Calcolo acconto IVA 2016: istruzioni scadenza modello F24 per i contribuenti IVA mensili e trimestrali. La guida completa ed aggiornata.
In arrivo la scadenza dell’acconto IVA 2016 2017: come effettuare il calcolo e quali sono le istruzioni da seguire?
L’acconto IVA 2016 dovrà essere versato entro il prossimo 27 dicembre 2016. Attenzione però: per i contribuenti che non dovessero riuscire ad effettuare il pagamento dell’acconto IVA entro i termini previsti, da quest’anno è possibile fruire del ravvedimento operoso a condizioni ancora più vantaggiose rispetto al passato.
Ecco l’analisi completa dell’acconto IVA 2016 e come effettuare il calcolo, con particolare riferimento alle nuove e più convenienti condizioni per il ravvedimento operoso, ai metodi di calcolo utilizzabili ed alla compilazione del modello F24.
Il tutto con riferimento sia ai contribuenti IVA mensili che ai contribuenti IVA trimestrali.
Calcolo acconto IVA 2016: metodo storico
Per la determinazione dell’acconto IVA 2016 è possibile utilizzare tre metodi: storico, previsionale ed analitico.
Il metodo storico consiste nel determinare l’acconto IVA 2016 nella misura dell’88% del versamento effettuato (o che avrebbe dovuto essere effettuato) prendendo come riferimento la corrispondente liquidazione IVA 2015, di tipo mensile, trimestrale o annuale a seconda del tipo di contribuente.
Nel caso particolare in cui ci sia un passaggio di regime IVA, il contribuente deve ragguagliare l’acconto IVA al periodo di riferimento.
Per esempio, se un contribuente da trimestrale è diventato mensile, l’acconto IVA deve essere calcolato con il metodo storico avendo come riferimento 1/3 dell’importo versato (o che avrebbe dovuto essere versato) nel 2015.
Calcolo acconto IVA 2016: metodo previsionale
In alternativa al metodo storico, il calcolo dell’acconto IVA può essere effettuato con il metodo previsionale.
Il metodo previsionale consiste nel calcolo dell’acconto IVA sulla base di una stima/previsione delle operazioni che verranno effettuate nell’ultima parte (mese o trimestre) del 2016.
Questo metodo si adatta bene ai contribuenti che si attendono un calcolo dell’acconto IVA con un importo a debito inferiore a quello relativo al 2015.
La percentuale di riferimento per il calcolo dell’acconto IVA rimane all’88% anche in questo caso.
Calcolo acconto IVA 2016: metodo analitico o delle operazioni effettuate
L’ultimo metodo utilizzabile per il calcolo dell’acconto IVA 2016 è il metodo analitico o delle operazioni effettuate.
Il metodo analitico consente il calcolo dell’acconto IVA sulla base delle operazioni registrate (o che avrebbero dovuto essere registrate) nei libri IVA nelle prime tre settimane di dicembre 2016.
In sostanza, l’acconto IVA verrebbe calcolato sul 100% dell’IVA dovuta sulla base di una liquidazione provvisoria che si determina assumendo come riferimento le operazioni IVA registrate nel periodo 1-20 dicembre 2016.
Acconto IVA 2016: modello F24 e codice tributo
Entro il prossimo 27 dicembre 2016, i soggetti interessati dovranno quindi versare l’Acconto Iva utilizzando l’apposito modello F24.
L’anno da indicare sarà ovviamente il 2016, mentre i codici tributo da indicare all’interno del suddetto modello sono i seguenti:
- codice tributo 6013, per i contribuenti mensili;
- codice tributo 6035 per i contribuenti trimestrali.
Acconto IVA 2016: ravvedimento più conveniente
Da quest’anno il ravvedimento operoso dell’acconto IVA sarà più conveniente.
A questo proposito, nel caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’acconto IVA 2016, è attualmente prevista una sanzione amministrativa pari al 30% dell’IVA non versato (vedi articolo 13 D. lgs 471/1997).
Alla luce delle modifiche introdotte dall’articolo 15 del Decreto legislativo 158/2015, di cui la Legge di Stabilità 2016 ha anticipato l’entrata in vigore al 1° gennaio 2016, tale sanzione sarà ridotta nella misura del 50% se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del 27 dicembre 2016.
Di conseguenza, l’applicazione del combinato disposto di favor rei (disciplinato dall’articolo 3, comma 3, del Dlgs 472/1997) e delle nuove condizioni del ravvedimento operoso farà in modo che la regolarizzazione volontaria da parte del contribuente dell’omesso o insufficiente versamento dell’acconto Iva 2015 in tempi brevi sarà più conveniente rispetto al passato.
Al netto, infatti, del «ravvedimento sprint» nei 15 giorni successivi al 27 dicembre 2016, la sanzione da pagare sarà:
- l’1,5% dell’imposta non versata (1/10 del 15%) se il ravvedimento spontaneo avviene entro il 27 gennaio 2017 (trentesimo giorno dalla scadenza);
- l’1,67% dell’imposta non versata (1/9 del 15%), se la regolarizzazione avviene tra il 28 gennaio 2016 e il 28 marzo 2017 (primo giorno lavorativo successivo al novantesimo giorno dalla scadenza).
Dopo tale termine il ravvedimento operoso deve essere calcolato secondo le regole ordinariamente previste dal decreto legislativo 472/1997.
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