Locazioni: registrazione a carico del locatore ma con responsabilità solidale dell’inquilino

Giuseppe Guarasci

22 Aprile 2016 - 08:00

L’Agenzia delle Entrate conferma la responsabilità solidale locatore - inquilino in caso di mancata registrazione del contratto di locazione.

Locazioni: registrazione a carico del locatore ma con responsabilità solidale dell’inquilino

L’Agenzia delle Entrate torna ad esprimersi in materia di locazioni, confermando, a seguito di una richiesta di chiarimenti avanzata dal Sole24ore, che nel caso in cui il locatore non registra il contratto di affitto la responsabilità del mancato adempimento si estende in maniera solidale anche all’inquilino.
La pronuncia dell’Agenzia delle Entrate arriva dopo che La legge di Stabilità 2016 ha rivisto totalmente la normativa in materia di locazioni abitative caricando invece interamente l’onere e l’obbligo di registrazione del contratto di locazione in capo al conduttore.

Ecco un quadro completo sulla responsabilità di registrazione della locazione alla luce della recente pronuncia dell’Agenzia delle Entrate.

Locazioni: cos’è cambiato con la legge di Stabilità 2016

La Legge di Stabilità, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2016, ha riscritto integralmente l’articolo 13 della legge 431/98, che regola i «patti contrari alla legge» in materia di locazioni.
Questa ha previsto che che spetti al padrone di casa effettuare la registrazione del contratto nel termine perentorio di 30 giorni, dandone “documentata comunicazione”, nei successivi 60 giorni, al conduttore e all’amministratore del condominio, in quest’ultimo caso per la corretta tenuta dell’anagrafe condominiale. La mancata registrazione dell’affitto nei termini suindicati comporta la nullità del contratto.
Tale norma però, nata mettere un punto fermo alle parti del contratto di locazione che tentano di sfuggire alla registrazione fedele degli accordi stipulati, ha di fatto originato un copioso dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Si è infatti creata una netta discordanza tra l’aspetto civilistico e quello fiscale.
Dal punto di vista civilistico normare gli obblighi di comunicazione è stato di importanza fondamentale per le gravi conseguenze che possono derivare dall’omissione della registrazione del contratto di locazione.
Dal punto di vista fiscale invece, la Legge di Stabilità ha di fatto sollevato un gran polverone poiché sono cominciati a sorgere seri dubbi su quanto previsto originariamente in tema di responsabilità di registrazione del contratto di locazione nel Dpr 131/1986. Questo prevede infatti che in caso di omessa registrazione, la responsabilità si estende solidalmente anche sul conduttore. Le due norme pertanto sembrano apparentemente incongruenti.

Il recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate nelle locazioni

Ieri, su quesito del Sole24ore è arrivato il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.
Questa ha ammesso il doppio binario civilistico - fiscale. Infatti, civilisticamente l’obbligo di registrazione è, come definito dalla Legge di Stabilità, in capo al locatore; fiscalmente, invece, le sanzioni derivanti dalla mancata registrazione del contratto di locazione nei termini, possono essere richieste dal Fisco sia al locatore che all’inquilino. Resta quindi immutata la responsabilità solidale tra locatore e conduttore come originariamente previsto dal Dpr 131/1986.

Le conseguenze sul contratto di locazione che derivano dall’inadempimento del locatore non escludono, secondo l’Agenzia delle Entrate, la possibilità per tutti i soggetti solidalmente obbligati alla registrazione, di procedere al ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni applicabili. Tali sanzioni vanno dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, con riduzione alla metà, cioè dal 60% al 120% con un minimo di 2.000 euro, in caso di registrazione effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni.
Stesso discorso vale per la proroga tacita del contratto di affitto: anch’essa va comunicata, a cura delle parti, all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal suo verificarsi e il ritardo nel pagamento comporta la sanzione (ravvedibile) pari al 30% dell’imposta dovuta.

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