, il contributo unificato è calcolato in base al valore della causa, mentre il bollo per la notifica è sempre 27 euro. Per l’opposizione agli atti dell’esecuzione, ex articolo 617 del codice di procedura civile, il contributo unificato è fisso di 168 euro e marca di 27 euro per diritti forfetizzati per notifica.
Naturalmente devono essere aggiunti i costi relativi alla difesa legale.
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