Congedo straordinario, in quali casi spetta ai figli di genitori con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992? Facciamo chiarezza.
Del congedo straordinario riconosciuto ai sensi dell’articolo 42 del decreto n. 151 del 2001 ai lavoratori dipendenti che assistono familiari con disabilità grave ne possono godere anche i figli, ma solo quando soddisfano determinate condizioni.
Non è detto, infatti, che quei lavoratori che già godono dei permessi mensili (o giornalieri a seconda della modalità di fruizione) riconosciuti dalla legge n. 104/1992 possano automaticamente richiedere anche il congedo retribuito per un massimo di 2 anni.
Tra i due strumenti, infatti, ci sono delle differenze nei requisiti che precludono alla maggior parte dei parenti, figli compresi, della persona con grave disabilità di beneficiare del congedo straordinario.
Vediamo quindi quali sono le condizioni che un figlio o una figlia devono soddisfare per poter avanzare richiesta del congedo straordinario per il genitore con grave disabilità, nonché quali sono le differenze rispetto ai permessi riconosciuti dalla legge 104.
Cos’è il congedo straordinario legge 104
Come anticipato, il congedo straordinario è il periodo di assenza dal lavoro retribuito che spetta ai lavoratori dipendenti che assistono un familiare con disabilità grave (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992).
È l’articolo 42 del decreto n. 151 del 2001 a riconoscere una tale possibilità, stabilendo però un limite di 2 anni da calcolare per tutto l’arco della vita e per tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave.
Ciò significa che:
- il limite è di 2 anni anche quando si assiste più di una persona con disabilità;
- per ogni persona con disabilità spettano al massimo 2 anni di congedo, da dividere tra tutti i familiari aventi diritto.
Consideriamo ad esempio che Tizio, disabile grave, abbia come figli Caio e Sempronio. Entrambi - se ne soddisfano le condizioni - possono godere del congedo straordinario, a patto che la somma tra i due periodi non superi i 2 anni. Tanto Caio che Sempronio poi potranno godere del periodo residuo per assistere un altro familiare con grave disabilità (sempre nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa).
Durante il periodo di assenza - che può essere anche non continuativa - il lavoratore percepisce un’indennità pari alla retribuzione ricevuta nell’ultimo mese di lavoro che precede l’inizio del congedo, considerando tanto le voci fisse quanto quelle continuative. Il tutto però entro un limite che nel 2024 ammonta a 56.586 euro.
È bene sottolineare poi che durante il congedo straordinario non maturano ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto (Tfr). Sono però validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
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Quando ne possono godere i figli e differenza con i permessi legge 104
Oltre al congedo straordinario, per i familiari di disabili in situazione di gravità spettano anche i cosiddetti permessi legge 104, dei quali se ne può fruire secondo diverse modalità:
- beneficiando di 3 giorni di permesso ogni mese, fruibili anche a ore;
- in alternativa di permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro, pari a 2 ore al giorno per chi lavora almeno 6 ore, oppure 1 ora in caso di part-time con meno ore.
Il diritto ai permessi spetta, oltre che al disabile stesso, anche ai genitori, al coniuge, alla parte di unione civile, al convivente di fatto, come pure ai parenti o affini entro il terzo grado (non inclusi). E in alcune circostanze il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado,
Per godere dei permessi 104 per i genitori disabili, quindi, non ci sono dei requisiti particolarmente restrittivi, fermo restando ovviamente che nelle giornate di assenza bisogna dedicarsi all’assistenza effettiva della persona, in quanto questi rientrano nel novero dei parenti “entro il terzo grado”.
Non è altrettanto semplice, però, godere dei 2 anni di congedo straordinario per lo stesso genitore. In tal caso, infatti, non è sufficiente il grado di parentela in quanto vanno soddisfatte altre due importanti condizioni:
- essere conviventi con la persona con disabilità;
- né il coniuge convivente del genitore, né tantomeno i genitori dello stesso (i vostri nonni quindi) devono essere nella condizione di potersi dedicare dell’assistenza. Tale condizione viene soddisfatta quando tanto il coniuge quanto i genitori della persona disabile siano mancanti, deceduti o a loro volta affetti da patologie invalidanti.
Quando viene a mancare anche una sola delle suddette condizioni, quindi, il diritto al congedo straordinario è precluso ai figli i quali comunque possono continuare a godere dei relativi permessi.
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