Bonus facciate per le zone A e B: i chiarimenti del Mibact

Rosaria Imparato

21 Febbraio 2020 - 11:19

Bonus facciate, le zone A e B sono le uniche ammesse al rimborso, ma questa denominazione non si usa più. Con la lettera del Mibact del 19 febbraio arrivano i chiarimenti sulle zone equipollenti e su quando si deve chiedere la certificazione urbanistica.

Bonus facciate per le zone A e B: i chiarimenti del Mibact

Bonus facciate 2020, con una lettera del Mibact arrivano i chiarimenti sulle zone A e B, cioè quelle ammesse al rimborso.

Il bonus per il rifacimento o il restauro delle facciate esterne degli edifici è una delle novità assolute della Legge di Bilancio, e consiste nella possibilità di detrarre il 90% delle spese sostenute per i suddetti lavori.

C’è però un limite che riguarda le zone ammesse al rimborso: solo gli edifici che si trovano nelle zone A e B possono usufruire del bonus facciate.

A individuare tali zone è stato un decreto ministeriale emanato nel 1968, cioè due anni prima dell’istituzione delle Regioni e della successiva acquisizione da parte loro dei margini di autonomia in materia di regolamentazione urbanistica ed edilizia.

Anche la guida ufficiale del bonus facciate dell’Agenzia delle Entrate fa riferimento al decreto ministeriale n.1444 del 1968 per l’individuazione delle zone ammesse alla detrazione.

Finalmente, con la lettera inviata dal Mibact del Capo di gabinetto Lorenzo Casini inviata a una serie di sindaci piemontesi, arrivano dei chiarimenti e delle indicazioni da seguire sia per le amministrazioni locali sia per i contribuenti che vogliono usufruire del bonus facciate.

Bonus facciate per le zone A e B: i chiarimenti del Mibact

La questione delle zone ammesse al rimborso del bonus facciate 2020 è uno dei dilemmi che riguardano la novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2020.

Il testo della manovra, infatti, per individuare le zone ammesse al rimborso fa riferimento al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici numero 1444 del 2 aprile 1968.

Tale decreto definisce le zone A come agglomerati urbani con caratteristiche storiche, artistiche o di particolare pregio ambientale, e le zone B sono dette “di completamento”, cioè comprendono le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone di tipo A.

Qual è il problema che riguarda le zone? La questione si pone perché il decreto ministeriale in esame è stato emanato prima dell’istituzione delle Regioni (che risale al 1970), e quindi all’acquisizione da parte loro dell’autonomia in materia di regolamentazione urbanistica ed edilizia.

Nel concreto l’individuazione delle zone non è così semplice, visto che nei Piani di Governo per il territorio non vengono più usate le denominazioni A e B.

A fare chiarezza nella giungla delle zone ci ha pensato la lettera che il Capo di gabinetto del Mibact, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha inviato a una serie di sindaci piemontesi, al Consiglio dei Ministri e all’Agenzia delle Entrate il 19 febbraio.

Nella lettera, il Mibact ha spiegato che il dm 1444/1968 “identifica zone omogenee al fine di stabilire le dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia, le altezze e le distanze tra gli edifici”, ma non obbliga i Comuni ad applicare meccanicamente la suddivisione in zone e la conseguente denominazione.

Per poter ottenere il bonus facciate, quindi, basta che

“gli edifici si trovino in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle A o B descritte dal Dm 1444/68.”

Lettera Mibact del 19/2/20
Richiesta di chiarimenti in merito all’applicazione del c.d. "bonus facciate

Bonus facciate per le zone A e B, quando richiedere la certificazione urbanistica

La lettera del Mibact continua i propri chiarimenti spiegando che per la maggior parte dei casi non sarà necessario rivolgersi al Comune per sapere in quale zona si trova l’immobile, poiché il cittadino può ricavare le informazioni necessarie anche dagli strumenti urbanistici ed edilizi comunali.

In merito alla certificazione urbanistica a cui la circolare AdE n. 2/E del 14 febbraio, così come la guida del bonus facciate, fa riferimento, per il Mibact va richiesta solo in casi limitati, ovvero quelle situazioni in cui:

“in cui un Comune mai ha adottato un qualsiasi atto che abbia implicato l’applicazione del Dm 1444/68 nel proprio territorio. In tutte le altre ipotesi, infatti, la stessa guida non richiede specifici adempimenti e la ubicazione dell’immobile in area A o B, o equipollente in base agli strumenti urbanistici ed edilizi del Comune, può facilmente essere accertata dai soggetti interessati.”

I Comuni interessati dovranno fare una ricognizione del proprio territorio, individuare le equipollenze tra le zone ed eventualmente rilasciare la certificazione urbanistica indicata dall’Agenzia delle Entrate, su richiesta dei cittadini e dei condomìni.

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