Transfer Pricing: nuova procedura per la variazione in diminuzione del reddito

Guendalina Grossi

1 Giugno 2018 - 17:13

Transfer Pricing: con il provvedimento del 30 maggio 2018 l’Agenzia delle Entrate rende nota la nuova procedura per la variazione in diminuzione del reddito.

Transfer Pricing: nuova procedura per la variazione in diminuzione del reddito

Transfer Pricing: l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 30 maggio 2018, ha fornito le disposizioni da seguire per l’attuazione della procedura attraverso la quale le imprese residenti, che appartengono ad un gruppo multinazionale, possono ottenere il riconoscimento in Italia di una variazione in diminuzione di reddito a fronte di una rettifica in aumento effettuata da uno Stato estero.

Questa procedura è prevista dal nuovo articolo 31-quater, comma 1, lettera c, Dpr 600/1973 e rappresenta uno degli strumenti giuridici a disposizione delle imprese per ottenere, nell’ambito della disciplina transfer pricing, il riconoscimento fiscale delle rettifiche in diminuzione del reddito.

Il provvedimento pubblicato dall’Agenzia dell’Entrate disciplina diversi aspetti della procedura tra cui l’ambito applicativo, la modalità di accesso, le condizioni di ammissibilità e procedibilità all’istanza, lo svolgimento, le cause di estinzione e i rapporti con le procedure amichevoli.

Transfer Pricing, nuova procedura per la variazione in diminuzione del reddito

Possono accedere alla procedura per la variazione in diminuzione del reddito le imprese che risiedono in Italia e che si trovino, rispetto a società non
residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell’articolo 110 del TUIR ovvero che operi in uno Stato estero per il tramite di una stabile organizzazione oppure le imprese non residenti che esercitano la propria attività in Italia attraverso una stabile organizzazione.

Per accedere alla procedura le suddette imprese devono inviare un’apposita istanza all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate (via Cristoforo Colombo, 426 c/d, Roma) attraverso una delle seguenti modalità:

  • tramite pec all’indirizzo dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it;
  • redatta in carta libera e inviata tramite raccomandata con avviso di
  • ricevimento;
  • redatta in carta libera e presentata direttamente all’Ufficio che rilascerà immediatamente la ricevuta.

Nel secondo e nel terzo caso sarà possibile produrre una copia della domanda e della documentazione richiesta anche in formato elettronico.

Come fare domanda

L’istanza, firmata dal legale rappresentante dell’impresa o da un altra persona che ha poteri di rappresentanza, dovrà:

  • indicare lo strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali di cui è richiesta l’attivazione;
  • contenere gli elementi previsti per l’attivazione della procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi ovvero della Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, ovvero degli altri strumenti giuridici per la risoluzione delle controversie internazionali come recepiti nell’ordinamento nazionale;
  • essere presentata entro i termini previsti dallo strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali indicato.

L’istanza dovrà inoltre includere la richiesta di eliminazione della doppia imposizione generata da una rettifica in aumento, definitiva e conforme al principio di libera concorrenza, effettuata dall’autorità fiscale estera, con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi.

Alla domanda dovranno poi essere allegati i seguenti documenti:

  • la traduzione di cortesia in lingua italiana o, in alternativa, in lingua inglese degli atti impositivi emessi dall’autorità fiscale estera dai quali scaturisce la rettifica in aumento;
  • tutti gli elementi di diritto e di fatto che consentano di valutare che la rettifica in aumento, effettuata nel Paese estero, sia conforme al principio di libera concorrenza.

L’ammissibilità dell’istanza

L’istanza potrà essere dichiarata ammissibile entro 30 giorni, dopo che sono stati verificati tutti gli elementi richiesti, dall’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali che invierà una comunicazione al soggetto richiedente.

Sempre entro 30 giorni, l’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali potrà invece respingere la richiesta (in mancanza degli elementi necessari) e concedere altri 30 giorni al soggetto richiedente per integrare l’istanza.

L’istanza è dichiarata inammissibile quando, in mancanza degli elementi necessari, l’istante non ha provveduto all’integrazione oppure quando la documentazione integrativa presentata non è ritenuta sufficiente.

L’Ufficio, nell’ambito dell’istruttoria, valuta se la rettifica è stata effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni che consenta un adeguato scambio di informazioni.

Una volta ultimata l’attività istruttoria l’Ufficio procede all’esame dell’istanza e della relativa documentazione e, al fine di verificare la completezza delle informazioni fornite e di formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione può decidere di invitare l’impresa a comparire per mezzo del legale rappresentante oppure di un procuratore.

Il procedimento si conclude entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza. Al termine dell’istruttoria, la procedura si conclude con l’emissione di un atto motivato dell’Ufficio di riconoscimento o di mancato riconoscimento della variazione in diminuzione di reddito a fronte di una rettifica in aumento effettuata dallo Stato estero.

In caso di esito positivo, ovvero nel caso di riconoscimento, l’Ufficio comunica all’autorità fiscale dello Stato estero la relativa rettifica in diminuzione.

La procedura, previa acquisizione della certificazione rilasciata da parte dell’autorità fiscale estera ovvero documentazione idonea equivalente attestante la definitività della rettifica in aumento effettuata, si perfeziona con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia che dispone la variazione in diminuzione del reddito corrispondente alla rettifica effettuata a titolo definitivo nell’altro Stato e ne dà comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate che espleta tutte le formalità necessarie.

Le cause di estinzione del procedimento

Il procedimento si può estinguere per:

  • la mancata ingiustificata produzione della documentazione o dei chiarimenti necessari per l’istruttoria determina l’estinzione del procedimento;
  • sopravvenuta conoscenza da parte dell’Ufficio della circostanza che l’impresa è passibile di sanzioni gravi connesse all’oggetto della procedura.

Per ulteriori informazioni i lettori possono consultare il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2018 allegato di seguito.

Provvedimento del 30 maggio 2018 dell’Agenzia delle Entrate
Disposizioni per l’attuazione della disciplina di cui all’art. 31 quater, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’art. 59 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

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