Quando un accordo verbale è legale? Non c’è una disciplina esplicita, ma regole che obbligano all’accordo scritto in alcuni casi.
Gli accordi verbali vengono stipulati comunemente ogni giorno, a volte anche con leggerezza, ma questi patti possono essere considerati legali e con lo stesso valore di quelli per iscritto? Sono vincolanti allo stesso modo?
Da un lato, per legge ci sono alcuni accordi e contratti che devono avere obbligatoriamente forma fisica. Tuttavia, non c’è alcuna regola che impedisca di stipulare un accordo solo ed esclusivamente a voce, quando non rientra in alcune specifiche categorie.
Pensare quindi che un accordo verbale non abbia la stessa validità di quello scritto sarebbe un errore. Ecco quando è legale, e quando invece bisogna per forza utilizzare la forma scritta.
Che valore ha un accordo verbale?
Un patto verbale ha, giuridicamente parlando, lo stesso valore di quello scritto, a patto che venga stipulato in occasioni in cui è consentito.
La legge italiana infatti prevede una serie di situazioni in cui è obbligatorio dare una forma fisica al patto.
Tuttavia le parti in generale hanno il diritto di scegliere la forma che previscono nel momento in cui si stipula un contratto. Questo significa che gli accordi verbali sono, in tutto e per tutto, vincolati come quelli fisici, e possono essere utilizzati in tribunale in caso di necessità.
Per essere precisi, in alcuni casi non è neanche necessaria la forma verbale perché un accordo sia valido. Basta infatti un’azione detta “concludente”, che implichi quindi la volontarietà di dare vita a un accordo.
La forma scritta, quando non obbligatoria, è comunque consigliata perché capace di dare maggiore certezza e sicurezza all’accordo e al suo contenuto, che in caso di controversie sarà più facilmente dimostrabile e difendibile.
Accordo verbale: quando non ha valore
In alcune specifiche situazioni è obbligatorio per legge dare una forma scritta al contratto. In questo caso quindi un patto verbale non basta, e non avrà quindi valore.
In questo caso si tratta di contratti “formali”, per cui è richiesta per legge la forma scritta, pena l’annullamento dell’accordo.
In quali situazione avviene? Alcuni esempi di accordi formali sono:
- i contratti di locazione a uso abitativo;
- i contratti di compravendita immobiliare, compreso il cosiddetto contratto preliminare, e tutti i contratti di compravendita notarile in generale, poiché necessitano anche della presenza del notaio;
- qualsiasi atto siglato con una banca, quindi i contratti del mutuo, o quelli del conto corrente, o la gestione delle cassette di sicurezza;
- in generale, qualsiasi contratto relativo alla costituzione di un diritto su beni immobili, come servitù o usufrutto.
Inoltre, devono avvenire sempre per iscritto anche le donazioni di non modico valore (sia di oggetti fisici come un bene prezioso, sia di denaro). Al contrario, le donazioni di modico valore possono avvenire senza forma scritta. La donazione di un immobile deve essere sempre scritta, anche per via delle regole precedenti.
La promessa di una donazione futura infine deve avvenire sempre per iscritto.
Cosa deve contenere un accordo verbale
L’accordo verbale, per essere valido, deve rispettare alcune regole. Gli elementi che un patto verbale deve contenere per essere valido sono:
- la causa;
- l’oggetto.
La causa è fondamentale per la validità dell’accordo. Per esempio “presto x euro” oppure “ti vendo questa macchina”. L’oggetto riguarda tutti i dati relativi all’oggetto, appunto, del contratto, che non può essere generico. Per esempio bisognerà indicare il valore della macchina venduta, il prezzo che è stato pagato, ecc.
Inadempimento dell’accordo verbale: conseguenze
Avendo lo stesso valore legale dei contratti scritti, anche quelli a voce devono essere portati a termine. In caso di inadempimento quindi la parte lesa può rivolgersi a un tribunale, con due diversi risultati.
- Adempimento forzato del contratto, con eventuale risarcimento del ritardo;
- risoluzione del contratto, quindi lo scioglimento, sempre con risarcimento della parte lesa se necessario, e restituzione di quanto versato.
In entrambi i casi tuttavia chi chiede la risoluzione o l’adempimento ha l’onere della prova, quindi deve dimostrare la presenza di un contratto verbale tra se stesso e la parte portata in causa.
Il Codice Civile permette di utilizzare testimoni in questo caso, ma solo per contratti con un valore inferiore a 2,58 euro, valore che viene aggiustato a seconda dell’inflazione. Questa regola non è sempre valida: infatti il giudice può considerare verosimile che il patto sia avvenuto solo in forma orale, quando questo è verosimile.
Dimostrare l’accordo verbale
I patti verbali sono legali, ma hanno un grande problema: dimostrarne la presenza. In caso di problemi, come abbiamo visto, i testimoni possono essere utilizzati per somme irrisorie.
L’unica altra opzione è che il giudice, per via della natura dell’accordo stesso, o del legame tra le parti (è verosimile che tra parenti stretti si stringa un accordo senza metterlo per iscritto), accetti l’utilizzo di testimoni anche per accordi verbali del valore maggiore di 2,58 euro.
Tuttavia, data la volatilità degli accordi a voce, è sempre preferibile utilizzare la forma scritta. Non perché quella verbale non sia legale, ma perché diventa molto più difficile dimostrarne la presenza in caso di necessità.
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