A che età i figli possono andare a scuola da soli?

Ilena D’Errico

11 Settembre 2024 - 19:11

Ecco a che età i figli possono andare a scuola da soli secondo la legge e come capire quando è il momento.

A che età i figli possono andare a scuola da soli?

Le scuole sono iniziate quasi in tutta Italia e anche dove non sono ancora aperte gli studenti sono prossimi al rientro tra i banchi. L’anno scolastico comincia anche per i genitori, che devono districarsi tra i mille impegni quotidiani per accompagnare i figli a scuola e andarli a riprendere, senza contare assemblee, colloqui, preparazione del materiale scolastico e così via.

Per chi ha figli non troppo piccoli ecco sorgere un dubbio: posso mandarlo a scuola da solo? Se la scuola è molto vicina a casa questa potrebbe essere una soluzione pratica per far combaciare le varie incombenze con gli orari scolastici, ma bisogna sempre garantire ai propri figli delle condizioni di sicurezza, tenendo conto di tutte le circostanze del caso.

Tendenzialmente i genitori non hanno problemi nella valutazione, ma è altrettanto importante accertarsi di non incorrere in conseguenze legali. La responsabilità genitoriale implica doveri molto precisi sulla tutela dei minori, che spesso prescindono persino dal campo di discrezione dei genitori stessi (o tutori che siano); ma anche la responsabilità dell’istituto scolastico non è cosa leggera. Vediamo cosa c’è da sapere e da che età i figli possono andare a scuola da soli.

A che età i figli possono andare a scuola da soli

Pensando all’età in cui i figli possono andare a scuola da soli a molti genitori viene subito in mente il limite dei 14 anni, peraltro non del tutto erroneamente. Fino a non molti anni fa, infatti, la legge vietava ai minori di questa età di andare e tornare da scuola senza l’accompagnamento di un adulto. Questa regola è mutata nel 2018, da quando anche a studenti ancor più giovani è permesso compiere il tragitto in autonomia, a condizione che siano autorizzati dai genitori.

Ciò non significa che i bambini possano uscire da soli a qualsiasi età soltanto perché i genitori lo permettono, anzi, potrebbero esserci risvolti molto gravi. Bisogna sapere che il nostro ordinamento penale prevede il reato di abbandono di minore, il quale si configura per l’appunto quando il minore di 14 anni viene lasciato da solo dalla persona che dovrebbe averne cura o custodia.

Il reato, punito dall’articolo 591 del Codice penale con la reclusione da 6 mesi a 5 anni salvo aggravanti, si configura soltanto quando il minore è esposto a un pericolo, anche soltanto ipotetico. Si parla, dunque, di condizione di abbandono. I genitori sono quindi chiamati a considerare tutti gli elementi del caso per capire se i figli possono andare a scuola da soli in sicurezza.

Rilevano tutte le circostanze esterne e ambientali, come per esempio la distanza da percorrere, la presenza di punti di riferimento nel tragitto, l’orario, ma anche le caratteristiche soggettive del minore: la maturità, la capacità di discernimento, la prontezza nella gestione di pericoli o imprevisti (anche semplicemente sapendo chiedere aiuto efficacemente).

L’età non è quindi l’unico parametro da considerare, sebbene spesso sia correlato in modo stringente a tutti gli altri. Al di là delle qualità personali di ogni bambino, ci sono caratteristiche necessariamente dipendenti dall’età, perché limite alle capacità fisiche, mentali e anche emotive dello stesso. Indubbiamente, il piccolo studente deve avere senso dell’orientamento, ricordare l’itinerario, attraversare la strada riconoscendo i semafori e le strisce pedonali, non essere intimorito dalla situazione e così via.

Una valutazione che dovrebbe diventare via via più positiva all’avvicinarsi dei 14 anni, ma che richiede la massima attenzione, perché qualsiasi dubbio sulla sicurezza può integrare la condotta penalmente rilevante.

Ricapitolando, i figli possono andare a scuola da soli se hanno almeno 14 anni. Al di sotto di questa età tutto dipende dalle capacità del minore e dalle altre circostanze rilevanti. L’istituto scolastico potrebbe in ogni caso porre dei limiti più precisi fino al raggiungimento di questa età, pretendendo la presenza di un genitore o di una persona autorizzata tanto all’entrata quanto all’uscita.

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