Qual è il prelievo fiscale sui buoni fruttiferi postali? Una guida completa sulla tassazione dei rendimenti di questi strumenti di investimento con tutte le regole da seguire.
Come funziona la tassazione dei buoni fruttiferi postali (Bfp)? I buoni fruttiferi postali sono strumenti di investimento del risparmio che seguono diverse regole fiscali.
I Bfp sono soggetti alla tassazione del 12,50% come i titoli di Stato, ma a differenza dei Btp, sono tassati anche sul possesso. L’imposta di bollo dello 0,2% rappresenta infatti un onere fiscale extra che incide sui Bfp, sebbene si applichi solo al superamento di una specifica soglia.
La nostra guida fornisce informazioni chiare e aggiornate, offrendo una panoramica completa sulla tassazione dei buoni fruttiferi postali. Saranno inclusi molti esempi pratici per aiutarti a comprendere meglio il funzionamento delle regole fiscali applicate a questi strumenti di investimento.
Come funziona la tassazione dei buoni fruttiferi postali
I buoni fruttiferi postali sono strumenti di investimento offerti dalle Poste Italiane, che permettono ai risparmiatori di ottenere un rendimento sui propri investimenti. Tuttavia, i rendimenti derivanti dai buoni fruttiferi postali sono soggetti a tassazione ai sensi del Decreto legislativo n.239/1996.
Quanto vengono tassati i buoni fruttiferi postali?
La tassazione dei buoni fruttiferi postali avviene attraverso l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 12,5% sugli interessi maturati annualmente. Ad esempio, se l’interesse lordo annuo del BFP è del 3%, al risparmiatore sarà riconosciuto il 2,625% netto, poiché l’imposta verrà trattenuta da Poste e versata direttamente al Fisco.
È importante notare che l’imposta sostitutiva viene calcolata sul rendimento effettivo dei buoni fruttiferi postali, cioè sull’importo degli interessi maturati, e non viene applicata alcuna imposta sul capitale investito originale.
A differenza di molti altri strumenti finanziari, per i quali l’aliquota dell’imposta sostitutiva è del 26%, l’investimento in buoni fruttiferi postali risulta più vantaggioso dal punto di vista fiscale. Questo vantaggio si estende anche ai titoli di Stato italiani e a quelli emessi da Stati inclusi nella white list.
Regime di esenzione: chi non paga le tasse sui buoni fruttiferi postali?
Esiste un regime di esenzione fiscale per i buoni fruttiferi postali, in base al quale determinate categorie di contribuenti possono essere esenti dall’imposta sostitutiva. In generale, il regime di esenzione si applica ai residenti all’estero che risiedono in uno Stato che assicura un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. Il requisito per beneficiare dell’esenzione è di essere residenti all’estero al momento dell’emissione del BFP. In questo caso l’articolo 6 del Decreto legislativo n. 239/1996 prevede la non imponibilità in Italia per:
- gli interessi,
- premi
- ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all’articolo 2, comma 1.
Su questo argomento è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 109/2021: nel caso in esame, l’accesso al regime di esenzione è stato negato sul presupposto specifico che il percettore, residente all’estero (Regno Unito) al momento del rimborso dei titoli, fosse in realtà residente in Italia al momento della relativa emissione.
Allo stesso modo, gli interessi dei buoni fruttiferi postali a favore di un non residente non godono di esenzione da imposta sostitutiva se il titolo è cointestato con un soggetto residente (risposta ad interpello n. 647 del 1° ottobre 2021).
È importante sottolineare che l’applicazione del regime di esenzione richiede una procedura formale e l’ottenimento di un’apposita certificazione o documentazione che attesti la residenza fiscale all’estero e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa.
Quando si paga l’imposta di bollo sui buoni fruttiferi postali?
L’imposta di bollo rappresenta un onere fiscale aggiuntivo per i Bfp (buoni fruttiferi postali). Le norme sull’imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari sono stabilite nell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, ma sono stati modificate nel 2014 con l’entrata in vigore della legge n.147/2013 (legge di Bilancio 20014).
Dal 2014, l’imposta di bollo minima sui Bfp, di 34,20 euro, è stata eliminata. Al suo posto è stata introdotta un’imposta pari al 2 per mille (0,2%) dell’importo investito, che viene applicata sulla somma detenuta come investimento superiore alla soglia di esenzione di 5.000 euro. È importante notare che questa soglia tiene conto della somma totale dei Bfp accumulati.
L’imposta di bollo si calcola il 31 dicembre di ogni anno di vita del prodotto. Viene però “accantonata” e addebitata una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Per esempio, se l’imposta di bollo annuale è di 12 euro e le comunicazioni sono trimestrali, l’importo da pagare sarà di 3 euro ogni trimestre.
Come non pagare l’imposta di bollo sui buoni fruttiferi postali?
Cdp (Cassa Depositi e Prestiti) e Poste Italiane hanno chiarito che a partire dal 1° gennaio 2019, sia sui titoli dematerializzati che su quelli cartacei, si deve pagare l’imposta di bollo sulla somma del valore di rimborso di tutti i buoni che hanno la stessa intestazione. Per esempio, se si possiedono due Bfp con un valore di 3.000 euro ciascuno, è necessario pagare l’imposta di bollo perché la somma dei valori dei due prodotti supera la soglia di esenzione di 5.000 euro.
In questo caso, l’imposta di bollo calcolata sul valore complessivo di 6.000 euro sarà di 12 euro all’anno e verrà corrisposta insieme alle comunicazioni periodiche inviate durante l’anno, proporzionalmente al periodo rendicontato.
Nel caso in cui si detenga un Bfp cartaceo del valore di 6.000 euro emesso prima del 1° gennaio 2009, l’imposta di bollo dello 0,2% viene calcolata proporzionalmente sul valore nominale del singolo titolo, senza tener conto della soglia di esenzione di 5.000 euro.
Per una maggiore chiarezza, facciamo un altro esempio: se si detiene un Bfp dematerializzato del valore di 3.000 euro e un Bfp cartaceo del valore di 4.000 euro emesso prima del 1° gennaio 2009, l’imposta di bollo non si applica al Bfp dematerializzato (se il valore di rimborso è inferiore a 5.000 euro), ma si applica al Bfp cartaceo per un importo di 8 euro all’anno.
In conclusione, per evitare di pagare l’imposta di bollo sui Buoni Postali, è necessario mantenere il valore di rimborso al di sotto dei 5.000 euro, ma solo per i titoli emessi dopo il 2009.
Imposta di successione sui buoni fruttiferi postali
I buoni fruttiferi postali non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino successione a titolo universale.
Gli eredi hanno diritto di chiedere il rimborso dei Bfp senza doverli indicare nella dichiarazione di successione. Questi strumenti non sono compresi nell’attivo ereditario e il loro valore è esente da imposta di successione.
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