Cos’è il pignoramento e quando scatta

Luna Luciano

30 Dicembre 2024 - 11:54

Scopriamo il significato di pignoramento, come funziona l’atto di pignoramento e cosa dice la legge in merito, tra casistiche e attuazione.

Cos’è il pignoramento e quando scatta

Dal 2025 scattano delle novità per quanto riguarda il pignoramento, come spiegato nei nostri articoli. Ma cos’è, nello specifico, questa procedura legale?

S tratta, in breve, di un’espropriazione forzata per il recupero di un credito non soluto. Con il pignoramento, quindi, i creditori possono soddisfare un debito non saldato dalla persona morosa attraverso la confisca dei beni.

Sono diversi gli strumenti che si possono adottare per il recupero del debito. L’azione legale che culmina nel pignoramento è considerata un po’ l’estrema ratio.

Stando alla normativa, il pignoramento può essere di 3 tipologie: mobiliare e immobiliare, le quali prevedono la messa all’asta dei beni, e di crediti presso terzi, che prevede la confisca di crediti non ancora in possesso del debitore.

Per tali ragioni, la procedura può avere notevoli impatti sulla vita finanziaria di un individuo e chi è poco esperto di legge potrebbe non conoscerne tutti gli aspetti giuridici e normativi. Scopriamo, quindi, cos’è e come avviene il pignoramento, quali sono i diritti del debitore e come comportarsi per evitarlo.

Cos’è il pignoramento: significato e norma legislativa

Il pignoramento consiste in un’ingiunzione al debitore di non compiere atti che sottraggano alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione: si tratta, in sostanza, della naturale conseguenza di un inadempimento a un’obbligazione.

Obbligazione che può essere di natura civile, come il mancato pagamento di una fattura, penale, come un danno conseguente a un reato, o amministrativa, come l’omesso versamento delle tasse.

L’espropriazione forzata è disciplinata dagli articoli dal 491 al 497 del codice di procedura civile. In particolare, l’articolo 492 prevede che il pignoramento debba essere eseguito dall’ufficiale giudiziario, su richiesta del creditore. Si tratta, quindi di una vera e propria azione esecutiva, che può essere esercitata soltanto quando il debitore, pur avendo avuto diverse occasioni per saldare il debito, non lo ha fatto.

Con l’atto di pignoramento viene imposto, quindi, un vincolo su determinati beni espropriabili dell’insolvente, assoggettando i beni stessi alla successiva vendita tramite asta giudiziaria, che avverrà sotto la supervisione del tribunale in modo da garantirne l’imparzialità.

Ciò vuol dire che il debitore non potrà più disporre dei beni pignorati: non potrà venderli, donarli, utilizzarli, distruggerli o cederli a terzi – azione che giuridicamente costituisce un reato.

Come funziona l’atto di pignoramento

Dopo aver compreso cosa sia, è importante capire come funziona l’atto di pignoramento che ha il compito di creare un vincolo di destinazione sui beni espropriabili.

Innanzitutto, l’atto di pignoramento è una procedura formale e come tale può essere eseguito e notificato solo dall’ufficiale giudiziario, il quale potrà consegnarlo personalmente o tramite servizio postale.

Dopo la riforma Cartabia, l’atto dell’espropriazione forzata è stato particolarmente snellito. A oggi dovrà indicare solamente:

  • il creditore procedente e il debitore esecutato;
  • il titolo esecutivo che legittima l’esproprio e il precetto;
  • i beni pignorabili;
  • l’ingiunzione al debitore di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni pignorati e i frutti di essi.

Nel caso in cui si sia soggetti a pignoramento, è naturale che ci si interroghi su quali beni possono essere aggrediti dal creditore. Ebbene, è importante sapere che esiste un elenco di beni e redditi non pignorabili, ossia quei beni:

  • necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia;
  • destinati a un uso strettamente personale;
  • necessari all’esercizio della professione o dell’attività commerciale del debitore.

In tal modo è possibile tutelare la dignità e diritto alla sopravvivenza del debitore. Ad esempio, in caso di beni immobili il Fisco non può pignorare la casa, se questa è l’unica casa di proprietà del debitore e vi ha fissato la propria residenza. Ancora, in caso di redditi, sia lo stipendio che la pensione sono espropriabili non oltre un quinto.

Le fasi del pignoramento

In linea generale, le fasi della procedura di pignoramento sono tre:

  • i beni sottratti alla libera disponibilità del debitore sono sottoposti al potere dell’ufficio esecutivo;
  • la liquidazione, con i beni trasformati in somma di denaro;
  • la distribuzione della liquidità ricavata ai creditori

Ma come funziona esattamente il procedimento? Si possono individuare diversi passaggi obbligatori, senza i quali l’atto di pignoramento non si considera valido.

Titolo esecutivo e atto di precetto

Il creditore deve innanzitutto possedere un titolo esecutivo, come una sentenza definitiva, un decreto ingiuntivo non opposto o un altro provvedimento giudiziario che ha lo scopo di garantire l’esistenza del credito.

Con il titolo esecutivo, il creditore ha poi l’obbligo di notificare al debitore l’atto di precetto. Quest’ultimo è un avviso formale nel quale si chiede al debitore di saldare l’importo dovuto entro un il termine di 10 giorni.

In questo atto di precetto sono scritte tutte le informazioni relative al credito, al titolo esecutivo e alle conseguenze del mancato pagamento, con notifica di un ufficiale giudiziario.

Redazione atto di pignoramento

Se il debitore non salda quanto dovuto come trascritto nell’atto di precetto, il creditore procede con il pignoramento.

Innanzitutto viene redatto l’atto di pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario. Se l’oggetto sono beni mobili, l’ufficiale giudiziario si reca presso il domicilio o la sede del debitore per elencare e descrivere i beni da pignorare. I beni sono poi venduti all’asta per soddisfare il credito.

Pignoramento immobili

Se si tratta di un pignoramento di beni immobili, in seguito all’iscrizione del pignoramento nei registri immobiliari, il creditore è obbligato al deposito presso il tribunale una copia dell’atto di pignoramento e una nota di iscrizione a ruolo.

Un perito è quindi nominato dal giudice dell’esecuzione e si procede alla stima del valore dell’immmobile. Poi, il giudice dà ordine di vendita all’asta dell’immobile.

Pignoramento conto terzi

In breve, questo pignoramento prevede la notifica del creditoe dell’atto di pignoramento al terzo debitore (ad esempio, il datore di lavoro o la banca) e al debitore.

Vendita beni e liquidazione credito

Un volta che i beni pignorati sono stati venduti, con il ricavato si soddisfa il creditore.

C’è, però, un ordine ben preciso di pagamento: prima si pagano le spese legali e i costi dell’esecuzione, poi si soddisfa il credito del creditore pignorante.

Cosa fare in caso di pignoramento

Per quanto il pignoramento possa sembrare un atto irreparabile, è bene sapere che non è così. La legge riconosce al debitore dei diritti. Per prima cosa è importante conservare l’atto di espropriazione forzata - fondamentale per qualsiasi azione legale si voglia intraprendere - e rivolgersi immediatamente a un avvocato, il quale potrà valutare la legittimità della procedura o meno e proporre diverse azioni legali (anche a seconda della tipologia di sequestro). In generale il debitore può:

  • opporsi agli atti dell’esecuzione, facendo valere tutti i vizi di procedura, presentando ricorso al giudice - ad esempio nel caso in cui non sia mai stata recapitata la notifica. L’opposizione può essere fatta valere entro 20 giorni dalla ricevuta dell’atto viziato;
  • opporsi all’esecuzione, presentando ricorso in caso di vizi di sostanza, mettendo in discussione il diritto del creditore - ad esempio se il debito è stato già pagato o annullato da una sentenza, oppure se vi sia un errore nella somma da rendere al creditore. La procedura può essere presentata in ogni momento in tribunale, dinanzi al giudice dell’esecuzione.
  • patteggiare con il creditore. Prima dell’avvio della procedura di esecuzione, il debitore può provare a patteggiare con il creditore, trovando un accordo, diminuendo oppure rateizzando la somma dovuta, evitando in questo modo la completa espropriazione dei beni;
  • ridurre il pignoramento. È diritto del debitore chiedere al giudice di ridurre il pagamento se il valore dei beni pignorati è superiore al debito. Il giudice dovrà quindi valutare se l’esproprio è sproporzionato rispetto al debito, riducendo la somma da pagare. L’ordinanza del giudice di accoglimento o rigetto rimane impugnabile da entrambe le parti in causa;
  • convertire il pignoramento, sostituendo i beni pignorati con una somma di denaro corrispondente al valore dei beni pignorati. Per poterlo fare bisogna presentare un’istanza al tribunale e versare una somma pari almeno a un quinto del credito, impegnandosi a restituire poi l’intera somma entro 15 giorni dalla deposizione dell’istanza. Anche in questo caso la decisione del tribunale è impugnabile.
  • evitare il pignoramento versando la somma dovuta al creditore, spese comprese, nelle mani dell’ufficiale giudiziario, che provvederà a consegnarla al creditore.

Differenza tra pignoramento e precetto

Affinché il pignoramento sia legittimo è necessario che sia preceduto dal precetto, ragione per cui è bene non confondere questi due atti, entrambi usati dal creditore per ottenere il pagamento del proprio credito.

Il precetto è una procedura pre-esecutiva, indispensabile per la successiva espropriazione forzata, con il quale il creditore già munito di titolo esecutivo - ossia una sentenza, un mutuo stipulato davanti a un notaio - avverte il debitore che, se il debito non sarà saldato entro 10 giorni, sarà avviata la procedura di sequestro.

Il pignoramento, invece, come spiegato, è un atto esecutivo con cui il creditore, dopo aver atteso tra un minimo di 10 giorni a un massimo di 90 giorni dalla notifica di precetto, procede all’espropriazione dei beni.

Iscriviti a Money.it