Passaporto genitori separati, le regole per chi ha figli minori

Ilena D’Errico

13 Luglio 2024 - 23:02

Per i genitori separati con figli minori organizzare un viaggio all’estero potrebbe rivelarsi più complicato del previsto. Ecco le regole da seguire per il rilascio del passaporto.

Passaporto genitori separati, le regole per chi ha figli minori

La separazione dei genitori quando i figli sono minori richiede una gestione molto attenta per garantire alla prole i propri diritti, soprattutto la cosiddetta bigenitorialità. Il rilascio del passaporto o della carta d’identità valida per l’espatrio è una procedura apparentemente innocua capace però di turbare profondamente l’equilibrio familiare, sia quando sono i minori a mettersi in viaggio che nell’ipotesi in cui sia uno dei genitori a viaggiare.

Quasi tutti sanno che le scelte più importanti per la vita dei figli minori devono essere prese in comune accordo tra i genitori, salvo casi particolari di affidamento esclusivo o super esclusivo, e viaggiare all’estero rientra certamente in questa casistica. Ciò che la maggior parte delle persone sembra ignorare, invece, è che anche i genitori dei minori sono in una certa misura limitati.

In determinate situazioni trasferirsi all’estero, anche con l’inganno, potrebbe permettere al genitore separato di sottrarsi ai suoi doveri genitoriali, a danno dell’altro genitore ma soprattutto dei figli. Questi ultimi, infatti, hanno diritto a essere educati, mantenuti e supportati da entrambi i genitori. Vediamo quindi quali sono le regole per il rilascio del passaporto.

Genitori separati, le regole per il passaporto dei figli minori

Per il rilascio della carta d’identità valida per l’espatrio o del passaporto in favore dei figli minorenni è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, non importa se divorziati o separati, o in loro assenza di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il genitore comunitario residente in Italia può anche non recarsi personalmente presso la questura e semplicemente fornire il modulo di assenso firmato, mentre il genitore extracomunitario residente in Italia deve far autenticare l’assenso da un pubblico ufficiale. Di pari passo, il genitore extracomunitario residente all’estero deve fornire il consenso attraverso il Consolato o l’Ambasciata.

Se un genitore si oppone al rilascio del passaporto, l’altro può rivolgersi al tribunale, chiedendo l’autorizzazione direttamente al giudice tutelare, dimostrando i benefici per il minore del viaggio programmato e fornendo rassicurazioni in merito alle eventuali preoccupazioni espresse dall’altro genitore. Quest’ultimo, d’altro canto, potrà esporre e documentare le proprie obiezioni.

Ovviamente è importante ricordare che la decisione del tribunale si baserà esclusivamente sugli interessi dei figli minori. L’assenso dell’altro genitore non è richiesto in caso di decesso o decadenza della potestà genitoriale, ma anche se il genitore richiedente ha ottenuto l’affidamento esclusivo.

Passaporto del genitore separato con figli minori

Come anticipato, anche il rilascio del passaporto - o della carta d’identità valida per l’espatrio - per il genitore separato con figli minori può essere problematico, anche se molto meno di un tempo. Il decreto-legge n. 69/2023 ha infatti modificato la normativa che disciplina il rilascio dei documenti di viaggio, eliminando la necessità di assenso dell’altro genitore per ottenere il passaporto.

Prima di questo cambiamento, infatti, per avere il passaporto era necessario ottenere il consenso da parte dell’altro genitore, come forma di tutela per i figli minorenni. Grazie alla recente modifica per i genitori separati è molto più semplice e veloce ottenere il passaporto e la carta d’identità valida per l’espatrio per mettersi in viaggio, ma non bisogna perciò pensare a una libertà totale.

Il tribunale può vietare il rilascio del passaporto al genitore separato se sussistono fondati motivi per temere che l’allontanamento possa rappresentare un mezzo per sottrarsi ai doveri genitoriali. Il provvedimento del giudice può essere emanato su richiesta dell’altro genitore oppure del pubblico ministero, ma in ogni caso non può inibire l’ottenimento del documento per più di 2 anni.

La richiesta da parte dell’altro genitore separato deve essere presentata al tribunale ordinario competente secondo la residenza abituale dei figli minori oppure al giudice competente del procedimento ancora pendente tra le parti, per esempio la causa di separazione non ancora conclusa. Se i figli minori risiedono all’estero, invece, bisogna presentare la domanda presso il tribunale competente in base all’ultima residenza della prole o del comune di iscrizione all’Aire.

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