CIGD nel settore call center: nuove risorse finanziarie per il 2019

Daniele Bonaddio

10 Dicembre 2019 - 17:14

Stanziati 20 milioni di euro, per l’anno 2019, al fine di garantire la CIGD ai lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center. I dettagli nel Messaggio INPS n. 3058 del 9 agosto 2019

CIGD nel settore call center: nuove risorse finanziarie per il 2019

Nuove risorse finanziarie per i lavoratori dipendenti impiegati nei call center, e che siano temporaneamente interessati dal processo di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD). Infatti, per l’anno 2019, l’art. 26-sexies, del D.L. n. 4/2019 (cd. Decretone), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, ha disposto in favore dei predetti soggetti un nuovo finanziamento, pari a 20 milioni di euro.

Ne dà notizia l’INPS con il Messaggio n. 3058 del 9 agosto 2019, specificando altresì che le aziende interessate utilizzeranno nel flusso Uniemens, le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale con il sistema “Ticket”, in corso di implementazione.

CIGD nel settore call center: la norma

La norma che riconosce le tutele economiche in favore dei lavoratori del settore dei call center è l’art. 44, co. 7, del D.Lgs. n. 148/2015, ossia la riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Al riguardo, la disciplina prevede che l’indennità sia pari al trattamento massimo di integrazione salariale; inoltre, il riconoscimento economico è concesso sulla scorta di specifici decreti ministeriali.

Sul punto, si ricorda che le imprese ammesse al trattamento sono tenute a versare un contributo addizionale nella misura prevista dall’art. 5 del menzionato decreto legislativo. Il contributo decorre dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale ed è calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (cd. retribuzione persa).

Per quanto riguarda la gestione del TFR, ed in particolare alla retribuzione persa a seguito della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro, le relative quote sono a carico del datore di lavoro. Ne consegue che le aziende tenute all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria sono tenute al versamento delle quote di TFR maturate durante i suddetti periodi di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro

CIGD nel settore call center: modalità operative

Al fine di garantire un puntuale monitoraggio della spesa, connessa alla erogazione delle indennità in argomento, nonché alla correlata contribuzione figurativa, le aziende interessate utilizzeranno nel flusso Uniemens, le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale con il sistema “Ticket”, in corso di implementazione.

Quindi, in attesa della definizione delle necessarie modifiche procedurali:

  • per le autorizzazioni relative a decreti ministeriali riferiti a periodi di concessione di CIGD che abbiano inizio in data non successiva al 31 ottobre 2019, le imprese continueranno ad avvalersi del sistema della “CIG Aggregata”;
  • per le autorizzazioni relative a decreti ministeriali riferiti a periodi di concessione di CIGD decorrenti dal mese di novembre 2019 e censiti dall’Istituto con un apposito codice intervento, le imprese utilizzeranno le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale con il sistema del “Ticket”.

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