Si possono mettere fiori e piante nelle aree comuni del condominio?

Ilena D’Errico

7 Aprile 2024 - 22:35

Fiori e piante nelle aree comuni del condominio, dal pianerottolo al giardino condominiale: ecco cosa prevede la legge e quali sono i limiti da rispettare.

Si possono mettere fiori e piante nelle aree comuni del condominio?

Ormai è conoscenza comune: anche la minima azione può creare liti e dissidi tra vicini di casa, soprattutto per chi vive in condominio. Prendersi cura delle piante è un’azione abituale per tante persone e non ci sono rilevanti regole giuridiche da tenere in considerazione finché le piante si trovano in casa propria o comunque all’interno della proprietà privata, salvo le distanze e le altezze per evitare di impedire ai vicini il diritto di veduta e il rispetto del decoro architettonico dell’edificio.

Le stesse regole si applicano anche in condominio senza particolari eccezioni, tutto cambia invece quando si ha a che fare con gli spazi comuni. Queste aree del condominio sono infatti destinate a tutti i condomini, affinché ognuno possa trarne uguale godimento, con conseguente obbligo per tutti di provvedere alla loro manutenzione.

Si parla quindi di piante posizionate nelle aree comuni, come l’androne, il pianerottolo, i davanzali con sbocco sulle scale, il terrazzo, il ballatoio e così via. Poi, merita considerazione a parte il giardino condominiale che ha questa specifica destinazione d’uso, ma deve essere utilizzato nel rispetto dei diritti di tutti i condomini. Ecco quali regole bisogna seguire.

Giardino condominiale, si possono piantare alberi e fiori?

L’utilizzo delle aree comuni del condominio è disciplinato dall’articolo 1102 del Codice civile, secondo cui tutti i condomini hanno diritto a utilizzare gli spazi comuni, purché non alterino la destinazione d’uso e non pregiudichino il godimento della cosa da parte degli altri. Non è quindi possibile delimitare il giardino in modo da impedire agli altri l’accesso, ma nemmeno occuparlo, posizionarvi una piscina o trasformarlo in un orto.

Piantare alberi e fiori non modifica certo la destinazione d’uso del giardino, quindi è del tutto lecito a due condizioni:

  • non si deve ledere il pari diritto al godimento del giardino degli altri condomini;
  • non bisogna pregiudicare l’estetica del giardino o creare fastidio e disturbo agli altri.

È comunque indispensabile consultare il regolamento condominiale, per assicurarsi che non vi siano disposizioni più particolareggiate al riguardo, come l’obbligo di chiedere l’autorizzazione all’assemblea condominiale prima di piantare alberi o grandi piante.

Piante nelle aree comuni del condominio

Considerando le varie regole in materia è facile immaginare che sia vietato posizionare vasi di piante e fiori nelle aree comuni del condominio, dato il divieto di occuparle perché altrimenti si lederebbe il diritto degli altri condomini. In realtà, la legge non è così restrittiva in questo proposito e permette ai condomini di prendere autonomamente alcune decisioni che riguardano gli spazi comuni, purché vengano rispettati gli intessi dell’intero condominio.

Nel dettaglio, il Codice civile tratta delle migliorie, cioè tutte quelle azioni volte a migliorare il condominio per estetica, funzionalità o sicurezza. Tutti i condomini possono adoperarsi in tal senso anche senza consultare gli altri, anche in questo caso solo a patto che non venga variata la destinazione d’uso dell’area e non si pregiudichi il godimento degli altri.

Per esempio, piccoli vasi di fiori nelle aree comuni sono leciti perché possono rispondere a un tentativo di curare l’estetica del condominio, così come qualsiasi altro tipo di decorazione. Al contrario, piante più imponenti, posizionate in modo non sicuro o non curate con attenzione (ad esempio lasciando sporco e cattivi odori) arrecano fastidio agli altri e sono categoricamente da evitare.

Anche riguardo alle migliorie il regolamento condominiale può prevedere disposizioni più specifiche che devono essere rispettate. È comunque fondamentale che le migliorie apportate siano finalizzate a un miglior godimento della cosa comune e non siano particolarmente rilevanti, altrimenti si può agire soltanto con il consenso dell’assemblea, secondo le maggioranze richieste dalla legge a seconda dell’imponenza dell’intervento.

Chi paga?

Di regola, la manutenzione delle aree comuni, compreso il verde, è un obbligo che ricade su tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà di ciascuno e ciò, secondo molti tribunali, si applica anche al mantenimento delle migliorie apportate da un condomino nell’interesse di tutti. Al contrario, ognuno deve provvedere a proprie spese per installare le migliorie apportate senza aver condiviso la decisione con gli altri e per la manutenzione delle proprie aree private.

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