Assegno di inclusione, ecco cosa rischi se non hai concluso gli studi

Simone Micocci

21 Marzo 2024 - 11:30

Assegno di inclusione anche a chi non ha finito gli studi, ma con l’obbligo di ritornare tra i banchi di scuola.

Assegno di inclusione, ecco cosa rischi se non hai concluso gli studi

L’Assegno di inclusione, la misura di sostegno che ha sostituito il Reddito di cittadinanza, spetta anche nel caso in cui nel nucleo familiare ci siano persone maggiorenni che non hanno completato gli studi.

Tuttavia, questi devono sapere che la percezione dell’Assegno di inclusione è condizionata all’impegno di riprendere gli studi, pena la decadenza della misura.

Per quei beneficiari che non hanno completato la scuola dell’obbligo, quindi, è previsto un diverso percorso di politica attiva, in quanto alle singole attività di orientamento e ricerca attiva di un lavoro indicate nel Patto di servizio si aggiunge l’iscrizione a scuola, e la regolare frequenza delle lezioni, per assolvere all’obbligo di istruzione.

A tal proposito, vediamo quali sono le regole che devono seguire i maggiorenni (ma non tutti) che non hanno completato la scuola dell’obbligo e cosa rischia chi non lo fa.

L’obbligo di istruzione in Italia

Come si può leggere sul sito del ministero dell’Istruzione e del merito, l’istruzione obbligatoria in Italia ha durata 10 anni, dai 6 ai 16 anni di età: sono compresi gli 8 anni del primo ciclo di istruzione e i primi 2 anni del secondo ciclo, come definito ai sensi della legge n. 296 del 2006.

Ma non basta, per tutti i giovani si applica un diritto, e dovere, di istruzione e formazione per almeno 12 anni, o comunque fino al conseguimento di una qualifica professionale triennale, entro il compimento dei 18 anni di età (legge n. 53 del 2003).

Cosa rischia chi non ha assolto all’obbligo di istruzione e prende l’Assegno di inclusione

Come anticipato, non c’è alcuna preclusione alla richiesta di Assegno di inclusione per coloro che non hanno assolto all’obbligo di istruzione. Laddove vengano soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti dalla misura, infatti, la domanda verrà comunque accolta ma con l’obbligo di recuperare al più presto e conseguire il titolo di studio.

Quest’obbligo, però, non vale per tutti ma solo per i beneficiari dell’Assegno di inclusione appartenenti alla fascia di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Laddove questi non abbiano adempiuto all’obbligo di istruzione sarà compito dei servizi sociali inserire nell’apposito Patto di inclusione l’impegno all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento.

In caso contrario, quindi sia qualora il componente maggiorenne si rifiuti di impegnarsi che laddove non dovesse effettivamente frequentare le lezioni, l’Assegno di inclusione decade per tutta la famiglia.

Quando non si può neppure fare domanda

C’è un solo caso in cui il mancato assolvimento dell’obbligo di istruzione preclude l’accesso all’Assegno di inclusione. Come specificato dalla normativa, infatti, non ha diritto al sostegno il nucleo familiare in cui sono presenti componenti minorenni per i quali non risulti documentato l’adempimento dell’obbligo di istruzione.

Supporto per la formazione e il lavoro e obbligo di istruzione

Lo stesso vale nel caso in cui si faccia richiesta per il Supporto per la formazione e il lavoro, il contributo di 350 euro al mese (per un massimo di 12 mensilità) spettante ai cosiddetti occupabili, ossia a chi non prende l’Assegno di inclusione o comunque non è considerato nella scala di equivalenza.

Anche per il Sfl i componenti di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non hanno assolto all’obbligo di istruzione devono iscriversi ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali a colmare la carenza formativa. Chi non lo fa non ha diritto al bonus che decorre dall’inizio del percorso formativo e spetta per massimo 1 anno.

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