Con il termine «assicurazione» si intende il trasferimento di un rischio da un soggetto ad un altro.
Colui che trasferisce il rischio è l’assicurato, colui che, ad esempio, si assicura dal danno cagionato alla propria auto.
Colui che se ne fa carico è invece l’assicuratore, ovvero il soggetto che al momento del verificarsi dell’evento ripagherà il danno.
Sottoscrivendo un’assicurazione si stipula un contratto.
Il contratto impegna l’assicuratore attraverso il pagamento del premio a rivalere l’assicurato del danno subito secondo i limiti stabiliti in esso.
L’evento è futuro ed incerto. L’incontrollabilità dell’evento, né da parte dell’assicuratore né da parte dell’assicurato, regolamenta le clausole del contratto di assicurazione e viene chiamata alea di rischio - questa viene trasferita nel contratto di assicurazione.
Il danno può essere prodotto o da un sinistro o al verificarsi di un evento attinente la vita umana rispetto cui pagare un capitale oppure una rendita.
I contratti di assicurazione si dividono in due rami:
- ramo danni: danni contro le cose, i danni contro le persone, la responsabilità civile (obbligatoria), i rischi commerciali e i rischi finanziari;
- ramo vita: l’assicurazione vita si basa principalmente sulla possibilità che l’assicurato ha di vivere o morire entro una certa data.
L’assicurazione nella giurisprudenza italiana è regolamentata dagli artt. 1882 e 1919 del Codice Civile.