Conti correnti, sanzioni, rimborsi e indennizzi per il mancato trasferimento: ecco le novità

Simone Casavecchia

12 Marzo 2015 - 10:18

La Camera ha previsto regole più stringenti riguardo alla nuova modalità gratuita di trasferimento dei conti correnti: previste sanzioni per gli istituti di credito inadempienti e rimborsi per i clienti.

Conti correnti, sanzioni, rimborsi e indennizzi per il mancato trasferimento: ecco le novità

L’iter di revisione delle regole relative al trasferimento dei conti correnti bancari sembra essere sulla strada giusta. In sede di discussione della riforma delle Banche Popolari, il decreto legge che contiene al suo interno anche la misura relativa alla portabilità dei conti correnti, la Camera non ha solo confermato la possibilità di trasferire il proprio conto corrente da un istituto di credito all’altro, senza dover pagare alcuna spesa ma ha anche introdotto misure più severe affinché questa norma trovi completa applicazione, senza possibili vincoli da parte delle stesse banche.

Con un emendamento approvato ieri dalla Camera dei Deputati, viene riscritto l’articolo 2 del decreto sulle banche, riguardante la portabilità dei conti correnti bancari. Ecco quali sono le nuove misure introdotte a proposito:

  • Limite temporale di 12 giorni entro i quali dovrà avvenire il trasferimento del conto corrente bancario da un istituto di credito all’altro:

«il prestatore di servizi di pagamento ricevente esegue il servizio di trasferimento entro il termine di 12 giorni lavorativi dalla ricezione dell’autorizzazione del consumatore»;

  • Se il conto ha due o più titolari l’autorizzazione al trasferimento deve essere fornita da ciascuno dei titolari e non da uno solo;
  • Trasferimento gratuito del conto corrente bancario;
  • sanzioni da 5.160 euro a 64.555 euro sia per i dipendenti della banca che svolgono funzioni di amministrazione o direzione sia per quelli che svolgono funzioni di impiegati che mettono in atto azioni di ritardo nel perfezionamento della pratica di trasferimento del conto corrente e risultano comunque, inadempienti nello svolgimento di tale compito. Più nello specifico il testo dell’emendamento afferma che:

In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento il prestatore di servizi di pagamento inadempiente è tenuto a indennizzare il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento

A tal proposito è opportuno segnalare che l’emendamento, che è stato riformulato da un comitato di deputati appartenenti alle Commissioni Finanza e Attività Produttive della Camera, prevede che al provvedimento, che dovrebbe ricevere definitiva approvazione nella seduta della Camera di oggi, faccia seguito un Decreto Ministeriale (MEF) in cui vengano disciplinate, dopo specifica consultazione del Ministero con Bankitalia a proposito, l’entità e le modalità di indennizzo dei clienti a cui le banche dovranno comunque adeguarsi entro il tempo massimo di tre mesi.

Le banche saranno, infine, tenute a comunicare anche al correntista, al momento del trasferimento, specifiche informazioni sulla tenuta del conto corrente che quest’ultimo potrà richiedere al momento della presentazione della domanda del trasferimento.

A titolo di completezza va segnalato che le norme riguardanti la portabilità gratuita dei conti correnti inserite nella riforma della Banche Popolari sono state emanate in attuazione delle indicazioni fornite nella Direttiva Europea del 23 luglio 2014. In questo provvedimento venivano fissate alcune regole da adottare in tutti gli stati membri dell’UE riguardanti la comparabilità delle spese di gestione e tenuta dei conti correnti bancari e la possibilità di trasferire gratuitamente i conti.

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