Cos’è e come funziona l’impresa familiare? Ecco la guida con i principali aspetti civilistici e fiscali.
L’imprenditore individuale può decidere di avvalersi, nello svolgimento della propria attività, della collaborazione di membri della famiglia.
Normalmente ciò accade quando l’attività inizia ad espandersi e l’imprenditore non riesce più a fare tutto da solo: è questo il caso in cui sorge la necessità dell’impresa familiare.
Ecco cos’è l’impresa familiare e quali sono i principali aspetti civilistici e fiscali da considerare.
Cos’è l’impresa familiare? Gli aspetti civilistici
L’impresa familiare è, dal punto di vista giuridico, un’impresa individuale a tutti gli effetti. Il riferimento normativo fondamentale è l’articolo 230 bis del codice civile.
Nell’impresa familiare collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Non si può parlare di impresa familiare quando tra i membri della famiglia è stato stipulato un contratto di società (articolo 2247 c.c.) ovvero un contratto di associazione in partecipazione (articolo 2549 c.c.).
Impresa familiare: i diritti dei familiari dell’imprenditore
L’impresa familiare rappresenta quindi un istituto prodromico allo svolgimento dell’attività dell’imprenditore individuale.
Ovviamente, la legge si preoccupa di garantire che, nell’ambito dell’impresa familiare, siano tutelati i diritti dei familiari dell’imprenditore ovvero:
- diritto di partecipare agli utili e agli incrementi di patrimonio ma non alle perdite dell’impresa di cui deve rispondere comunque il titolare;
- diritto di intervento nelle decisioni relative all’impiego degli utili e degli incrementi patrimoniali;
- diritto di partecipare alle decisioni relative agli indirizzi strategici e produttivi dell’impresa, sia ordinarie che straordinarie;
- diritto di preferenza in caso di cessione a terzi dell’attività aziendale;
- diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria.
Impresa familiare: aspetti fiscali e dichiarazione dei redditi
Dal punto di vista fiscale, l’impresa familiare è regolata dai commi 4 e 5 dell’articolo 5 del TUIR.
Nell’impresa familiare il reddito prodotto deve essere distribuito:
- all’imprenditore, nel limite minimo del 51% del reddito complessivamente prodotto;
- ai familiari, nel limite massimo del 49% del reddito complessivamente prodotto.
L’impresa familiare è ammessa dal punto di vista fiscale se e solo se sussistono le seguenti condizioni:
- che i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativamente, con l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari partecipanti;
- che la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore rechi l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l’attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
- che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente.
La normativa fiscale, in perfetta analogia con quella civilistica, definisce impresa familiare quell’impresa in cui, oltre all’imprenditore, collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
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