Dopo quanto tempo è reato di stalking?

Ilena D’Errico

14 Ottobre 2024 - 00:21

Ecco dopo quanti episodi e dopo quanto tempo si configura il reato di stalking secondo la giurisprudenza italiana.

Dopo quanto tempo è reato di stalking?

Lo stalking è un reato quando ricorrono i presupposti indicati dall’articolo 612 bis del Codice penale, dedicato per l’appunto agli atti persecutori. Come si evince anche dalla denominazione, la fattispecie viene integrata da molestie o minacce reiterate, che generano ansia, paura e timori. Per poter parlare di reato di stalking devono quindi ricorrere tutti questi elementi, che naturalmente devono essere comprovati.

La definizione di minacce e molestie non genera troppi dubbi, né lascia spazio a interpretazioni. Come peraltro lo stato di ansia, che è peculiare più che altro per quanto concerne la prova. Il reiterarsi delle condotte, requisito portante del reato (in assenza del quale non può ovviamente esserci la persecuzione) è invece l’elemento che più genera perplessità.

Fino a che punto può ripetersi un comportamento senza essere considerato reato? Entro che limiti di tempo la ripetizione di minacce o molestie è valutabile ai fini della reiterazione? Non è certo semplice rispondere a questi quesiti, ma è possibile farsi un’idea generica della questione affidandosi alle pronunce della giurisprudenza sull’argomento. Ecco dopo quanto è stalking.

Dopo quante volte è reato di stalking?

Si precisa fin dall’inizio che non è possibile stabilire in modo generico e universalmente valido i parametri specifici del reato di stalking, dovendosi affidare ai criteri stabiliti dalla legge e all’analisi caso per caso spettante ai giudici. Analizzare alcune sentenze, tuttavia, può essere utile a capire quale metodo viene applicato per l’interpretazione della situazione e il corretto inquadramento della fattispecie di reato.

In merito al reiterarsi delle condotte, è bene specificare che sono sufficienti anche soltanto due episodi per il verificarsi del reato di stalking. Ciò non significa che in presenza di una doppia molestia o minaccia sia sempre integrato il reato, bensì che sono potenzialmente sufficienti anche solo due azioni, contrariamente a quanto pensano in molti.

La giurisprudenza è concorde su ciò, come dimostrato dalla sentenza n. 35235/2024 della Corte di Cassazione, secondo la quale due minacce possono integrare il reato di atti persecutori. Interpretazioni analoghe sono condivise anche dai giudici di primo e secondo grado delle città italiane, tanto in riferimento alle molestie quanto alle minacce.

Dopo quanto tempo è stalking

L’arco di tempo in cui si sviluppano gli episodi potenzialmente persecutori può essere rilevante in una causa, soprattutto per valutare l’impatto delle condotte sulla presunta vittima. Tendenzialmente, tanto più l’arco di tempo è maggiore e le condotte sono quindi molto distanziate, quanto più è meno presumibile il generarsi ansie e timori.

Questo soltanto quando la quantità di episodi è davvero limitata, a patto che ci siano altri elementi dubbi circa l’attendibilità della presunta vittima del reato. Non si tratta di un parametro fisso che impedisce la tutela in modo generico, ma soltanto uno dei criteri che può aiutare i giudici nella valutazione dei fatti. Facendo un esempio volutamente iperbolico, due molestie avvenute a distanza di 10 anni sono inverosimilmente degli atti persecutori, essendo oltremodo complicato (per non dire impossibile) l’instaurarsi di ansia e paura.

Al contrario, si ha reato di stalking quando le condotte persecutorie si prolungano per un arco di tempo esteso, non a distanze esagerate l’una dall’altra bensì in modo costante. In tal proposito, la giurisprudenza maggioritaria ammette sia gli episodi continui che quelli intermittenti, valutando invece il cumulo delle condotte e gli effetti sulla presunta vittima.

È infatti fondamentale sottolineare che l’elemento più importante riguarda comunque lo stato psicologico della vittima, come più volte stabilito dai giudici. Il Codice penale non fa riferimento all’estensione temporale né al numero degli episodi di minaccia o molestia, limitandosi alla reiterazione. Ecco perché è corretto affermare che bastano soltanto due episodi per il reato di stalking.

Come già richiamato, ciò non vuol dire che ci sia sempre il reato di atti persecutori. Come prima cosa è necessario che le condotte rispondano alla definizione di minaccia o molestia, ma anche che il benessere della vittima ne risulti alterato. Tra le varie massime sull’argomento, la sentenza n. 25026/2020 della Corte di Cassazione, secondo cui l’impatto psicologico è il criterio decisivo, tanto che gli Ermellini ammettono anche il ripetersi degli episodi in breve tempo.

Soltanto in situazione di dubbio circa l’impatto sullo stato psicologico e sulla quotidianità della vittima è necessario affidarsi anche a criteri ulteriori, come per l’appunto quello temporale.

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