L’antisemitismo è un reato?

Ilena D’Errico

27 Gennaio 2024 - 20:17

Ecco cosa stabilisce la legge italiana sull’antisemitismo, le discriminazioni e l’odio razziale, etnico e religioso.

L’antisemitismo è un reato?

Oggi è il 27 gennaio, il Giorno della Memoria in gran parte del mondo, per commemorare le vittime uccise durante l’Olocausto e riflettere sul momento più cupo dell’umanità. È importante conoscere la storia, interrogarsi sulle modalità che hanno permesso l’avvenire di questo enorme genocidio. Serve a ricordare, usando le parole di Primo Levi, che “non iniziò con le camere a gas”, bensì con l’insinuazione della discriminazione, dell’odio e della paura.

È fondamentale, soprattutto oggi ma anche il resto dell’anno, affrontare la questione anche dal punto di vista giuridico. Sì, perché la legge ha avuto un ruolo strumentale nella normalizzazione della discriminazione, associando sentimenti atroci e inumani a qualcosa che dovrebbe significare giustizia, diritti ed equità. Certo, le leggi razziali del 1938 vennero approvate sotto il regime totalitario di Mussolini, ma ciò non toglie che la strada fosse stata da tempo spianata per accogliere il consenso del popolo e poi per permettere l’insidiarsi di una dittatura.

Non si può analizzare quanto ha portato all’Olocausto in modo breve, nemmeno volendo concentrare l’attenzione sull’utilizzo della legge, ma è giusto e doveroso domandarsi a che punto siamo adesso. Cosa dice la legge italiana sull’antisemitismo, sui crimini d’odio e sulle discriminazioni razziali? Sono puniti efficacemente? Ma soprattutto: siamo efficacemente protetti dal ripetersi della storia, come amiamo ricordare?

L’antisemitismo è un reato?

L’antisemitismo è letteralmente l’odio per gli ebrei in quanto tali, che si è manifestato in tutta la sua ferocia nella Shoah, ma certo non ha mancato di atrocità sin dai tempi antichi. Sappiamo che non solo gli ebrei hanno patito durante l’Olocausto, poiché sono state attuate varie discriminazioni, ma rappresentano la stragrande maggioranza delle vittime.

Proprio l’antisemitismo, la sua diffusione anche tra il popolo, ha permesso a normalizzare la separazione rispetto al resto dei cittadini, fino alla deportazione. Inevitabile, dunque, chiedersi se ci sia un reato specifico a riguardo. Non c’è, ma possiamo ragionevolmente pensare che non sia necessario.

Non certo perché abbiamo ormai superato questo genere di pensiero, ma perché è in primis la Costituzione a vietare qualsiasi tipo di discriminazione. L’articolo 3 sancisce il principio di uguaglianza degli esseri umani:

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È questo articolo che vieta l’antisemitismo e qualsiasi forma di discriminazione fondata su cultura, religione, etnia o altri motivi d’odio.

Com’è punito l’antisemitismo?

Non esiste un reato vero e proprio, ma esiste un reato più generico che riguarda “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa”. L’articolo 604 bis del Codice penale punisce con la reclusione fino a 1 anno e 6 mesi o la multa fino a 6.000 chi propaganda idee fondate sulla superiorità, l’odio razziale ed etnico e chi istiga a commettere discriminazione per questi motivi.

La pena, invece, è della reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi istiga a commettere violenza (o la commette personalmente) per le medesime ragioni.

Spesso si parla del divieto di ricostituzione del partito fascista, ma questo articolo previene anche altre ipotesi, vietando qualsiasi associazione fondata sulla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi, pena la reclusione da 6 mesi a 4 anni per la sola partecipazione e la reclusione da 1 a 6 anni per la promozione o direzione di queste associazioni.

Infine, se la propaganda crea concreto pericolo di diffusione e nega, minimizza o fa apologia della Shoah (o dei crimini di genocidio, contro l’umanità, di guerra) la pena è la reclusione da 2 a 6 anni.

Certo, non sono tra le pene più alte previste dal nostro ordinamento, ma restano significative considerando che puniscono “solo” istigazione e propaganda. Eventuali altri reati commessi per queste ragioni sono puniti con la disciplina specifica, eventualmente aggravata per le becere motivazioni.

La legge ci tutela?

Ogni legge, che comunque deve passare attraverso uno specifico iter di approvazione, deve essere conforme alla Costituzione, così come ogni sentenza.

Le modifiche alla Costituzione devono passare attraverso iter ancora più complessi su cui non ci soffermiamo qui, poiché è comunque vietato modificarne i principi essenziali. Libertà e uguaglianza sono fra questi, dunque nessuna legge può limitarli.

L’Assemblea costituente ha chiaramente fatto un lavoro certosino, garantendo al futuro che legalizzare l’odio sarebbe stato se non impossibile quantomeno molto complesso. Non si può ripetere ciò che è accaduto con l’Olocausto, se non con il doppio del tempo e una propaganda invasiva.

È quindi sempre importante dedicare una riflessione a questo tema, ragionando coscientemente prima di trovare nell’odio e nella discriminazione una risposta, indipendentemente dai soggetti a cui sono rivolti. L’ordinamento italiano oggi è sufficientemente calibrato per difendere la popolazione da fatti di questo tipo e conta anche sulla collaborazione internazionale, ma è fondamentale che ogni cittadino se ne faccia portavoce e ne difenda la legalità.

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