Reddito di cittadinanza: la quota per l’affitto può anche essere inferiore ai 280,00€, vediamo perché.
Reddito di cittadinanza: oggi vogliamo fare chiarezza su un aspetto riguardante il calcolo del beneficio. In molti, infatti, ci hanno chiesto come sia possibile che una famiglia che vive in affitto vada a percepire un importo persino inferiore ai 280,00€ riconosciuti per il rimborso delle spese da sostenere per il canone di locazione.
Questi lamentano un errore da parte dell’Inps, il quale potrebbe aver commesso un errore nel calcolo della quota di reddito di cittadinanza spettante. Ebbene, vi anticipiamo che raramente l’Istituto - che per il calcolo di reddito e pensione di cittadinanza dispone di un programma avanzato - commette errori di questo genere.
Semmai l’errore è da parte di coloro che ritengono che per una famiglia che vive in affitto il reddito di cittadinanza non possa essere inferiore ai 280,00€ mensili riconosciuti a titolo di rimborso. Probabilmente questi sono caduti in inganno leggendo quanto specificato nei primi tre commi dell’articolo 3 della legge 26/2019 che istituisce il reddito di cittadinanza, senza poi continuare nella lettura dei commi successivi dove viene spiegato il motivo per cui per reddito e pensione di cittadinanza il rimborso per l’affitto può anche essere inferiore ai 280,00€ o 150,00€.
Reddito di cittadinanza: come si calcola l’importo
Come noto la quota del reddito di cittadinanza si calcola tenendo conto di due diverse voci:
- l’integrazione del reddito familiare fino ad un importo di 500,00€ per la persona sola, moltiplicato per il parametro di scala di equivalenza;
- rimborso delle spese di affitto per un massimo di 280,00€ mensili, o 150,00€ nel caso del mutuo.
Per la pensione di cittadinanza, invece, la prima quota consiste in un’integrazione del reddito familiare fino a 630,00€ mensili, più altri 150,00€ per l’affitto.
Questo significa che se il canone di affitto è inferiore ai 280,00€ (o 150,00€ nel caso della pensione di cittadinanza), anche il rimborso accreditato sulla carta sarà più basso. Nel caso invece la spesa da sostenere sia più elevata, ci sarebbe comunque un rimborso non superiore ai 280,00€ (o ai 150,00€).
L’importo dell’affitto, però, non è l’unica condizione per beneficiare del rimborso pieno. Ce n’è una seconda, specificata nel 4° comma dell’articolo 3, a cui in pochi prestano attenzione.
Reddito di cittadinanza: quando l’affitto non basta per ottenere il rimborso pieno
Il 4° comma ci dice che in ogni caso l’integrazione al reddito sommata al rimborso per l’affitto non può essere superiore alla differenza che c’è tra 9.360€ (moltiplicati per il parametro di scala di equivalenza) e il reddito familiare del percettore.
Prendiamo come esempio una famiglia composta da marito e moglie che vive in affitto (con canone mensile di 500,00€) e con un reddito familiare annuo di 12.000€ (ma un ISEE comunque inferiore ai 9.360,00€).
Per questi la quota A del reddito di cittadinanza, ossia l’integrazione al reddito familiare, si calcola moltiplicando i 6.000€ annui per un parametro di scala di equivalenza pari a 1,4 (1 per il marito e 0,4 per la moglie), con il risultato di 8.400€ massimo di integrazione. Il risultato, quindi, è pari a 0.
Per la quota B, invece, questi potrebbero avere diritto ad un massimo di 280,00€ di rimborso per l’affitto, ma bisogna considerare quanto specificato poi dal comma 4.
La differenza tra 9.360€ moltiplicati per il parametro di scala di equivalenza, che ci dà quindi 13.104€ e il reddito familiare di 12.000€, infatti, dà un risultato di 1.104,00€. Di conseguenza il contributo per l’affitto non può essere di 3.360€ annui, in quanto altrimenti si andrebbero a superare i 13.104€ della soglia suddetta; in questo casi, quindi, avremo un rimborso di appena 92,00€ al mese.
Ecco spiegato perché alcune famiglie nonostante vivano in affitto abbiano percepito un importo più basso di quello atteso; nessun errore, solo una normativa che se non letta con attenzione potrebbe generare confusione.
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