L’abbandono di persone minori o incapaci è il delitto disciplinato dall’articolo 591 del Codice Penale, che prevede sanzioni molto severe. Disciplina e conseguenze penali.
L’abbandono di incapace è un delitto punito con la reclusione fino ad 8 anni. Infatti trattasi di una condotta che mette in pericolo l’integrità fisica di persone che vertono in particolari circostanze di incapacità, per età o malattia.
Nel caso dei minori, la condotta di abbandono può essere commessa dai genitori, dagli insegnanti, dai parenti, e da ogni persona che ha un obbligo di custodia. Invece, nel caso di incapaci assoluti e beneficiari di amministrazione di sostegno, l’abbandono deve essere compiuto da chi ha un vero e proprio dovere di cura, risultante da un atto giuridico.
Dottrina e giurisprudenza hanno elaborato diverse categorie di incapacità a cui corrisponde un differente trattamento giuridico.
ABBANDONO DI MINORI O INCAPACI: DISCIPLINA E CONSEGUENZE
L’articolo 591 del Codice Penale
L’abbandono di persone minori o incapaci è un delitto che persegue la tutela della vita e l’incolumità fisica dei soggetti che, per età, per malattia o per altre ragioni, non hanno la possibilità di contrarre obbligazioni autonomamente e risponde anche all’esigenza di tutelare gli obblighi umanitari e assistenziali ai quali ogni cittadino è tenuto.
Il comma 1 dell’articolo 591 recita che:
“Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.”
Cosa si intende per incapace?
In ambito giuridico-legale si distinguono tre tipologie di incapacità:
- l’incapacità assoluta, cioè i minorenni che sono incapaci a contrarre a prescindere dalle loro condizioni psicofisiche. Raggiunta la maggiore età, restano incapaci gli interdetti legali (condannati all’ergastolo o alla reclusione non inferiore a 5 anni) e gli interdetti giudiziali, cioè affetti da infermità mentale stabile;
- l’incapacità relativa. Vi rientrano i minorenni emancipati e gli inabilitati (ciechi, sordi e persone affette da infermità mentale non grave);
- l’incapacità naturale, ovvero chi si trova in uno stato di ipnosi o alterazione della personalità momentaneo per effetto dell’assunzione di droghe o alcool.
Gli incapaci assoluti non possono compiere alcun tipo di atto giuridico, né di ordinaria amministrazione né di straordinaria amministrazione, se non attraverso un genitore o un tutore legale che agisce in qualità di rappresentante.
Invece, i soggetti relativamente incapaci possono compiere atti di ordinaria amministrazione, come fare degli acquisti, mentre sono privi di efficacia quelli di straordinaria amministrazione (ad esempio fare testamento). Per compierli è necessaria la presenza di una specifica figura professionale: il curatore, che ha il potere di compiere gli atti che vengono indicati nel decreto di nomina.
Anche le persone sotto effetto di alcolici o droghe sono considerate incapaci, ma solo limitatamente al lasso di tempo in cui subiscono un’alterazione dello stato psicofisico. In questo caso, e sempre che ce ne sia la prova, gli atti stipulati dalla persona possono essere annullati dal giudice quando l’altro contraente era in malafede.
Le conseguenze penali
L’abbandono di incapace è punito severamente. L’articolo 591 del Codice Penale prevede:
- la reclusione da 6 mesi a 5 anni;
- la reclusione da un anno a 6 anni se dall’abbandono deriva la lesione dell’incapace;
- la reclusione da 3 a 8 anni se dall’abbandono deriva la morte dell’incapace.
Quando il fatto è stato compiuto dal genitore, dal tutore, dal curatore o da ogni altro soggetto tenuto alla cura o alla custodia dell’incapace, il giudice applica un aumento di pena.
La condotta
L’abbandono del minore o della persona incapace può avvenire in qualsiasi modo, sia con un’azione singola che con atti successivi tra loro. Secondo la disciplina legale, la fattispecie di reato è realizzata anche con una condotta negligente reiterata nel tempo.
Per essere più precisi, la condotta tipica assume sfumature diverse a seconda che la vittima sia il minore o l’incapace. Dunque, nel primo caso, la condotta si verifica quando il minore viene abbandonato da genitori, parenti, insegnanti, maestri, ed ogni altro soggetto che si trova in condizione di poter rilevare una situazione di abbandono.
Diverso è il caso della persona incapace, infatti qui, affinché si possa parlare di abbandono, la condotta deve essere messa in atto da un soggetto su cui grava uno specifico dovere di cura o di custodia (infermieri, personale OSS, ecc.). Precisiamo che l’obbligo di custodia può derivare anche da una formalizzazione orale, invece l’obbligo di cura deve rilevare da un accordo produttivo di effetti giuridici.
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