Assicurazioni catastrofali obbligatorie, ecco schema e istruzioni operative

Nadia Pascale

1 Marzo 2025 - 09:15

Arrivano le istruzioni operative per le assicurazioni catastrofali, ecco eventi da coprire, massimali e modalità per il calcolo del premio da versare.

Assicurazioni catastrofali obbligatorie, ecco schema e istruzioni operative

Assicurazioni catastrofali: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo per rendere operative le polizze obbligatorie dal 31 marzo 2025.

L’articolo 1, comma 105, della Legge 213 del 30 dicembre 2023 (legge di Bilancio 2024) prevede l’obbligo per le imprese di stipulare l’assicurazione catastrofale, si tratta di una polizza assicurativa a copertura del rischio eventi calamitosi, ad esempio alluvioni. Le imprese devono obbligatoriamente stipulare la polizza rischi catastrofali entro il 31 marzo 2025.

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto con lo schema da adottare per le assicurazioni catastrofali previsto nel decreto 18 del 2025.

Lo schema prevede:

  • indicazione degli eventi coperti;
  • linee guida per il calcolo dei premi;
  • linee guida massimali;
  • aggiornamento dei valori;
  • modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell’IVASS.

Ecco tutti i dettagli sulle assicurazioni catastrofali che le imprese devono sottoscrivere.

Obbligo assicurazioni catastrofali: soggetti interessati ed eventi coperti

L’Italia negli ultimi anni ha subito l’avvicendersi di eventi tragici: alluvioni, terremoti, esondazioni... che hanno fortemente minato il tessuto economico di alcune zone estese e produttive. Risollevare l’economia delle zone colpite richiede risorse pubbliche e tempo. Per limitare i danni e sostenere una più veloce ricostruzione delle zone, nasce l’assicurazione a copertura dei rischi catastrofali obbligatoria.

Hanno l’obbligo di sottoscrivere la polizza le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, “a copertura dei danni direttamente cagionati a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio, da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale”.

I rischi coperti sono:

  • sisma;
  • alluvione;
  • frana;
  • esondazione;
  • inondazione.

Criteri per il calcolo dei premi assicurativi polizza eventi calamitosi

Il calcolo dei premi assicurativi deve avvenire avendo come punto di riferimento diversi elementi, tra questi assumono particolare rilevanza:

  • ubicazione geografica e vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base di dati storici, mappe di pericolosità e modelli predittivi;
  • le misure di prevenzione adottate dall’impresa al fine di ridurre i rischi di danni all’impresa causati da tali eventi;
  • aggiornamento periodico dei premi in considerazione dell’evoluzione economica e solvibilità delle compagnie di assicurazione.

Trattandosi di una polizza obbligatoria le parti non hanno una libertà completa sulle clausole. Ad esempio, per danni fino a 30 milioni di euro possono prevedere una franchigia in favore della compagnia di assicurazione, ma l’importo massimo della stessa non può superare il 15% del danno. Naturalmente tale franchigia abbassa il premio che l’impresa deve versare.
Per le grandi imprese e per danni superiori a 30 milioni di euro le parti possono liberamente concordare la percentuale massima di “spesa”/danno che resta a carico dell’assicurato/impresa.

Massimali assicurazioni catastrofali

Sulla falsariga della polizza obbligatoria RCA, anche per le assicurazioni catastrofali sono previsti dei massimali, cioè importi minimi di danno coperti, resta nella facoltà dell’impresa innalzare tale massimale. I massimali sono:

  • danni fino a 1 milione di euro copertura fino all’intero importo assicurato;
  • da 1 a 30 milioni di euro copertura per almeno il 70% della somma assicurata;
  • oltre 30 milioni di euro massimali negoziabili tra le parti, pur restando l’obbligo assicurativo;
  • per polizze assicurative aventi a oggetto terreni il massimale è commisurato alla superficie.

Iscriviti a Money.it