L’attribuzione della responsabilità per tamponamento di veicoli incolonnati segue regole precise, come anche chiarito dai giudici nelle sentenze. Ecco cosa ricordare ad evitare dubbi e discussioni.
Come è ben noto, mettersi alla guida di un mezzo a motore significa doversi ricordare sempre delle fondamentali regole del Codice della Strada, e questo sia per tutelare la propria incolumità sia per tutelare quella degli altri automobilisti o dei pedoni. Pensiamo però ad esempio al caso di chi, durante il viaggio per recarsi al lavoro o per accompagnare i figli a scuola, si trovi improvvisamente coinvolto in un tamponamento di veicoli incolonnati, fermi o in movimento. Magari per un incidente stradale poco più avanti o per dei lavori sulla sede stradale, si può rischiare una lunga discussione con gli altri automobilisti, anche se - a ben vedere - nella legge e nella giurisprudenza troviamo la risposta alla domanda sull’attribuzione della responsabilità.
Chi risponde dell’incidente in questi casi? Lo scopriremo insieme nel corso di questo articolo, in cui distingueremo peraltro vari tipi di tamponamento, perché le regole sulla responsabilità sono diverse. I dettagli.
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Tamponamento di veicoli incolonnati: chi è responsabile secondo la legge?
- Tamponamento: tipologie e rilievo del Codice della Strada
- Tamponamento a catena tra veicoli fermi: chi è responsabile?
- Tamponamento a catena tra veicoli incolonnati ma in movimento: chi è responsabile?
- La presunzione di responsabilità in caso di tamponamento di veicoli incolonnati in movimento
- Come liberarsi dalla responsabilità per la collisione
Tamponamento: tipologie e rilievo del Codice della Strada
Il tamponamento altro non è che un particolare tipo di incidente stradale che si verifica laddove un veicolo con la sua parte anteriore vada ad urtare la parte posteriore di un altro mezzo che lo precede in strada. Ebbene nel caso più semplice, ovvero nell’ipotesi del tamponamento tra due soli veicoli, la responsabilità per l’incidente è di solito addebitata al mezzo che ha causato il tamponamento.
A riguardo c’è un articolo specifico del Codice della Strada, l’art. 141, che è di orientamento. In esso infatti si afferma che è dovere del guidatore regolare la velocità del mezzo in maniera che, considerate le caratteristiche, lo stato ed il carico del mezzo stesso, come anche le caratteristiche e le condizioni della strada e del traffico e ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato qualsiasi pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
In casi come questo la colpa o responsabilità per l’incidente viene presunta in capo al soggetto tamponante, proprio a causa del mancato rispetto delle prescritte distanze di sicurezza. Queste infatti, in ipotesi di guida accorta, avrebbero permesso un opportuno spazio di frenatura e manovra. Ciò vuol dire che chi con il suo comportamento imprudente produce un tamponamento, di fatto ha torto e anche ai fini dell’assicurazione auto risulta essere responsabile. Conseguentemente il risarcimento danni sarà a carico della sua assicurazione.
Attenzione però, il guidatore che ha tamponato può evitare la responsabilità laddove riesca a dimostrare che il sinistro si è verificato per causa a lui non imputabile. Sono quei casi in cui l’incidente è dovuto ad un comportamento imprevisto e imprevedibile della vettura tamponata. Pensiamo ad es. all’ipotesi di chi, improvvisamente, mette la retromarcia riducendo così la distanza di sicurezza e lo spazio di frenata del veicolo che sta sopraggiungendo.
Più complesso il discorso dell’individuazione delle responsabilità nelle circostanze, di certo non poco diffuse, dei tamponamenti a catena, vale a dire quegli incidenti che coinvolgono più automobili che si trovano una dietro l’altra. In questi casi capire di chi è la colpa spesso non è così immediato e, peraltro, bisogna distinguere il caso dell’incidente avvenuto tra veicoli fermi in colonna rispetto al sinistro avutosi tra veicoli in movimento. Si tratta infatti delle due possibili varianti di tamponamento a catena, di cui parleremo distintamente di seguito.
Tamponamento a catena tra veicoli fermi: chi è responsabile?
Nelle circostanze dei tamponamenti a catena tra veicoli fermi non è raro che gli automobilisti coinvolti, una volta scesi dalla loro vettura, si mettano a discutere su chi sia responsabile e perché. Ebbene, se ci chiediamo a chi vada attribuita la colpa, una risposta che toglie ogni dubbio non la troviamo nel CdS ma nella giurisprudenza della Cassazione.
Proprio così: rilevanti sentenze della Suprema Corte hanno chiarito che, nell’ipotesi di colonna di veicoli fermi - sono i casi tipici dell’incolonnamento a causa di un blocco del traffico per restringimento della carreggiata, di un semaforo rosso o anche di un distinto incidente poco più avanti - la responsabilità sia da attribuirsi al guidatore dell’ultimo veicolo, vale a dire proprio colui che, con il suo comportamento non abbastanza prudente e accorto e non rispettoso delle distanze di sicurezza per la frenata, ha prodotto il primo urto e, così, la reazione a catena e i tamponamenti successivi dei veicoli fermi.
Come ha spiegato la Cassazione, dunque, non vi sono dubbi a riguardo: in ipotesi di scontri successivi fra mezzi di una colonna in sosta, il solo responsabile delle conseguenze delle collisioni è il conducente che le abbia provocate - tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna. Di conseguenza le richieste di risarcimento andranno rivolte al mezzo che ha dato luogo al primo tamponamento.
Può anche aversi il caso del tamponamento a catena che coinvolge veicoli parcheggiati. Ebbene, che succede se la propria vettura è in sosta o parcheggiata ed è coinvolta in un tamponamento a catena subendo dei danni? La risposta è molto semplice: vale quanto appena visto per i veicoli fermi in colonna e perciò l’automobilista che ha patito il danno dovrà chiedere il risarcimento per i danni subiti all’assicurazione del proprietario del mezzo che ha prodotto l’incidente.
Tamponamento a catena tra veicoli incolonnati ma in movimento: chi è responsabile?
Non bisogna cadere nell’errore di credere che anche questo tamponamento segua regole sulla responsabilità uguali a quelle appena viste. Infatti bisogna ragionare diversamente in ipotesi di tamponamento a catena, che coinvolga mezzi in movimento. Si tratta ad es. del caso tipico di quelle autovetture che, in autostrada, per forte traffico procedono a velocità lentissima o a passo d’uomo -incolonnate una dietro l’altra. Di chi è la colpa in caso di collisioni multiple?
Ebbene, anche in questo caso viene in aiuto la giurisprudenza che, com’è ovvio immaginare, ha affrontato più volte la problematica dei tamponamenti a catena e la questione dell’attribuzione della responsabilità per il sinistro.
La Cassazione ha spiegato che di riferimento è e resta il Codice Civile, ed in particolare il suo articolo 2054, recante il titolo ’Circolazione di veicoli’. In particolare il suo comma 2 indica che, nel caso di urto tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ognuno dei guidatore abbia concorso allo stesso modo a causare il danno patito dai singoli mezzi.
La presunzione di responsabilità in caso di tamponamento di veicoli incolonnati in movimento
In un caso come questo vale infatti la cosiddetta presunzione ’iuris tantum’ di colpa, per la quale devono considerarsi responsabili del tamponamento, in identica misura, ambo i guidatori di ciascuna coppia di mezzi (tamponante e tamponato), proprio a causa dell’inosservanza dell’obbligo di tenere la distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante.
Lo ha spiegato la Suprema Corte: la presunzione fa scattare su ciascun conducente tamponante la responsabilità verso il veicolo immediatamente davanti, per i danni che questo abbia patito nella sua parte posteriore. In sostanza abbiamo:
- il veicolo responsabile del primo tamponamento;
- i veicoli successivi che per la loro parte anteriore sono ritenuti tamponanti, mentre per quella posteriore tamponati (perciò al contempo responsabili e danneggiati);
- il primo mezzo della coda che risulta esclusivamente danneggiato senza alcuna responsabilità sugli altri.
Come accennato, essendo veicoli in movimento, si attribuisce il tamponamento a catena al mancato rispetto da parte di tutti della regola sulle distanze di sicurezza. Tuttavia è ammessa la prova contraria e liberatoria.
Come liberarsi dalla responsabilità per la collisione
Per capire come fare a non essere incolpati dell’incidente occorre fare qualche precisazione. Sopra abbiamo detto che l’art. 2054 del Codice Civile prevede una presunzione iuris tantum e con questa espressione, in particolare, si vuole fare riferimento a:
- argomentazioni con le quali si può indurre l’esistenza di un fatto sconosciuto partendo dalla conoscenza di un fatto noto (in questo caso l’incidente stradale),
- cosiddette ’relative’. Si tratta cioè di presunzioni / argomentazioni che permettono però all’interessato di provare il contrario di quanto si presume.
Ed infatti, in ipotesi di tamponamenti a catena di veicoli in movimento, il rinvio all’articolo 2054 c.c. non esclude la possibilità di dare opportuna prova liberatoria - in modo da evitare l’addebito della responsabilità per l’accaduto. La prova non sarà comunque così agevole, perché l’automobilista dovrà dimostrare di aver fatto comunque tutto il possibile, una volta tamponato, per non urtare il veicolo davanti, rispetto a cui erano comunque osservate le distanze di sicurezza. Pensiamo al caso del mezzo che riesca a dimostrare che la collisione con il veicolo anteriore non è stata dovuta all’eccessiva vicinanza con questo, ma soltanto all’eccessiva velocità del mezzo proveniente da dietro. Ma è anche il caso di chi dopo un tamponamento abbia incautamente azionato la retromarcia, riducendo lo spazio di frenata per il veicolo alle spalle. Più difficile sarà la prova per l’ultimo in fondo dei mezzi incolonnati, perché non potrà provare l’eccessiva velocità di un veicolo proveniente da dietro.
In ogni caso il primo veicolo della colonna, ovvero quello che per primo viene tamponato, ma non tampona nessun altro, non vedrà mai attribuita alcuna responsabilità per l’incidente stradale.
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