I pensionati italiani residenti all’estero godono di uno speciale trattamento fiscale relativamente a IMU, Tasi e Tari: ecco quali sono le specifiche agevolazioni fiscali, i beneficiari e e condizioni di fruizione.
Da quest’anno entrano in vigore nuove regole per i pensionati italiani residenti all’estero che dovranno, come tutti gli altri contribuenti italiani, far fronte alle prossime scadenze fiscali sulla casa e, quindi, in molti casi, pagare la prima rata di IMU, Tari e Tasi, il prossimo Giugno.
Chiaramente le nuove regole fiscali e le agevolazioni relative sono previste per quei cittadini pensionati italiani che, pur risiedendo all’estero, sono proprietari di almeno un immobile situato nel territorio italiano.
In ogni caso, per pensionati italiani residenti all’estero si intendono i cittadini emigrati iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero).
IMU 2015 pensionati residenti all’estero
Per quanto riguarda l’IMU (Imposta Comunale sugli Immobili), da quest’anno, per i cittadini italiani, già pensionati nel Paese estero di residenza, e iscritti all’AIRE, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare, collocata nel territorio italiano, posseduta da tali cittadini:
- a titolo di proprietà;
- a titolo di usufrutto;
Le uniche condizioni da rispettare per farsi che tale unità immobiliare venga considerata come abitazione principale e che, quindi, venga esentata dal pagamento dell’IMU, sono che l’unità immobiliare:
- non risulti locata, ossia affittata;
- non risulti data in comodato d’uso;
TASI e TARI 2015 pensionati residenti all’estero
Anche nel caso di queste altre due imposte comunali viene prevista una speciale agevolazione italiana per i cittadini italiani residenti all’estero e già pensionati nel Paese di residenza. Tali cittadini potranno, infatti usufruire di una particolare agevolazione fiscale, in base alla quale (secondo il dettato dell’art. 9 bis del DL 47/2014 che disciplina tale aspetto):
«le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi»
I pensionati con cittadinanza italiana, residenti all’estero, pagheranno quindi sono un terzo delle imposte dovute su Tasi e Tari, dal momento che fanno presumibilmente un utilizzo ridotto dell’immobile (vivendo, appunto, all’estero) e, pertanto, hanno una potenzialità estremamente ridotta di produrre rifiuti e, ugualmente, di utilizzare i cosiddetti servizi indivisibili (illuminazione delle strade, pulizia delle strade, ecc.) che, invece, i residenti in Italia utilizzano quotidianamente.
Stante questo principio e utilizzando un’interpretazione letterale del dettato del decreto, è possibile ritenere che l’agevolazione fiscale descritta sopra possa essere considerata valida anche per gli immobili di lusso ovvero per quegli immobili che il catasto classifica nelle categorie: A/1, A/8 e A/9.
La documentazione da presentare
A tal proposito è opportuno segnalare che un problema ancora aperto è quello della documentazione da presentare per vedersi riconosciute le agevolazione fiscali.
A riguardo è opportuno ricordare che IMU, Tari e Tasi sono imposte comunali e che ogni comune è tenuto ad adottare uno specifico regolamento in materia; pertanto, i cittadini italiani residenti all’estero dovranno informarsi presso l’Ufficio Tributi del Comune in cui è ubicato l’immobile per sapere quali sono i documenti validi ad attestare la condizione di «pensionato» nel paese estero di residenza.
Il già citato D.L. 47/2014 non fornisce nessuna specifica in merito e, quindi, i contribuenti dovranno documentarsi di persona (anche perché i requisiti richiesti in comune saranno con ogni probabilità differenti da quelli richiesti in un altro comune) e attendere chiarimenti da parte dell’ANCI.
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