Registrare una telefonata legalmente: requisiti e pubblicazione

Ilena D’Errico

8 Febbraio 2025 - 23:11

Registrare telefonate può essere fondamentale per provare il contenuto di una conversazione. Ecco come farlo legalmente e quando è ammessa la diffusione.

Registrare una telefonata legalmente: requisiti e pubblicazione

Registrare una telefonata sembra spesso una soluzione pratica ed efficiente per provare una determinata conversazione. Che si tratti dell’ex coniuge, del datore di lavoro, di un personaggio intervistato, la chiamata è un utile scudo contro bugie e ritrattazioni. Ogni cittadino può legittimamente difendere i propri diritti e interessi, ma nel farlo non deve superare i limiti previsti dalla legge e soprattutto non causare ingiustamente danni alle altre persone. Anche nel registrare le chiamate bisogna avere quindi degli accorgimenti fondamentali, in particolar modo riguardo al seguente utilizzo del contenuto. Vediamo dunque come registrare legalmente una telefonata e cosa si rischia in caso di diffusione.

È legale registrare una telefonata?

Come raramente accade, in questo caso la risposta più ovvia è anche quella corretta: è legale registrare una telefonata e tutte le applicazioni create per questo scopo (così come le funzioni integrate in alcuni smartphone) non spingono a commettere alcun reato. Come ribadito anche dalla Corte di Cassazione, infatti, chi partecipa a una chiamata telefonica si espone naturalmente al rischio di essere ascoltato da altri o registrato.

C’è un’unica condizione affinché la registrazione sia lecita: chi la registra deve cioè essere parte della chiamata come interlocutore o comunque come persona autorizzata dagli interessati ad ascoltare la conversazione.

Quando non si può registrare una telefonata

Registrare le telefonate è lecito soltanto per chi vi prende parte, anche solo come ascoltatore con il consenso degli interlocutori. Di conseguenza, non si può registrare una chiamata telefonica:

  • tra due persone che non sanno di essere ascoltate (ad esempio con spie o software appositi);
  • ascoltata tramite un soggetto terzo autorizzato all’ascolto.

Cerchiamo di chiarire maggiormente con qualche esempio pratico.

  • Tizio sta parlando al telefono con Caio e quindi può registrare la telefonata (indipendentemente dal luogo in cui si trovano).
  • Tizio e Caio stanno parlando a telefono, senza sapere di essere intercettati da Sempronio: quest’ultimo non può ascoltare né tantomeno registrare la chiamata.
  • Tizio e Caio parlano a telefono e sono consapevoli di essere ascoltati da Sempronio (magari in vivavoce per dargli delle informazioni). Sempronio può registrare la telefonata, ma non può farla sentire a un’ulteriore persona affinchè la registri.

In altre parole, registrare una telefonata è legale se gli interlocutori sono consapevoli della presenza del soggetto che registra (presenza che ovviamente può essere anche solo virtuale o telefonica).

C’è però un’eccezione alla regola, necessaria a tutelare interessi prioritari tra cui il rapporto di fiducia in ambito lavorativo. Nel dettaglio, non è possibile registrare una telefonata che avviene con i colleghi o il datore di lavoro, a meno che sia necessario per difendersi da una sanzione disciplinare illegittima (come un’accusa di licenziamento con fini di ricatto).

Posso registrare una videochiamata?

Molti pensano che le videochiamate seguano regole speciali, quantomeno differenti dalle semplici chiamate che contengono esclusivamente contenuti audio. In realtà, anche le videochiamate assolvono alla funzione di corrispondenza e possono essere registrate da chi è autorizzato a parteciparvi, sebbene mostrino l’immagine degli interlocutori.

Posso diffondere la registrazione di una telefonata?

L’apparente libertà nella registrazione di chiamate e videochiamate assolve in realtà a un principio puramente logico: chi vi partecipa ha già accesso al contenuto in questione, pertanto non avrebbe senso impedirgli di conservarlo e magari ascoltarlo in un secondo momento.

Questo però non significa che si possano diffondere deliberatamente le registrazioni. La registrazione di una telefonata può essere fatta sentire al giudice (in sede processuale) o alle autorità (in sede di denuncia) per tutelare i propri diritti (incluso quello di discolparsi da accuse ingiuste) oppure diffuse con il consenso di tutti i partecipanti.

Il diritto di cronaca e la divulgazione delle registrazioni

Il nostro ordinamento, con grande spirito democratico, riconosce una certa limitazione del diritto alla riservatezza, che risiede nel diritto di cronaca. Quando la notizia è di interesse pubblico è infatti ammessa la diffusione di alcuni contenuti, purché in modo pertinente e con un linguaggio consono. Per l’esercizio del diritto di cronaca non serve essere giornalisti, ma è fondamentale non agire per rappresaglie personali, appunto per un fine di informazione pubblica e con trasparenza. La registrazione di una chiamata molto difficilmente è coperta dal diritto di cronaca, a meno che siano oscurati i dati personali degli interlocutori che rimangono anonimi (ad esempio per le testimonianze). Non ci si può quindi appellare al diritto di cronaca per pubblicare la conversazione, salvo casi particolari, a meno che si abbia il consenso - anche implicito - degli interessati.

Cosa si rischia?

Chi registra la chiamata senza essere autorizzato può essere querelato dagli interessati per il reato di interferenze illecite nella vita privata, punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni a meno che non si riceva l’assoluzione per la tenuità del fatto. L’azione diventa più rischiosa - e severamente punita - quando ripetuta, frequente, strumento per compiere reati (come lo stalking) o effettuata a propria volta attraverso reati (come l’accesso abusivo a sistema informatico).

Per quanto riguarda le chiamate di lavoro, invece, si rischiano provvedimenti disciplinari di vario a tipo a seconda della gravità della violazione e della sua frequenza. La diffusione dei contenuti registrati, infine, può dar luogo al reato di diffamazione oppure violazione della privacy a seconda delle conseguenze del gesto. La vittima potrebbe anche avere diritto al risarcimento per i danni patiti a causa di questo illecito.

La pubblicazione della registrazione o la sua diffusione senza il consenso degli interessati può invece integrare il reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente all’articolo 617-septies del Codice penale, ma solo quando c’è il fine di danneggiare gli interessati. Il reato è punito con la reclusione fino a 4 anni. Ci sono inoltre gli illeciti correlati alla violazione della privacy.

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