L’autocertificazione dei vaccini obbligatori per l’iscrizione a scuola è la nuova possibilità per i genitori fornita dal Decreto 73/2017 appena promulgato. Ecco quali sono i tempi di consegna della documentazione alle scuole.
L’autocertificazione dei vaccini obbligatori per l’iscrizione a scuola è la nuova possibilità per i genitori grazie al Decreto 73/2017 appena promulgato. Con la firma del Presidente della Repubblica Mattarella ogni genitore sarà obbligato alla somministrazione dei 12 vaccini obbligatori, altrimenti incorrerà in pesanti sanzioni.
Nel testo del Decreto “Vaccini” 73/2017 sono definiti i tempi di attuazione e gli adempimenti delle scuole riguardo alla comunicazione degli studenti privi dell’attestazione dell’Asl sulle vaccinazioni, che come sappiamo riguarderanno la fascia di età compresa tra i 0 e i 16 anni.
Ogni genitore dovrà presentare la documentazione fornita dal SSN, consegnarla alla scuola prima dell’iscrizione oppure servirsi dell’autocertificazione. Il tutto dovrà avvenire entro un certo limite di tempo, considerando però che i vaccini saranno requisito di accesso solo per alcuni gradi scolastici.
Vediamo cosa prevede il Decreto “Vaccini”, quali sono i tempi di consegna della documentazione e cosa permette la fase transitoria.
Decreto vaccini obbligatori: sanzioni e motivi di esclusione
I vaccini obbligatori contenuti nel Decreto 73/2017 hanno l’obbiettivo di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento delle condizioni di sicurezza: durante la campagna a favore delle vaccinazioni, gli specialisti hanno richiamato il concetto scientifico di effetto gregge.
Nel Decreto “Vaccini” 73/2017 è stato specificato che l’obbligo assunto a livello europeo riguarda i vaccini obbligatori per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni. I vaccini sono forniti e somministrati dal SSN gratuitamente, in base al calendario del Piano di Vaccinazione Nazionale e pianificati in base alla coorte di nascita.
Il numero delle vaccinazioni obbligatorie è salito a 12 e comprendono:
- vaccino anti-polio;
- vaccino anti-difterite;
- vaccino anti-tetano;
- vaccini anti-meningococco B e C;
- vaccino anti-pertosse;
- vaccino per epatite B;
- vaccino per Aemophilus influenzae di tipo B;
- vaccini per morbillo, rosolia, parotite e varicella.
Ai genitori che non ottemperano all’obbligo delle vaccinazioni sarà comminata una sanzione tra i 500 e i 7500 euro.
Il Decreto “Vaccini” ammette che i genitori possano non subire le sanzioni, ma ciò avverrà solo se l’obbligo di vaccinazione rientrerà nei limiti stabiliti dalla Asl competente.
In caso di decorso dei termini sull’obbligo di vaccinazione, la Asl segnalerà l’inadempimento alla Procura della Repubblica competente, quindi al Tribunale per i Minorenni, che prenderà le dovute misure di urgenza.
L’autocertificazione e la frase transitoria per i tempi di vaccinazione
L’attestazione della somministrazione dei vaccini deve essere consegnata agli istituti scolastici entro il termine del 10 luglio di ogni anno. L’Art. 3 del Decreto 73/2017 appena entrato in vigore ammette il ricorso all’autocertificazione, purché si rispettino i termini di consegna della documentazione comprovante.
Se il genitore non presenta adeguata comunicazione sui vaccini somministrati entro la scadenza prevista, l’iscrizione a scuola non potrà essere perfezionata ed il Dirigente Scolastico dovrà comunicare il fatto alla Asl di competenza entro i 10 giorni successivi alla notizia di reato.
Questo sarà valido per la sola scuola d’infanzia, sia essa pubblica o privata non paritaria, in quanto per gli altri gradi di istruzione la documentazione sui vaccini obbligatori non costituisce requisito di accesso. Ciò non toglie che l’obbligo di vaccinazione venga meno.
Riguardo all’iscrizione a scuola per l’anno prossimo, invece, il Decreto 73/2017 permette una fase transitoria: l’autocertificazione della somministrazione dei vaccini potrà essere consegnata alle scuole entro il 10 settembre 2017, ma la documentazione comprovante non potrà superare il 10 marzo del 2018.
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